CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 30 gennaio 2026 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettatoil riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Nola, in data 05 gennaio 2026, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 178, 293 e 309 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione almancato esame delle eccezioni difensive concernenti la non visibilità di alcuni attidi indagine.2.1. In particolare, si censura la decisione dei giudici del riesame nella parte incui hanno disatteso l’eccezione difensiva relativa alla non visibilità di novesupporti DVD contenenti gli interrogatori di garanzia degli indagati.Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare la piena fruibilità del supportorelativo all’interrogatorio del ricorrente, senza tuttavia confrontarsi con laprecedente comunicazione della cancelleria del 26 gennaio 2026, nella quale sidegli indagati”.Secondo la prospettazione difensiva, tale motivazione risulterebbe meramenteassertiva, in quanto priva di indicazioni in ordine alle modalità e ai tempidell’eventuale superamento della segnalata criticità tecnica, non chiarendo se laverifica della funzionalità dei supporti sia avvenuta prima o dopo l’udienza né leragioni per le quali la deduzione difensiva sia stata ritenuta infondata.2.2. Parimenti, il Tribunale, nel limitarsi a rilevare la presenza della trascrizionedell’intercettazione contraddistinta dal numero progressivo 293, non avrebbeadeguatamente esaminato l’ulteriore eccezione con cui la difesa avevaevidenziato la mancata individuazione dello specifico passaggio testuale dellaconversazione oggetto di intercettazione ambientale valorizzato quale elementodecisivo nell’ordinanza applicativa della misura cautelare.La motivazione, infatti, non chiarirebbe se il contenuto ritenuto decisivonell’ordinanza genetica sia effettivamente riscontrabile negli atti ostensibili nellaloro integralità né espliciterebbe il percorso argomentativo seguito perdisattendere la specifica censura difensiva, con conseguente nullità per violazionedel diritto al contraddittorio effettivo e del principio di concreta conoscibilità degli3. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce travisamentodella prova nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto diriciclaggio.3.1. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su presupposti fattuali noncorrispondenti al contenuto effettivo degli atti di indagine richiamati, incorrendo,così, in un’alterazione del dato probatorio.La difesa evidenzia, al riguardo, una significativa discrasia tra il numero di seriedello sportello indicato nel verbale di sequestro, quello comunicato dalla casacostruttrice Stellantis e quello riferibile al veicolo oggetto di denuncia di furto.A fronte di tale divergenza, il giudice cautelare avrebbe ritenuto di superare lacriticità affermando che l’errore sarebbe circoscritto alla sola ordinanza genetica;tuttavia, secondo la prospettazione difensiva, tale conclusione si fonderebbe suuna ricostruzione degli atti non coerente con la sequenza documentalerichiamata.Si deduce, altresì, che la manifesta illogicità della motivazione laddove, al fine digiustificare la difformità tra il colore del veicolo denunciato e quello della portierarinvenuta, il Tribunale ha introdotto, in modo del tutto congetturale, l’ipotesi diuna riverniciatura dello sportello, in assenza di qualsivoglia accertamento tecnicoo elemento oggettivo di riscontro.3.2. Da ultimo, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui igiudici del riesame, senza esplicitare il percorso argomentativo idoneo a fondarel’attribuzione soggettiva del fatto all’[OSCURATO:PERSONA], avrebbero valorizzato, qualeelemento decisivo ai fini dell’affermazione della consapevolezza della provenienzadelittuosa del bene, il contenuto dell’intercettazione ambientale n. 293 del 5marzo 2024.In particolare, la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe confrontato con lededuzioni difensive concernenti l’assenza, nel dialogo captato, di un chiaroriferimento soggettivo alla percezione, da parte del ricorrente, di un corrispettivoper l’asserita attività di riciclaggio né con il complessivo contesto dialogico in cuila conversazione si inserisce.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt.274, 275, 292 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione con particolare riguardo alla concretezza edell’attualità delle ritenute esigenze cautelari oltre che alla valutazione diadeguatezza della misura applicata.In particolare, si censura la decisione del Tribunale per avere fondato il giudizioprognostico sfavorevole esclusivamente sulla pregressa commissione di delitti(quali furto ed estorsione) eterogenei rispetto al delitto di riciclaggio oggetto dellamisura cautelare, senza peraltro considerare la loro risalenza temporale, essendotutti i reati anteriori all’anno 2006.Inoltre, i giudici del riesame avrebbero omesso la necessaria verifica dellaeffettiva rilevanza di tali precedenti ai fini della prognosi di pericolosità ederroneamente trascurato la mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare lapersistenza di una concreta e attuale propensione alla commissione di illeciti.Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso una corretta valutazione dell’affievolimentodelle esigenze cautelari, conseguente al significativo ridimensionamento delcompendio indiziario desumibile dall’annullamento dell’ordinanza cautelare inrelazione al reato associativo.Infine, la difesa denuncia il carattere meramente assertivo e apodittico delpercorso argomentativo, laddove si afferma che “misure gradate non avrebberoalcun effetto deterrente o impeditivo”, senza procedere ad una valutazioneconcreta e individualizzata circa l’idoneità della misura degli arresti domiciliari afronteggiare le esigenze cautelari ravvisate.5. Il difensore del ricorrente, in data 14 aprile 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato e privo delrequisito dell’autosufficienza.1.1. Con riguardo alla dedotta non leggibilità dei supporti informatici contenentigli interrogatori di garanzia degli indagati, deve osservarsi come il Tribunale abbiamotivatamente escluso la fondatezza della censura difensiva, dando atto di averedirettamente verificato la piena accessibilità e leggibilità dei predetti supportidigitali e, di conseguenza escludendo qualsiasi compromissione del diritto di difesaconnessa alla prospettata impossibilità di esaminare il contenuto degliinterrogatori di garanzia..Il Tribunale ha, altresì evidenziato che, in occasione del proprio interrogatorio digaranzia, [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosia rendere dichiarazioni spontanee, sicché la dedotta non visibilità dei dvd, anchea volerla ritenere sussistente, non avrebbe comunque assunto alcuna concretaincidenza sul contenuto essenziale del provvedimento impugnato (vedi pag. 1 delprovvedimento impugnato).I giudici del riesame hanno, in proposito, correttamente richiamato il principio didiritto secondo cui la mancata trasmissione della fonoregistrazione gliinterrogatori di garanzia non comporta alcuna sanzione di nullità o di inefficacia(cfr. Sez. 3, n. 4773 del 28/10/2020, Tommasi, Rv. 281584-02; Sez. 3, n. 16610del 28/03/2022, Pezzella, non massimata).Deve essere, infine, rilevato che, nel caso di specie il ricorrente non haspecificamente indicato quali elementi, aventi rilievo decisivo, emergerebberodalle registrazioni degli interrogatori di garanzia con conseguente mancatoassolvimento dell’onere di allegazione gravante sulla parte che intenda eccepirela mancata valutazione di elementi indiziari decisivi in sede di riesame.1.2. Parimenti infondata si appalesa l’ulteriore doglianza con cui il ricorrentelamenta la mancata trascrizione dell’intercettazione ambientale n. 293 conparticolare riguardo allo specifico passaggio testuale valorizzato nell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare.Anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato risulta sorretto damotivazione immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale dato atto diavere direttamente verificato la presenza, negli atti di indagine e segnatamentenell’allegato n. 279 dell’informativa del 27 giugno 2024, della conversazionerichiamata nell’ordinanza genetica (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).A fronte di tale accertamento diretto, la censura difensiva si risolve in una meracontestazione assertiva, non adeguatamente confrontata con il percorsoargomentativo dei giudici del riesame e priva di specifici elementi idonei asmentire quanto accertato dal Tribunale.Ne deriva la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari a consentire allaCorte il controllo della fondatezza della censura sulla base degli attispecificamente indicati e prodotti, non potendo il giudizio di legittimitàtrasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli attidel processo.[OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire il principio di diritto secondo cui,allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengonoelementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assuntomediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati,dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’interofascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01;Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 – 01; Sez. 6, n. 48611del 02/11/2022, Calvetta, non massimata), onere non rispettato nel caso dispecie.2. Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze di meritogià espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dalTribunale.2.1. La complessiva ricostruzione operata dal Tribunale contiene una valutazioneglobale e completa di tutti gli elementi rilevanti del giudizio, i giudici del riesame,con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende leargomentazioni del giudice della cautela, hanno indicato la pluralità di elementilogico-fattuali idonei a dimostrare la sussistenza di gravi indizi di reità a caricodell’[OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, confutando peraltro le doglianze fattuali egiuridiche prospettate con l’atto di riesame e reiterate in questa sede (vedi pagg.2 e 3 dell’ordinanza oggetto di ricorso).La motivazione si appalesa, in particolare, immune da censure sotto il profilo dellacoerenza logica e della correttezza del percorso argomentativo, nella parte in cuii giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato,dietro corrispettivo, la propria collaborazione in favore del Corvino e degli altriaffiliati, mettendo a disposizione la propria attività sia per lo stoccaggio di parti diautovetture provento di furto sia per l’esecuzione di interventi modificativi sullestesse.In tale contesto, i giudici hanno, altresì, correttamente evidenziato come,quantomeno con riferimento a uno sportello, sia stata accertata la riconducibilitàdel medesimo all’autovettura Fiat 500X colore antracite tg. [OSCURATO:TARGA], oggetto difurto denunciato in data 26 febbraio 2024 da [OSCURATO:PERSONA], traendone, in modologicamente consequenziale, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto diriciclaggio.La ricostruzione operata dal giudice di merito, fondata su un complessivoapprezzamento del materiale probatorio, si sottrae a censure in sede di legittimità,non emergendo profili di contraddittorietà né vizi di manifesta illogicità, erisolvendosi, piuttosto, in una valutazione di fatto sorretta da motivazionecompleta, coerente e razionale, come tale insindacabile in questa sede.I giudici del riesame hanno, in particolare, fatto corretta applicazione del principiodi diritto secondo cui l’attività di smontaggio di un’autovettura di provenienzadelittuosa, seguita dalla utilizzazione o reimpiego di singole componenti dellacarrozzeria, integra una condotta oggettivamente idonea a ostacolarel’identificazione del bene originario, realizzando una significativa alterazionedell’identità del bene, tale da rendere difficoltosa, se non impossibile, laricostruzione della sua provenienza illecita, soddisfacendo così il requisito tipicodell’ostacolo all’identificazione richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art.648-bis cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963 -01; Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820 - 01).2.2. Il ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalTribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a chiedere a questaCorte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diversericostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenzedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici del riesame conconseguente aspecificità dei motivi di ricorso.2.3. Con riferimento alle censure difensive attinenti alla dedotta inidoneitàdell’intercettazione ambientale n. 293 del 5 marzo 2024 a fondare l’attribuzionesoggettiva del fatto all’[OSCURATO:PERSONA] -in ragione dell’asserita assenza di un univocoriferimento alla percezione, da parte del ricorrente, di un corrispettivo per l’attivitàdi riciclaggio contestata- occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, nelgiudizio di legittimità, è consentito prospettare una diversa interpretazione delcontenuto di un’intercettazione rispetto a quella accolta dal giudice di meritoesclusivamente in presenza di un travisamento della prova, ossia laddove ildecidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e taledifformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 5, n. 7465del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022,dep. 2023, Vallepiano, non massimata).La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, unapprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacitàdimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità soloove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisivadiscordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez.2, n. 35181 del 22/5/2013,Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona,non mass.; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata).3. Il terzo motivo è aspecifico e non consentito.3.1. I giudici del riesame, con percorso argomentativo coerente con le risultanzeinvestigative e privo di illogicità manifeste, hanno desunto l’attualità e laconcretezza del pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure diverse dagliarresti domiciliari dalla personalità negativa del ricorrente, elemento ritenutodecisivo a dimostrare l’attuale pericolosità sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] e la conseguenteimpossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina di misure nondetentive alla luce della totale assenza di freni inibitori e della peculiareinclinazione a delinquere dell’indagato.il Tribunale ha, in particolare, valorizzato le pregresse vicende giudiziarie chehanno interessato il ricorrente nel corso degli anni, come risultanti dal certificatodel casellario giudiziale, dalle quali emerge un percorso esistenziale connotatodalla reiterata commissione di illeciti.Sulla base di tali dati fattuali, i giudici del riesame hanno concluso -conargomentazioni esenti da aporie logiche e giuridiche- nel senso dell’agevoleprevedibilità di nuove occasioni di reato, alle quali il ricorrente non sarebbe ingrado di sottrarsi, dovendosi escludere una spontanea e definitiva interruzionedell’attività criminosa, alla luce della pervicace volontà dell’[OSCURATO:PERSONA] di perseverarenell’illegalità, emersa dalle indagini. È stata, pertanto, correttamente ritenutasussistente un’attuale e concreta pericolosità sociale, con prognosi infausta direiterazione di condotte della medesima indole (cfr. pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata).[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo direiterazione del reato previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonè equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto,essendo necessaria e sufficiente formulare una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra,Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01;Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Magi, Rv. 288476-01).Il ricorrente non si è adeguatamente misurato con gli elementi dai quali il Tribunaleha tratto in positivo la conferma dell’attualità delle esigenze cautelari e laconseguente necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati mediante lamisura degli arresti domiciliari, sviluppando deduzioni assertive, che si traduconoin una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazionedelle risultanze investigative con conseguente aspecificità della doglianza.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]