CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; mi r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 luglio 2022 la Corte d'Appello di Milano, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da RICCIARDELLI Guglielmo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RICCIARDELLI Gugliemo deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. 2.1 Con motivi nuovi, deduce inoltre violazione di legge in relazione agli artt. 73 D.Lgs. 159/2011, di cui non è stato riconosciuto il vincolo della continuazione nonostante la sentenza di incostituzionalità n. 99/2020 in relazione all'art. 120 Cds. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione, quanto il diniego della continuazione, ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. La inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi aggiunti, con cui - peraltro - si introduce un tema del tutto diverso, da valutarsi al più in chiave di revoca delle decisioni relative al reato di cui all'art.73 d.lgs. n.159 del 2011 ai sensi dell'art.673 cod. proc. pen. . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere esten DEPOS [OSCURATO:PERSONA]