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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1961

Cassazione n. 09588/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1961 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAatc .anrntiscp)alle Aziraj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Per la determinazione della pena, patteggiata, non risulta ammissibile il ricorso in cassazione, per la riduzione nel minimo edittale (tranne ipotesi di pena illegale - Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022 Cc. (dep. 09/08/2022 ) Rv. 283456 - O - che nel caso non sussiste).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1961 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAatc .anrntiscp)alle Aziraj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per la determinazione della pena, patteggiata, non risulta ammissibile il ricorso in cassazione, per la riduzione nel minimo edittale (tranne ipotesi di pena illegale - Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022 Cc. (dep. 09/08/2022 ) Rv. 283456 - O - che nel caso non sussiste). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 09588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris