CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25074/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, pronunciata in data 5 novembre 2013 all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in concorso con altri, alla pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, per più fatti di bancarotta commessi quale amministratore di fatto della Elteco s.r.I., dichiarata fallita il 30 settembre 2010. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1) legge fallimentare. La successiva sentenza della Corte di appello di Milano, di data 29 novembre 2017, è stata annullata per vizi di motivazione con sentenza n. 4446 del 16 ottobre 2019 della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. Ne è seguito un nuovo giudizio di appello, un nuovo ricorso e l'annullamento anche della seconda sentenza di appello, ad opera della sentenza n. 19784 del 18 febbraio 2022 della Corte di cassazione, Prima Sezione penale, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e alla bancarotta per dissesto cagionato da operazioni dolose (irrevocabile essendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale). 2. La nuova sentenza della Corte di appello di Milano, resa il 19 dicembre 2022, è ora oggetto di ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, con il quale è dedotta la violazione di legge in cui il giudice sarebbe incorso, omettendo di disporre la sospensione condizionale della pena (da ultimo determinata in un anno e quattro mesi di reclusione), in violazione del divieto di reformatio in peius. Infatti, il primo giudice aveva applicato tale beneficio; non vi era stato ricorso della parte pubblica; le due sentenze di appello erano state annullate. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha definito l'appello nei confronti della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, il 5 novembre 2013, aveva condannato l'imputato alla pena sospesa di due anni di reclusione.Riqualificata una delle ipotesi delittuose ascritte e preso atto della maturata prescrizione per essa, assolto l'imputato dalla diversa imputazione in ordine alla quale era intervenuto il precedente annullamento, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, ha poi rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari e confermato "nel resto" la sentenza impugnata. La sospensione condizionale della pena, non oggetto di appello, è dunque pacificamente confermata e il ricorso inammissibile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de