CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 5 aprile 2023 il Giudice dell'esecuzione di Catania ha rigettato l'istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione del fabbricato abusivo come disposto dal Tribunale di Catania, ex sezione distaccata di Adrano, con sentenza in data 14 dicembre 2011, irrevocabile il 15 giugno 2012. 2. Il ricorrente eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva perché il Giudice non aveva aspettato le determinazioni del Comune al quale era stata presentata la pratica di accertamento in conformità del fabbricato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 7 OTT 2023 ' [OSCURATO:PERSONA]() Luana 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico in giurisprudenza che in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763-01). Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha accertato che il Comune di Biancavilla nel 2010 aveva rigettato la prima istanza di sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 13 della I. n. 47 del 1985. Quindi, il ricorrente nel 2014 aveva presentato un'istanza di accertamento di conformità che non aveva avuto esito. Nel 2019, tuttavia, il Comune aveva constatato che i lavori di sanatoria erano stati eseguiti senza il rispetto della distanza della costruzione dalle zone Fl e C2 del PRG. Pertanto, il Giudice non illogicamente ha concluso che ai tempi incerti di definizione della pratica si accompagnava l'improbabilità dell'esito positivo della stessa. Il ricorrente non si è confrontato con tale decisione e ha svolto delle considerazioni generiche, peraltro, senza prospettare alcunché in merito alla possibilità di ottenere la predetta sanatoria in tempi ragionevoli. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]