CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 30910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18253/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.1005/2023 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso contenente istanza di reclamo/mediazione exart. 17-bis d.lgs. n. 546/92 il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione ad un’istanza di rimborso con la quale aveva richiesto il rimborso dell’imposta di registro di € 130,00 versata in relazione ad un contratto di locazione a canone concordato “uso foresteria” stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base della ritenuta applicabilità al contratto di locazione del regime fiscale della c.d. “cedolare secca” prevista dall’art. 3 del d.lgs. 23/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] adita ha accolto parzialmente il ricorso, con la sentenza n. 20073/18 depositata in data 4 dicembre 2018, relativamente alla richiesta di rimborso della imposta di registro, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alla richiesta di rimborso dell’IRPEF e addizionali, con compensazione delle spese di lite. 3. A seguito di appello interposto dall’amministrazione, la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello dell’amministrazione, riformando la decisione di primo grado, considerando non applicabile la c.d. cedolare secca nella fattispecie, in quanto l’immobile, destinato alla fruizione dei dipendenti, era da considerare come utilizzato nell’esercizio dell’attività di impresa. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, variamente composto, cui ha resistito con mera costituzione formale l’Agenzia delle Entrate. 5. La Procura Generale ha concluso per la cassazione con decisione nel merito, ed accoglimento dell’originario ricorso. 6. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 3, sesto comma, d.lgs. 23/2011, nonché dell’art. 23 Cost. ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. 2. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha violato l’art. 3 del d.lgs. 23/2011, il quale, come presupposto per l’applicazione della “cedolare secca”, richiede unicamente che l’immobile locato sia ad uso abitativo e che il locatore non agisca nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, requisiti entrambi presenti nel caso di specie. L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, che esclude i contratti stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 e con il principio di riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. 3. La Corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle S ezioni U nite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]