CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 36330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624 bis,625 n. 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il primo motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge - canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio - e di un vizio di motivazione in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato - è puramente contestativo e reiterativo in fatto delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente - pagg. 5-6 - che il Telepass associato al veicolo rubato - che si trovava nell'abitacolo, come denunciato dalla vittima del furto - è entrato in autostrada alle 19,47 dal casello di Pesaro-Urbino, c:he in tale occasione il conducente ha comunque ritirato il biglietto di transito n. 7391; che sempre tale biglietto, peraltro in una fascia oraria del tutto compatibile con il percorso effettuato dal luogo del furto, è stato reinserito, per il pagamento, nell'apparecchiatura autostradale all'uscita del casello di Bologna-[OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa trattenuto; che le impronte sul citato biglietto sono riconducibili al dito pollice della mano dell'imputato, di regola utilizzato dagli utenti della strada proprio per introdurlo e spingerlo nella fase funzionale al pagamento del pedaggio; che, sul punto, nulla aggiungono e di alcuna consistenza sono le ragioni esposte nei motivi nuovi, depositati dal difensore il 19 giugno 2023, che richiamano la deposizione testimoniale dell' ufficiale di polizia giudiziaria a riguardo del transito di vari veic:oli in entrata dal casello autostradale di Pesaro e della cattiva qualità delle immagini della telecamera di videosorveglianza, circostanze inconcludenti ed inconducenti, che non scalfiscono la portata dimostrativa del dato obbiettivo della registrazione del passaggio del Telepass, che era sull'autovettura rubata e delle operazioni di pagamento del pedaggio, nonchè degli esami dattiloscopici già citati, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo di ricorso, iterato con i motivi nuovi, che si duole, richiamando il vizio di motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche è indeterminato e manifestamente infondato, vuoi perché - quanto all'attenuante del danno di speciale tenuità - non contiene alcuna argomentazione a sostegno della richiesta di annullamento, vuoi perché - quanto alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. - esso appare in contrasto con l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 7-8);e tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2