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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19285/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

005avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestopronunciare l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato ladecisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di rapina, aggravato dalle circostanze delle più personeriunite e dell’aver commesso il fatto a bordo di un mezzo di trasporto pubblico,condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per iltramite dei propri difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi diseguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla mancata dimostrazione della responsabilità dell’imputato per il concorso nelreato di rapina e della sussistenza del dolo specifico.

Con travisamento della prova cd. peromissione, la Corte d’appello ha isolato frammenti delle dichiarazioni della persona offesa,trascurando di considerare che la condotta violenta dell’imputato è stata motivata non già dalfine di arricchimento personale, bensì dalla reazione a sguardi altrui, da cui il medesimo si èsentito ingiustamente giudicato sol perché straniero.Inoltre, con motivazione contraddittoria, i giudici di merito hanno dapprima qualificatonei termini di furto la condotta appropriativa delle cuffiette della persona offesa, rinvenutesulla persona del concorrente [OSCURATO:PERSONA], per poi argomentare, con salto logico, nel sensodella sussistenza del concorso nel reato di rapina. 3.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge, in relazione alla denegatariqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di percosse e minacce, stante la mancatadimostrazione della sussistenza del dolo specifico dell’ascritto reato.

La sottrazione dellecuffiette della persona offesa da parte del concorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato unacondotta imprevedibile, tenuta da quest’ultimo, non partecipata dagli altri due concorrenti. 3.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 116, secondocomma, cod. pen., attesa la mancanza di un previo accordo tra i concorrenti finalizzato allarapina contestata e visto anche che la condotta del ricorrente si limitava a un’aggressionefisica.

L’impossessamento delle cuffie della persona offesa da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] stato illogicamente ritenuto prevedibile da parte del ricorrente.

Quest’ultimo evidenzia diaver richiesto l’acquisizione delle riprese tratte dalle telecamere a bordo dell’autobus, proprioal fine di provare l’assenza di finalità predatoria della propria condotta. 3.4 Col quarto motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 27, primoe terzo comma, Cost. e alla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità, cosìcome argomentata da Corte cost. n. 86 del 2024. 3.5 Col quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena, operata senza alcuna considerazione per la giovane etàdell’imputato, per la modesta entità del danno patrimoniale arrecato e per le condizioni dimarginalità sociale ed economica del ricorrente.

4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Col primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 110 e 628 cod. pen. e 27 Cost., per avere la Corte territoriale affermato laresponsabilità del ricorrente per il concorso nel reato di rapina aggravata, pur riconoscendo,al contempo, l’assenza di violenza o minaccia finalizzate alla sottrazione del bene.

Il ricorrente evidenzia una discrepanza argomentativa tra le due sentenze di merito,posto che il primo giudice, nella descrizione del fatto, dava conto di un’azione concertata econgiuntamente realizzata dai tre imputati, tesa all’impossessamento dei beni dell’offeso.Diversamente, la sentenza impugnata evidenzia come la persona offesa riferiva che, in unaprima fase, vi fu uno scontro fisico con i tre imputati, ciò che trovava conferma nelledichiarazioni di questi ultimi.

Ciononostante, la motivazione ha illogicamente affermato lasussistenza della rapina, valorizzando il mero fatto del ritrovamento delle cuffie della vittimaindosso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la presenza congiunta dei coimputati nel corso dei fatti,senza considerare come l’impossessamento dei beni sottratti alla vittima sia stato operato dauno soltanto dei concorrenti. 4.2 Il secondo motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 116 secondo comma, cod. pen., coincide col terzo motivo del precedentericorso e aggiunge che la compresenza dei tre imputati nel corso dello scontro con lapersona offesa è circostanza neutra, non idonea a comprovare la ricorrenza del dolospecifico della rapina in capo a tutti e tre i coimputati. 4.3 La doglianza oggetto del terzo motivo, sulla mancata applicazionedell’attenuante della lieve entità, espone contenuti assibilabili a quelli oggetto del quartomotivo del precedente ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati, limitatamente alle doglianze vertenti sulla circostanzaragioni di seguito illustrate.2.

I primi due motivi dei ricorsi in esame congiuntamente esaminabili per identitàdelle censure esposte , nonché il motivo secondo del ricorso nell’interesse di MontassarLoussaief, logicamente connesso, sono inammissibili, perché aspecifici.

Nel sottoporre acritica la valutazione, operata dalla Corte territoriale, delle dichiarazioni testimoniali e,segnatamente, del narrato della persona offesa, i motivi reiterano profili di censura giàprospettati in appello e disattesi dalla Corte distrettuale, sulla base di corretteargomentazioni logiche e giuridiche.

Rispetto alle ragioni prospettate in motivazione, iricorrenti si limitano a contrapporre un diverso giudizio di rilevanza delle risultanzeprocessuali, evidenziando, peraltro, profili di dettaglio e, comunque, privi di decisività (qualisono gli asseriti motivi innescanti la dinamica dello scontro fisico).

In tal senso, le indicazionicontenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quantoproposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).In entrambi i motivi in esame, infatti, la contestazione dell’ascritto delitto vieneargomentata per il tramite di frammentarie critiche, tese a far regredire la violenza esercitatasulla vittima a una dinamica di puro scontro fisico, causato da una lite, tra la persona offesae gli imputati, e quindi, a invocare la riqualificazione del delitto ascritto in quello di percosse elesioni, come richiesto, in particolare, nel motivo secondo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Che laviolenza sia stata esercitata, invece, a scopo di rapina è stato sufficientemente argomentatonelle due sentenze di merito, conformi, quanto ai criteri utilizzati nella valutazione delleprove.

Con la conseguenza che, diversamente da quanto contestato (segnatamente dalricorrente [OSCURATO:PERSONA]), le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale (v. ad es.

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 - 01).

Come osservato, infatti, dalla Corte territoriale, con argomentazione scevra daidedotti vizi, l’evenienza che, in una prima fase, le parti in causa si siano reciprocamenteaggredite non incide sulla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per il reato contestato, attesala sottrazione, ottenuta con violenza, di beni appartenenti alla vittima.3.

Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernenti la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 116 cod. pen., sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] non è persuasodalle ragioni spese in motivazione per escludere la sussistenza della peculiare modalità diresponsabilità concorsuale prevista da tale disposizione: di fatto, i giudici di merito hannovalorizzato unicamente la contestuale presenza dei tre coimputati, per tutta la duratadell’azione, oltre che l’ammissione, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di aver visto ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] prendere le cuffiette della persona offesa.

Dettaglio, quest’ultimo,enfatizzato in entrambe le sentenze di merito e che appare al [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, insufficientea fondare l’esclusione dell’invocato concorso anomalo, in quanto astrattamente compatibileanche con siffatto titolo d’attribuzione soggettiva dell’evento delittuoso.

Peraltro, il dettaglio èvalorizzato senza, però, che la Corte d’appello dedichi un riferimento al diniego, espressodal [OSCURATO:PERSONA], di aver visto [OSCURATO:PERSONA] sottrarre le cuffie alla vittima, come pure specificato dalgiudice di primo grado.

In definitiva, si ritiene che le scarne osservazioni contenute nellasentenza impugnata non siano sufficienti a motivare adeguatamente il diniego del concorsoanomalo.

Sebbene, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non occorrala prova del previo concerto tra i concorrenti, è pur vero che «è necessario dimostrare checiascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svoltodagli altri e con la volontà di agire in comune» (Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, P.g. in proc.Angotti, Rv. 253984 – 01).

Nella motivazione della sentenza gravata, non emerge ladimostrazione di tale consapevolezza, in capo ai ricorrenti, del ruolo svolto dal co-imputatoEl [OSCURATO:PERSONA], né della convergenza delle rispettive volontà in direzione della rapina.Dal che deriva la necessità di un approfondimento motivazionale, che tenga conto deicriteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per distinguere le due ipotesi diconcorso.

E, ciò, ferma restando la necessità di una concreta valutazione circa laprevedibilità del diverso reato, materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA], secondo quantoindicato dall’esegesi dominante, che àncora il concorso anomalo alla «prevedibilità inconcreto del diverso reato commesso dal concorrente» (v. ad es., Sez. 5, n. 39339 del08/07/2009, Rizza, Rv. 245152 – 01; Sez. 2, n. 10098 del 15/01/2009, Serafin, Rv. 243303 –01: «in tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reatocommesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalitàdell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione»).L’accoglimento dei motivi in esame comporta l’assorbimento del motivo ultimo delricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla dosimetria della pena.4.

Il quarto motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché aspecifici.

I ricorrenti eludono ilconfronto con le congrue ragioni rese dalla Corte territoriale per disattendere l’invocataapplicazione della circostanza attenuante della lieve entità.

In piena coerenza con i criteriinterpretativi elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350– 01: «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabileanche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso incui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie,ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entitàdel danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti»), lasentenza impugnata ha valutato il fatto nel suo complesso, evidenziando, tra l’altro, sia lanon irrisorietà del valore della refurtiva sia il panico generato tra gli astanti e, dunque, lasituazione di pericolo conseguente all’azione criminosa.

Come anticipato retro, sub 3), l’ultimo motivo del ricorso nell’interesse di MontassarLoussaief, vertente sulla dosimetria della pena, resta assorbito dall’accoglimento delledoglianze in tema di concorso anomalo.

5. Per le ragioni illustrate, il [OSCURATO:PERSONA] annulla la sentenza impugnata limitatamentealla circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiarainammissibili, nel resto, i ricorsi e irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art 116,secondo comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili leaffermazioni di responsabilità degli imputati.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
005avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestopronunciare l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato ladecisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di rapina, aggravato dalle circostanze delle più personeriunite e dell’aver commesso il fatto a bordo di un mezzo di trasporto pubblico,condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per iltramite dei propri difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi diseguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla mancata dimostrazione della responsabilità dell’imputato per il concorso nelreato di rapina e della sussistenza del dolo specifico. Con travisamento della prova cd. peromissione, la Corte d’appello ha isolato frammenti delle dichiarazioni della persona offesa,trascurando di considerare che la condotta violenta dell’imputato è stata motivata non già dalfine di arricchimento personale, bensì dalla reazione a sguardi altrui, da cui il medesimo si èsentito ingiustamente giudicato sol perché straniero.Inoltre, con motivazione contraddittoria, i giudici di merito hanno dapprima qualificatonei termini di furto la condotta appropriativa delle cuffiette della persona offesa, rinvenutesulla persona del concorrente [OSCURATO:PERSONA], per poi argomentare, con salto logico, nel sensodella sussistenza del concorso nel reato di rapina. 3.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge, in relazione alla denegatariqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di percosse e minacce, stante la mancatadimostrazione della sussistenza del dolo specifico dell’ascritto reato. La sottrazione dellecuffiette della persona offesa da parte del concorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato unacondotta imprevedibile, tenuta da quest’ultimo, non partecipata dagli altri due concorrenti. 3.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 116, secondocomma, cod. pen., attesa la mancanza di un previo accordo tra i concorrenti finalizzato allarapina contestata e visto anche che la condotta del ricorrente si limitava a un’aggressionefisica. L’impossessamento delle cuffie della persona offesa da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] stato illogicamente ritenuto prevedibile da parte del ricorrente. Quest’ultimo evidenzia diaver richiesto l’acquisizione delle riprese tratte dalle telecamere a bordo dell’autobus, proprioal fine di provare l’assenza di finalità predatoria della propria condotta. 3.4 Col quarto motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 27, primoe terzo comma, Cost. e alla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità, cosìcome argomentata da Corte cost. n. 86 del 2024. 3.5 Col quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena, operata senza alcuna considerazione per la giovane etàdell’imputato, per la modesta entità del danno patrimoniale arrecato e per le condizioni dimarginalità sociale ed economica del ricorrente. 4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Col primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 110 e 628 cod. pen. e 27 Cost., per avere la Corte territoriale affermato laresponsabilità del ricorrente per il concorso nel reato di rapina aggravata, pur riconoscendo,al contempo, l’assenza di violenza o minaccia finalizzate alla sottrazione del bene. Il ricorrente evidenzia una discrepanza argomentativa tra le due sentenze di merito,posto che il primo giudice, nella descrizione del fatto, dava conto di un’azione concertata econgiuntamente realizzata dai tre imputati, tesa all’impossessamento dei beni dell’offeso.Diversamente, la sentenza impugnata evidenzia come la persona offesa riferiva che, in unaprima fase, vi fu uno scontro fisico con i tre imputati, ciò che trovava conferma nelledichiarazioni di questi ultimi. Ciononostante, la motivazione ha illogicamente affermato lasussistenza della rapina, valorizzando il mero fatto del ritrovamento delle cuffie della vittimaindosso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la presenza congiunta dei coimputati nel corso dei fatti,senza considerare come l’impossessamento dei beni sottratti alla vittima sia stato operato dauno soltanto dei concorrenti. 4.2 Il secondo motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 116 secondo comma, cod. pen., coincide col terzo motivo del precedentericorso e aggiunge che la compresenza dei tre imputati nel corso dello scontro con lapersona offesa è circostanza neutra, non idonea a comprovare la ricorrenza del dolospecifico della rapina in capo a tutti e tre i coimputati. 4.3 La doglianza oggetto del terzo motivo, sulla mancata applicazionedell’attenuante della lieve entità, espone contenuti assibilabili a quelli oggetto del quartomotivo del precedente ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati, limitatamente alle doglianze vertenti sulla circostanzaragioni di seguito illustrate.2. I primi due motivi dei ricorsi in esame congiuntamente esaminabili per identitàdelle censure esposte , nonché il motivo secondo del ricorso nell’interesse di MontassarLoussaief, logicamente connesso, sono inammissibili, perché aspecifici. Nel sottoporre acritica la valutazione, operata dalla Corte territoriale, delle dichiarazioni testimoniali e,segnatamente, del narrato della persona offesa, i motivi reiterano profili di censura giàprospettati in appello e disattesi dalla Corte distrettuale, sulla base di corretteargomentazioni logiche e giuridiche. Rispetto alle ragioni prospettate in motivazione, iricorrenti si limitano a contrapporre un diverso giudizio di rilevanza delle risultanzeprocessuali, evidenziando, peraltro, profili di dettaglio e, comunque, privi di decisività (qualisono gli asseriti motivi innescanti la dinamica dello scontro fisico). In tal senso, le indicazionicontenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quantoproposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).In entrambi i motivi in esame, infatti, la contestazione dell’ascritto delitto vieneargomentata per il tramite di frammentarie critiche, tese a far regredire la violenza esercitatasulla vittima a una dinamica di puro scontro fisico, causato da una lite, tra la persona offesae gli imputati, e quindi, a invocare la riqualificazione del delitto ascritto in quello di percosse elesioni, come richiesto, in particolare, nel motivo secondo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Che laviolenza sia stata esercitata, invece, a scopo di rapina è stato sufficientemente argomentatonelle due sentenze di merito, conformi, quanto ai criteri utilizzati nella valutazione delleprove. Con la conseguenza che, diversamente da quanto contestato (segnatamente dalricorrente [OSCURATO:PERSONA]), le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale (v. ad es. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218 - 01). Come osservato, infatti, dalla Corte territoriale, con argomentazione scevra daidedotti vizi, l’evenienza che, in una prima fase, le parti in causa si siano reciprocamenteaggredite non incide sulla ritenuta responsabilità dei ricorrenti per il reato contestato, attesala sottrazione, ottenuta con violenza, di beni appartenenti alla vittima.3. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernenti la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 116 cod. pen., sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] non è persuasodalle ragioni spese in motivazione per escludere la sussistenza della peculiare modalità diresponsabilità concorsuale prevista da tale disposizione: di fatto, i giudici di merito hannovalorizzato unicamente la contestuale presenza dei tre coimputati, per tutta la duratadell’azione, oltre che l’ammissione, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di aver visto ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] prendere le cuffiette della persona offesa. Dettaglio, quest’ultimo,enfatizzato in entrambe le sentenze di merito e che appare al [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, insufficientea fondare l’esclusione dell’invocato concorso anomalo, in quanto astrattamente compatibileanche con siffatto titolo d’attribuzione soggettiva dell’evento delittuoso. Peraltro, il dettaglio èvalorizzato senza, però, che la Corte d’appello dedichi un riferimento al diniego, espressodal [OSCURATO:PERSONA], di aver visto [OSCURATO:PERSONA] sottrarre le cuffie alla vittima, come pure specificato dalgiudice di primo grado. In definitiva, si ritiene che le scarne osservazioni contenute nellasentenza impugnata non siano sufficienti a motivare adeguatamente il diniego del concorsoanomalo. Sebbene, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non occorrala prova del previo concerto tra i concorrenti, è pur vero che «è necessario dimostrare checiascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svoltodagli altri e con la volontà di agire in comune» (Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, P.g. in proc.Angotti, Rv. 253984 – 01). Nella motivazione della sentenza gravata, non emerge ladimostrazione di tale consapevolezza, in capo ai ricorrenti, del ruolo svolto dal co-imputatoEl [OSCURATO:PERSONA], né della convergenza delle rispettive volontà in direzione della rapina.Dal che deriva la necessità di un approfondimento motivazionale, che tenga conto deicriteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per distinguere le due ipotesi diconcorso. E, ciò, ferma restando la necessità di una concreta valutazione circa laprevedibilità del diverso reato, materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA], secondo quantoindicato dall’esegesi dominante, che àncora il concorso anomalo alla «prevedibilità inconcreto del diverso reato commesso dal concorrente» (v. ad es., Sez. 5, n. 39339 del08/07/2009, Rizza, Rv. 245152 – 01; Sez. 2, n. 10098 del 15/01/2009, Serafin, Rv. 243303 –01: «in tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reatocommesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalitàdell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione»).L’accoglimento dei motivi in esame comporta l’assorbimento del motivo ultimo delricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla dosimetria della pena.4. Il quarto motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché aspecifici. I ricorrenti eludono ilconfronto con le congrue ragioni rese dalla Corte territoriale per disattendere l’invocataapplicazione della circostanza attenuante della lieve entità. In piena coerenza con i criteriinterpretativi elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350– 01: «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabileanche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso incui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie,ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entitàdel danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti»), lasentenza impugnata ha valutato il fatto nel suo complesso, evidenziando, tra l’altro, sia lanon irrisorietà del valore della refurtiva sia il panico generato tra gli astanti e, dunque, lasituazione di pericolo conseguente all’azione criminosa. Come anticipato retro, sub 3), l’ultimo motivo del ricorso nell’interesse di MontassarLoussaief, vertente sulla dosimetria della pena, resta assorbito dall’accoglimento delledoglianze in tema di concorso anomalo. 5. Per le ragioni illustrate, il [OSCURATO:PERSONA] annulla la sentenza impugnata limitatamentealla circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiarainammissibili, nel resto, i ricorsi e irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art 116,secondo comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili leaffermazioni di responsabilità degli imputati.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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