CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22409-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2021; Ric. 2021 n. 22409 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Asta a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 30.663,74 (in essa compresa la somma di euro 25.000,00 già corrisposta, il 15.04.2019) a titolo di differenze retributive. 2. La Corte territoriale, per quel che interessain questa sede, ha rilevato che risultava pacifico tra le parti che l’Arnone avesse svolto attività lavorativa di natura subordinata presso la ricevitoria/cartoleria del D’Asta, sin dall’anno 2006, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali (e trasformazione in part time da giugno 2010 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, 12.3.2014); ha ritenuto che il materiale probatorio, di fonte testimoniale e documentale, raccolto non consentisse di ritenere anticipato il momento dell’assunzione (all’anno 2005) né ampliato l’impegno di lavoro oltre l’orario ordinario (risultando inconferenti le dichiarazioni del teste Ferrantelli – “stante la genericità dei suoi ricordi legati anche al suo contestuale impegno professionale in altra regione -e della teste Pollina, coniuge dell’Arnone, risultando le sue affermazioni prive di appropriata compiutezza e adeguata valenza probatoria, per non avere la teste mai precisato quante volte ed a quale orario era andata a trovare il marito sul luogo di lavoro” e maggiormente attendibili le deposizioni del teste Biondo, stante la continuativa presenza del teste sui luoghi); ritenuto confermato l’inquadramento contrattuale al 5° livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] (come risultante dalle buste paga), la Corte territoriale ha riconosciuto il pagamento della parte residuale delle ferie annuali non godute, considerate percepite le somme come risultanti dalle buste paga. Ric. 2021 n. 22409 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo, illustrato da memoria; la Cooperativa resiste con controricorso. 4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 4, nullità del procedimento per avere la Corte deciso in spregio ai criteri di logicità e ragionevolezza”, avendo – la Corte territoriale - fondato il proprio convincimento su elementi probatori illogicamente parziali, recepiti senza giudizio critico, in assenza di congrua – ancorché implicita – motivazione, invece che operarne legittimo apprezzamento a seguito di esame completo e complessivo, sulla scorta delle evidenze tutte, emerse nel corso giudizio. La Corte ha disatteso dichiarazioni logicamente incompatibili con la decisione adottata, senza dare atto, nel contesto motivazionale, delle ragioni per cui – secondo il proprio prudente apprezzamento – determinate circostanze acquisite in giudizio, in modo univoco e concordante, non fossero rilevanti o probatorie di un determinato fatto (nella specie, erronea interpretazione della dichiarazione rese dai testimoni Ferrandelli, [OSCURATO:PERSONA], nonché omessa considerazione di alcune affermazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti tagliandi “TIM Controllo dati” compilati dopo l’anno 2006). In sintesi, non può esser sollevato alcun dubbio come, il senso comune e la logica interpretazione dei fatti, avrebbe dovuto condurre la Corte a valutare come l’essere stato, l’Arnone, l’unico dipendente della ricevitoria, unitamente agli orari di apertura della stessa, oltre che confermare la prospettazione resa dai testi Ferrandelli e Pollina, nonché dalla documentazione sub 9 e 10 della produzione di primo grado di parte Ric. 2021 n. 22409 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- ricorrente (schede di ricarica e borderò Sisal), fosse del tutto incompatibile con gli orari di lavoro indicati dal Biondo e ritenuti, irragionevolmente, dalla Corte, come accertati. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia “illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n°3, con riferimento agli artt. 115, 116 e 228 cod.proc.civ. per travisamento della prova”, posto che il contenuto della testimonianza del Biondo (informazione probatoria posta a fondamento della decisione della Corte con riguardo alla determinazione degli orari di lavoro dell’Arnone) fosse, non soltanto contraddetto, ma decisamente inconciliabile ed incompatibile con il compendio integrale degli ulteriori mezzi istruttori, e, soprattutto, (fatto pacifico tra le parti ed ammesso, altresì, in sede di interrogatorio formale del resistente) con gli orari di apertura della ricevitoria (dalle 7 alle 21) e con la circostanza che l’Arnone fosse l’unico dipendente dell’attività; inoltre, la Corte territoriale ha omesso di specificare la ragione per cui il materiale documentale offerto in produzione dal ricorrente, non fosse idoneo a suffragare la prova in ordine all’orario di lavoro full time prestato dal lavoratore, per 60 ore settimanali. 3. Con il terzomotivo di ricorso si denunzia “Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n°5, con riferimento all’orario di apertura della ricevitoria ed all’essere, il ricorrente, unico dipendente”, avendo, la Corte territoriale, omesso l’esame delle suddette circostanze decisive ai fini del decidere. 4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. 4.1. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (e applicabile nel caso di specie), deve essere interpretata, Ric. 2021 n. 22409 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (v. Sez. U, n. 8053 del 2014; conf. Sez. U, n. 8054 del 2014). Consegue che non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, sia in ordine ai criteri di riparto dell’onere della prova in materia di svolgimento dell’orario di lavoro straordinario sia con riguardo al materiale probatorio acquisito al processo. Tale motivazione non può ritenersi meramente apparente, perché del tutto idonea a consentire l'individuazione delle ragioni che hanno fondato la decisione. 5. La dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020). Ric. 2021 n. 22409 sez. ML -ud. 12-07-2022 -6- La violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014), come innanzi illustrato. 6. Infine, con riguardo al terzo motivo, l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha, inoltre, chiarito come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), valenza di decisività che gli elementi indicati dal ricorrente non rivestono. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. Ric. 2021 n. 22409 sez. ML -ud. 12-07-2022 -7- 8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs