CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]‘an [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/10/2021 del tribunale di Trieste; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2021 il tribunale di Trieste condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 113 cod. pen., 93 95, 71 64 comma 3 , 72 65 comma 3 del DPR 380/01, condannandolo alla pena dell'ammenda. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto appello, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il difetto di motivazione anche in relazione ai disposti aumenti per la e- continuazione. La pena sarebbe stata determinata in misura corrispondente a valori medi, anche con riferimento ai disposti aumenti per la continuazione, a fronte di una motivazione carente, in assenza di spiegazioni del trattamento sanzionatorio così stabilito, a fronte, per giunta, di un soggetto incensurato 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 164 cod. pen. per l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, siccome solo fondata su valutazioni di opportunità a fronte di un soggetto incensurato e trascurando una valutazione prognostica circa la futura commissione di altri reati. 5. Trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, come tale inappellabile, va premesso che l'impugnazione proposta come appello e riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinnanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione, secondo le norme processuali; permangono, inoltre, le regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, con la conseguenza per cui l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (v., tra le tante: Sez. 1^, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). 6. Nel caso in esame, l'impugnazione è stata proposta da difensore cassazionista, sicché sotto tale aspetto essa è astrattamente ammissibile ex art.613 c.p.p. Ed i motivi appaiono riconducibili ai vizi deducibili in sede di legittimità per cui l'appello deve convertirsi in ricorso. 7. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice, seppur succintamente, ha giustificato la pena determinata in ordine al reato più grave e ai correlati reati satellite, evidenziando, in particolare, la sussistenza di interventi realizzati violando le norme contestate persino incidendo su strutture portanti. Circostanza, quest'ultima, che indubbiamente giustifica la rilevata, significativa "entità" di tutti gli interventi compiuti, siccome di peculiare rilievo in termini di sicurezza degli edifici e di tutela delle persone. 8. Il secondo motivo è fondato. E' stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena solo invocando esigenze di natura special preventive, ma nel contempo trascurando ogni valutazione prognostica, alla luce di tutti gli elementi disponibili, circa la possibilità della futura commissione di reati. Del tutto in sé non significativo, e come tale fonda una motivazione meramente apparente, è altresì il riferimento alla situazione soggettiva dell'imputato quale operatore economico, trattandosi di qualità personale di per sé inconferente ai fini del giudizio prognostico richiesto. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Trieste limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. Con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Trieste, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, R