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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 06171/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28697 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , già liquidatore ma non socio della società BONINOs.r.l. in liquidazione, cancellata da registro imprese in data 31 ottobre2018 -intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 3614 / 1 8 / 2 0 2 2 depositata in data 2 6 / 0 4 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 14/09/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoe considerato che: - è in atti domanda per la definizione della controversia ex art. 1 commi da 186 a 202, L. 197/2022 munita di quietanza di pagamento; - incaso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi della l. 29 dicembre 2022,n. 197, art. 1, comma 198, il processo è dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la data della decisione; - pertanto,il giudizio va dichiarato estinto; - in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principiosecondo cui “ in tema di impugnazioni, del d.p.r. n. 115 del2002, l’art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228del 2012, art. 1 comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinunciaal ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensivao analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del2018). - lespese restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiaral’estinzione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28697 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , già liquidatore ma non socio della società BONINOs.r.l. in liquidazione, cancellata da registro imprese in data 31 ottobre2018 -intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 3614 / 1 8 / 2 0 2 2 depositata in data 2 6 / 0 4 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 14/09/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoe considerato che: - è in atti domanda per la definizione della controversia ex art. 1 commi da 186 a 202, L. 197/2022 munita di quietanza di pagamento; - incaso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi della l. 29 dicembre 2022,n. 197, art. 1, comma 198, il processo è dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la data della decisione; - pertanto,il giudizio va dichiarato estinto; - in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principiosecondo cui “ in tema di impugnazioni, del d.p.r. n. 115 del2002, l’art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228del 2012, art. 1 comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinunciaal ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensivao analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del2018). - lespese restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiaral’estinzione de
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