CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 27572/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19003-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA DELLA LIBERTA', 20, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona 2021 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope 1427 legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3053/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/01/2015 R.G.N. 2492/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 30 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a conservare, nonostante il passaggio del lavoratore dall'ETI - [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del Ministero predetto, dell'elemento accessorio della retribuzione denominato "compenso per la produttività collettiva", compenso questo ritenuto computabile nell'assegno personale riassorbibile di cui all'art. 3, comma 232 e 233 I. n. 549/1995; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa del Miglietta in ragione del configurarsi dell'emolumento quale retribuzione di risultato esulante dal trattamento accessorio fisso e continuativo e come tale insuscettibile di essere ricompreso tra le voci retributive utili ai fini della determinazione della retribuzione in godimento presso l'amministrazione di provenienza da portare in differenza rispetto al trattamento economico spettante presso l'amministrazione di destinazione ed includerla nell'assegno personale riassorbibile di cui all'art. 3, commi 232 e 233 I. n. 549/1995; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Miglietta, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c. e 416 e 167, comma 1, c.p.c. in combinato disposto, imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo dato dalla ritenuta ammissibilità dell'eccezione sollevata dal Ministero solo in sede di gravame 4L relativa )(difetto di prova dell'assunto del ricorrente per cui CR,A l'emolumento accessorio in questione (stato erogato mensilmente e nella stessa misura; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della circostanza, da ritenersi provata in quanto non contestata, relativa all'erogazione del compenso per la produttività collettiva sino al momento del passaggio nei ruoli del Ministero in misura fissa e periodica; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 232 e 233, I. n. 549/1995 e degli artt. 52-57 e 60-65 dei CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente conclusi il 5.4.1996 ed il 24.5.2000, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale che limita la computabilità ai fini della determinazione dell'assegno personale riassorbibile alle sole voci retributive fisse e continuative, con conseguente esclusione del compenso per la produttività collettiva; che rilevata l'inammissibilità dei primi due motivi atteso che, stante l'irrilevanza delle modalità di fatto di erogazione del compenso per la produttività collettiva, per essere il thema decidendum limitato alla quaestio iuris circa la computabilità o meno ai fini della determinazione dell'assegno personale riassorbibile dell'emolumento in relazione alla previsione di cui all'art. 3, commi 232 e 233, I. n. 549/1995, risultano inconferenti le censure relative alla tardività dell'eccezione concernente l'erogazione saltuaria e variabile dell'emolumento e l'omesso esame della circostanza opposta, da ritenersi provata per mancata contestazione, è a dirsi come il terzo motivo, che censura l'impugnata sentenza sotto il predetto profilo, da ritenersi rilevante, si riveli infondato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui sono sottratte alla sfera di efficacia del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo in caso di passaggio in mobilità tra pubbliche amministrazioni tutte le componenti retributive provvisorie aventi carattere precario e accidentale, vale a dire quegli emolumenti che, essendo connessi a situazioni congiunturali e a fatti occasionali o all'avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, cui per sua natura è riconducibile il compenso per produttività collettiva, non possono essere considerati componenti della retribuzione definitivamente ed irreversibilmente acquisite, né comunque componenti fisse e invariabili di essa; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in crrTZ ,OO per euro 3.000,00 per MEN vvA j 49Eac.-G . compensi, oltre speserue=113:13:52 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale