CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio, in uno con [OSCURATO:PERSONA], per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 9.10.1990 n.309, perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente dete- nevano ad evidente fine di spaccio gr. 67,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, gr. 1,6 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 6,6 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui alle tab. 1 e 4 previste dall'art.14 della legge medesima ed altresì materiale vario atto al confezionamento, nonché coltivavano n. 3 piante di marijuana del peso di grammi 125. Con la recidiva per Maglione. Fatto commesso in Roma il 3 dicembre 2015 . Con sentenza del Tribunale di Roma del 16/12/2015 tanto il Maglione che la [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati, all'esito di giudizio abbreviato, qualificati i fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 dpr 309/90, applicata la diminuente del rito, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2000 di multa ciascuno. Sull'appello proposto da entrambi gli imputati la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 1/12/2020, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni e ha assolto il Maglione dalla coltivazione della marijuana perché il fatto non sussiste e dalla detenzione di hashlsh perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con- fermando nel resto la condanna per la marijuana e la cocaina, e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflittagli a mesi 7 di reclusione ed euro 1200 di multa, conceden- dogli la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Maglione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorso investe -come precisa il ricorrente- i punti della sentenza concernenti la ritenuta responsabilità dell'imputato, nonché la mancata concessione delle cir- costanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della sanzione irro- gata. Il difensore ricorrente lamenta con un primo motivo carenza, contradditto- rietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabi- lità dell'imputato per violazione della legge sugli stupefacenti. Ci si duole che, non rispondendo ai motivi di appello sul punto, la Corte terri- toriale abbia ritenuto assiomaticamente che Maglione abbia detenuto la sostanza drogante sequestratagli ai fini della cessione a terzi, tralasciando del tutto di spie- gare, attraverso un ragionamento logico, da quali presupposti abbia preso le mosse per determinarsi a pervenire a quelle conclusioni. Non si rinverrebbero nella decisione adottata, pur se riformatrice della sen- tenza di prime cure, motivi plausibili "in fatto" che possano corroborare il ragiona- mento della Corte. Il ricorrente evidenzia che sono tre i presupposti accusatori da cui muove la Corte per pervenire a ritenere la responsabilità del Maglione in ordine al reato contestato. Il primo è il possesso di un bilancino di precisione, che costituirebbe elemento oltremodo equivoco, assolutamente non degno di considerazione, in quanto si trat- terebbe di un normale bilancino elettronico uso-cucina rinvenibile presso ogni fa- miglia e come tale non fruibile per l'uso che la Corte ha ritenuto apoditticamente ne facesse il Maglione. Il secondo è il quantitativo complessivamente cospicuo dello stupefacente (grammi 6,6 di cocaiba e grammi 67,5 di marijuana). Ma la Corte territoriale -ci si duole- non tiene conto della qualità del materiale sequestrato, in quanto in atti non esiste alcuna valutazione tecnico-scientifica sul dato. Non si conoscono, infatti, il principio attivo della sostanza e le dosi ricavabili, ragion per cui non sarebbe peregrino ritenere che quella sostanza non fosse droga. Il terzo elemento è la modestia degli introiti dell'attività del Maglione. Il ricorrente evidenzia in proposito che le condizioni soggettive del Maglione consentono di ritenere tranquillamente assente la volontà di incrementare i propri introiti attraverso la cessione della droga. Si sottolinea che i coniugi vivono insieme e che vanno correttamente valutati tutti gli introiti della famiglia, non solo quelli dell'imputato. Partendo da questo dato, la Corte si sarebbe limitata ad una elencazione aset- tica dei guadagni familiari che non avrebbe preso in considerazione un dato ulte- riore: viene, infatti, indicata in € 1.500,00 la cifra mensile che Maglione ricave- rebbe dalla sua attività di commerciante di video-giochi. Ebbene, per il ricorrente non si comprende da quale dato processuale la Corte territoriale abbia tratto questo elemento, atteso che è del tutto ignota l'entità del guadagno mensile del Maglione poiché costituisce un dato oltremodo variabile. Con un secondo motivo si denuncia carenza e manifesta illogicità della mo- tivazione in ordine alla mancata concessione all'imputato delle circostanze atte- nuanti generiche con conseguente diminuzione della sanzione irrogata. Non si comprenderebbe il motivo per cui al ricorrente siano state denegate le circostanze attenuanti generiche cui, viceversa, poteva legittimamente aspirare.La Corte, infatti, reputa che l'imputato non sia meritevole di considerazione alcuna e nel fare ciò si sarebbe lasciata andare ad una motivazione stereotipa, assolutamente non giustificata sul piano logico-giuridico. La striminzita frase con la quale viene liquidata la richiesta difensiva non con- vincerebbe assolutamente sul piano logico-giuridico, anche perché va a cozzare con l'ultima parte della decisione, e cioè con quella di concedere al Maglione la sospensione condizionale della pena. Non si comprenderebbe, infatti, il senso della evidente discrasia tra le due situazioni: da un lato la Corte territoriale ritiene che il precedente del Maglione osti alla concessione delle attenuanti generiche; dall'altro, invece, formula prognosi favorevole ritenendo che il Maglione si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati per cui lo stesso è meritevole della concessione della sospensione condizio- nale della pena. Si tratterebbe, quindi, di situazioni inconciliabili tra di loro che il giudice del gravame non dirime, se non altro perché l'accoglimento del motivo di appello sul punto sarebbe stato molto gradito all'imputato che si sarebbe vista notevolmente ridotta la sanzione irrogatagli. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi proposti siano inammissibili in quanto il ri- corrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devo- lute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motiva- zione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 co. 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissi- bilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavac- ciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede La Corte territoriale, in aderenza alla pronuncia di prime cure, ha adottato una motivazione dotata di ragionevole forza persuasiva e certamente non manifesta- mente illogica alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale (de- tenzione di un quantitativo rilevante di sostanza, di un bilancino di precisione, assenza di entrate sufficienti al sostentamento del nucleo familiare) che unitaria- mente considerate sono risultate tali da giustificare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato - va ricordato - non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il rie- same nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La sentenza impugnata opera buon governo della pluriennale giurispru- denza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.Costituisce giurisprudenza costante e consolidata da decenni, nel solco della pronuncia delle Sez. Un. n. 4 del 28/5/1997, Iacolare, Rv. 208217 che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; conf. Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604). E' stato anche reiteratamente precisato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e si- gnificativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello stru- mentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (così Sez. 4, n. 36755 del 4/6/2004, Vidonis, Rv. 229686 in un caso relativo a grammi 791,24 netti di hashish, conte- nenti mg. 34061 di principio attivo, utilizzabili per la preparazione di n. 1702 dosi, in parte nascosti nel cruscotto dell'autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a casa, in cui vi erano cartine e bilancino). Quanto al quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, questa Corte di legittimità, ha dunque costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di desti- nazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare global- mente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, va al contempo riaffermato che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, co. 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).Conclusivamente sul punto, dunque, va ribadito che il considerevole nu- mero di dosi ricavabili, ben può essere ritenuto un indizio della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (cfr. Sez. 3, n. 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv. 253607) e, se come nel caso che ci occupa, è accompa- gnato da altri elementi (il possesso del bilancino, la pluralità e diversità di sostanze detenute, la sproporzione tra le possibilità economiche dell'imputato ed una sif- fatta scorta) costituire valida motivazione per escludere l'utilizzo dello stupefa- cente, in tutto o in parte, ad uso esclusivamente personale. 3. Anche la critica relativa all'omesso riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche risulta manifestamente infondata. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto anche sul punto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconosci- mento delle stesse. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, dì giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipínti ed altri, Rv. 217882). Si deve peraltro escludere che sussista incompatibilità tra il diniego delle cir- costanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisu- razione della pena, mentre la concessione della seconda sì fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell