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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14829/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23268/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 42/2019 depositata il11/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Come si legge nella sentenza impugnata, anteriormente alla vicenda che ne è oggetto, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1425/2002 sciolse la comunione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Carmelo, assegnando alla prima la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dell'area scoperta di sua pertinenza nella sua intera consistenza, nel cui possesso fu immessa nel novembre 2002 dal custode giudiziario dell'eredità. [OSCURATO:PERSONA], ottenuta l'autorizzazione della Comune, appose, dunque, il passo carraio e dei paletti in ferro per impedire a terzi l'indebito accesso alla piazza denominata piazzetta [OSCURATO:PERSONA].

Con ricorso del 13 agosto 2004, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di [OSCURATO:PERSONA], sito in Lecce, viale Gallipoli, angolo piazzetta Caduti del lavoro, latistante la predetta piazzetta, promosse giudizio di reintegrazione nel possesso di tale area, asserendo di esserne stato spogliato o comunque di essere stato molestato nel suo possesso, e chiese, perciò, la rimozione dei paletti.

Il giudizio che ne seguì, nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], evidenziando di avere proprietà e possesso esclusivi sulla predetta area ed escludendo che il ricorrente potesse mai avere esercitato alcun possesso, posto che viveva a Roma fin dal 1970, si concluse con la sentenza n. 4554/2015 del 28 settembre 2015, con la quale il Tribunale di Lecce rigettò il ricorso.

La predetta sentenza fu impugnata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], attuali proprietari di [OSCURATO:PERSONA], i quali, con atto di citazione in appello notificato il 4 novembre 2015, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere la reintegra nel possesso della piazzetta contesa ovvero, in subordine, la cessazione delle turbative e molestie nel possesso della stessa e, in entrambi i casi, affinché venisse ordinata la consegna ad essi di copia delle chiavi delle serrature del cancello apposto all'altezza del varco di ingresso alla pubblica via ovvero, in via del tutto subordinata, venisse disposta la rimozione delle opere realizzate all'altezza del varco alla pubblica via, con ripristino della situazione precedentemente esistente, o, comunque, decorso un breve termine, venissero autorizzati a provvedervi con spese a carico dell’appellata.

Quest’ultima, costituendosi in giudizio, chiese, invece, il rigetto dalla domanda.

Con sentenza n. 42/2019, pubblicata il 11 gennaio 2019, La Corte d'Appello di Lecce rigettò l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1146, 1168 e 1170 cod. civ., 776 cod. proc. civ., e dei principi in materia di custodia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Lecce riconosciuto il compossesso dei ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari di [OSCURATO:PERSONA], sulla piazzetta privata [OSCURATO:PERSONA], con diritto di accesso (anche con mezzi meccanici) per tutte le necessità derivanti dalla gestione dell'immobile di loro proprietà, come esercitato dal genitore e dal loro avo, ma illegittimamente impedito da [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito avevano errato sia quando avevano valorizzato l’assetto proprietario della piazzetta (in virtù della sentenza n. 1425/2002, che la attribuiva alla controparte, ancorché non passata in giudicato, e il verbale di immissione in possesso dal custode dei beni, che la menzionava solo per direche da essa si accedeva a [OSCURATO:PERSONA]), benché rilevasse il solo possesso della stessa - esercitato ininterrottamente dal proprio avo (che, negli anni ’60, vi aveva eseguito uno scavo onde rendere possibile l’accesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla piazzetta), direttamente e per il tramite dei propri conduttori e del custode fino al 30/4/2004, e loro spettante per successione in quanto eredi, senza che questo potesse essere inibito dal custode giudiziario in quanto mero detentore -, sia quando avevano ritenuto sciolta la comunione ereditaria in base alla sentenza n. 1425/2002 del Tribunale di Lecce, benché questa, siccome impugnata, non fosse ancora passata in giudicato, sicché la piazzetta costituiva ancora bene indiviso e non pertinenza del palazzo attribuito alla controparte.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1146, 1168 e 1170 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano concesso la tutela possessoria, senza considerare che il proprio dante causa, quand’anche il custode avesse immesso nel possesso la controparte col verbale del 6/11/2002, aveva comunque continuato a far sostare i propri veicoli anche nel periodo successivo, come arguibile sia dalla lettera di diffida inviata il 24/11/2003 dalla controparte, sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti.

3. Col terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito reso una sentenza contenente considerazioni contraddittorie e insufficienti, allorché avevano evidenziato il verbale di consegna del bene, nel quale la piazzetta veniva considerata rientrare, quale pertinenza, nel bene assegnato alla controparte, benché si desse parimenti atto della funzione da essa svolta di accesso al palazzo Franco; l’assenza di prova dell’esercizio del possesso da parte del proprio dante causa e la residenza a Roma di quest’ultimo; il riconoscimento, da parte della controricorrente, del solo diritto di parcheggio del conduttore e la tolleranza dello stesso all’utilizzo del bene, aspetto quest’ultimo non conciliabile con la durata pluriennale della causa successoria.

Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione era, dunque, solo formale.

4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi generali sulla prova e, in particolare, sulla percezione della prova, come precettati dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Lecce tenuto conto dei principi generali che attengono alle prove, fondando la decisione su presupposti non corretti e indimostrati (la sentenza n. 1425/2002 del Tribunale di Lecce mai passata in giudicato, con conseguente permanenza della comunione ereditaria; la valenza del verbale di consegna degli immobili del 6/11/2002, il quale nulla conteneva in merito alla consegna della piazzetta, indicata come mero luogo di passaggio per accedere a [OSCURATO:PERSONA]; il richiamo alla tolleranza espressa dalla controparte nel primo atto difensivo, benché in questo la tolleranza fosse stata dalla stessa limitata al mero transito pedonale e non a quello carrabile), così da incorrere in un errore di percezione.

5. Col quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sull'onere della prova, nonché dell’art. 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il transito e la sosta di mezzi meccanici fossero avvenuti per mera tolleranza della controparte, come evidenziato dalla stessa nel primo atto difensivo, benché questa non potesse essere rilevata d’ufficio (i giudici ne avevano parlato per la prima volta nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e fosse stata formalmente eccepita solo in comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente (la comparsa di costituzione e risposta faceva, infatti, riferimento alla sola tolleranza al passaggio pedonale).

6. La terza censura, da analizzare prioritariamente in quanto pregiudiziale alle altre, è inammissibile.

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall' art. 54 del d.l. del 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis , presupponente l’esame, da parte del giudice, della questione oggetto di doglianza e la totale pretermissione di uno specifico fatto storico (Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828), si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (in tal senso, Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20721), dovendosi la norma così come riformulata interpretare alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ([OSCURATO:PERSONA]., sez, U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8053).

Come affermato da questa Corte, infatti, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, 03/11/2016, n. 22232), dovendosi detta modifica essere interpretata nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487).

Orbene, le segnalate (peraltro, in modo non sempre perspicuo) contraddittorietà della sentenza impugnata non sono ravvisabili nella specie, avendo i giudici di merito compiutamente e chiaramente evidenziato il percorso logico seguito per addivenire alla pronuncia di rigetto della domanda, allorché hanno circoscritto al periodo successivo al 6/11/2002, data del verbale di consegna, da parte dell’ufficiale giudiziario, dei beni risultanti dalla divisione stabilita dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1425/2002, il periodo utile perché potesse dirsi configurabile, se provato, un possesso tutelabile con l’esercitata azione di reintegrazione nel possesso, considerando irrilevanti gli atti posti in essere in periodo precedente e reputando indimostrato il possesso asseritamente esercitato in detto periodo dal ricorrente, sia direttamente, stante la sua residenza a Roma fin dagli anni ‘70, sia mediatamente per il tramite dei propri conduttori, gestori della scuola all’interno del palazzo Franco, considerate l’assenza di qualsivoglia richiamo, nel contratto di locazione, all’area contesa e l’irrilevanza delle condotte poste in essere dai relativi alunni, in quanto non detentori qualificati, e da qualsiasi terzo estraneo al rapporto con il ricorrente stesso.

Né può ravvisarsi alcuna contraddittorietà nell’avere i giudici di merito evidenziato, per un verso, la mancata inclusione della piazza nel verbale di consegna redatto dall’ufficiale giudiziario e, per altro verso, la qualificazione di tale bene in termini di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], costituendo quest’ultima considerazione una mera conseguenza delle disposizioni contenute nella sentenza di scioglimento della comunione ereditaria n. 1425/2002, che aveva appunto qualificato in tal modo il rapporto tra fabbricato e piazza.

Deve, dunque, escludersi che, indipendentemente dalla correttezza o meno di tali considerazioni, possa configurarsi la dedotta nullità della sentenza in ragione della sua asserita contraddittorietà.

7. I restanti motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parimenti infondati.

Va, innanzitutto, premesso che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod. civ. - che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi -, così come l'erede, ex art. 1146 cod. civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione, e che, di conseguenza, costituisce atto di spoglio, tutelabile con l’azione di reintegrazione, la condotta del coerede che, in entrambi i casi, impedisca agli altri, una volta instauratasi la situazione di compossesso dei beni ereditari, di partecipare al godimento del cespite, siccome manifestazione di una pretesa possessoria esclusiva sul bene (Cass., Sez. 2, 28/1/2005, n. 1741).

Il principio della successione, che consente il subentro nel possesso senza necessità di materiale apprensione, non può tuttavia che cessare nel momento in cui, in esito alla divisione del compendio comune, ciascuno dei comunisti consegua, in proprietà esclusiva, la porzione a lui attribuita, subentrando nel relativo possesso (sul diverso caso dell’unione del compossesso acquisito per successione e del possesso esclusivo derivante dallo scioglimento della comunione ai fini dell’usucapione, vedi Cass., Sez. 2, 27/2/1989, n. 1049; Cass., Sez. 2, 24/2/2009, n. 4428), con la conseguenza che l’esercizio dell’azione ex art. 1168 cod. civ. impone a chi, tra essi, intenda tutelare il proprio possesso sulla quota degli altri l’onere di dimostrare, secondo il principio generale, di avere effettivamente esercitato, con carattere diattualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass., Sez. 2, 24/1/2019, n. 2032).

L’efficacia costitutivo-traslativa (e non dichiarativa) dello scioglimento della comunione, compatibile con l’effetto retroattivo che lo connota (in questi termini Cass., Sez.

U, 7/10/2019, n. 25021), ridonda, infatti, necessariamente sull’aspetto fattuale proprio del possesso, il quale, identificandosi, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale, prosegue in capo al condividente-assegnatario, in virtù del titolo divisorio e non più per successione, venendo a cessare, correlativamente, in capo al condividente-non assegnatario.

Ne consegue che, se, prima della divisione, i coeredi erano nel possesso dei beni relitti in ragione della sola, loro, predetta qualità, pur in assenza della materiale apprensione dei beni comuni, o perando la fictio iuris costituita dalla successio possessionis, viceversa, dopo l’attribuzione in proprietà esclusiva delle quote, ciascuno dei coeredi, nell'invocare giudizialmente la tutela possessoria, è tenuto a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso (risultando, a tal fine, la mera esibizione del titolo di acquisto un elemento idoneo soltanto a rafforzare, ad colorandam possessionis, la prova stessa), ovvero della immissione di fatto nel possesso del bene da parte del precedente possessore (onde invocare l'istituto di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ.), potendo lo ius possidendi di fatto non coincidere con lo ius possessionis(sotto questo profilo, Cass., Sez. 2, 3/7/1998, n. 6489).

Orbene, i giudici di merito, nel ritenere che la situazione in fatto rilevante in causa fosse quella « verificatasi successivamente all’immissione di [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dei beni a lei assegnati con la sentenza del tribunale di Lecce n. 1425/2002, con cui le fu attribuito, inter alia, il [OSCURATO:PERSONA] con la piazzetta antistante, costituente sua pertinenza», e nel verificare le prove acquisite a dimostrazione del possesso esercitato dal ricorrente-non assegnatario su quest’ultima porzione, non hanno fatto altro che attenersi ai predetti principi, non rilevando la situazione fattuale antecedente allo scioglimento della comunione, in quanto ormai superata dalla pronuncia giudiziale sul punto.

Né la questione della non definitività della sentenza di scioglimento della comunione del 2002 – che la renderebbe insuscettibile di esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. 3, 30/1/2019, n. 2537; Cass., Sez. 6-2, 18/11/2021, n. 35210), può essere sollevata in questa sede siccome nuova, non essendo stata prospettata in appello, attesa l’assenza di indicazioni sul punto nella sentenza impugnata e il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell’onere, gravante sugli stessi onde evitare di incorrere nella inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta sua deduzione dinanzi al giudice di merito (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804).

E neppure può dirsi che il provvedimento impugnato sia stato erroneamente reso per avere tenuto conto dell’assetto proprietario relativo al bene conteso in luogo della situazione possessoria, non considerando i ricorrenti la propedeuticità delle considerazioni svolte dai giudici in ordine all’assegnazione alla loro controparte della piazza, siccome incidente sul regime probatorio applicabile (qualità di erede in caso di compossesso pro indiviso dei beni ereditari e possesso effettivo in seguito alla divisione).

Peraltro, sotto quest’ultimo profilo la doglianza non attinge neppure la ratio decidendi della sentenza, la quale, dopo essersi concentrata sul lasso temporale interessato dalla situazione possessoria e dalla sua dedotta lesione nei termini sopra detti, ha ampiamente valutato le prove acquisite sul possesso esercitato dai ricorrenti e dal proprio dante causa, ritenendoche quelle riguardanti il periodo successivo alla divisione del compendio relitto non dimostrassero che [OSCURATO:PERSONA], di persona o attraverso i detentori degli immobili locati alla scuola, avessero esercitato un potere corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale, sia in quanto il primo risiedeva a Roma, sia in quanto il contratto di locazione non contemplava anche la piazza, ed evidenziando come non potesse costituire possesso l’utilizzo della stessa da soggetti estranei ai richiedenti tutela.

Una volta esclusa la prova del possesso, la considerazione secondo la quale l’eventuale utilizzo sporadico della piazza da parte dei ricorrenti era stato meramente tollerato dalla loro controparte non può che costituire mera argomentazione resa ad abundantiam perché priva di effetti sulla decisione concretamente adottata, sicché, rispetto ad essa, deve trovare applicazione il principio secondo il quale "è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta 'ad abundantiam' e, pertanto, non costituente una 'ratio decidendi' della medesima.

Infatti, un'affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse" (per tutte, Cass., Sez. 5, 17/6/2021, n. 17244).

8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23268/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 42/2019 depositata il11/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Come si legge nella sentenza impugnata, anteriormente alla vicenda che ne è oggetto, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1425/2002 sciolse la comunione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Carmelo, assegnando alla prima la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dell'area scoperta di sua pertinenza nella sua intera consistenza, nel cui possesso fu immessa nel novembre 2002 dal custode giudiziario dell'eredità. [OSCURATO:PERSONA], ottenuta l'autorizzazione della Comune, appose, dunque, il passo carraio e dei paletti in ferro per impedire a terzi l'indebito accesso alla piazza denominata piazzetta [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso del 13 agosto 2004, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di [OSCURATO:PERSONA], sito in Lecce, viale Gallipoli, angolo piazzetta Caduti del lavoro, latistante la predetta piazzetta, promosse giudizio di reintegrazione nel possesso di tale area, asserendo di esserne stato spogliato o comunque di essere stato molestato nel suo possesso, e chiese, perciò, la rimozione dei paletti. Il giudizio che ne seguì, nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], evidenziando di avere proprietà e possesso esclusivi sulla predetta area ed escludendo che il ricorrente potesse mai avere esercitato alcun possesso, posto che viveva a Roma fin dal 1970, si concluse con la sentenza n. 4554/2015 del 28 settembre 2015, con la quale il Tribunale di Lecce rigettò il ricorso. La predetta sentenza fu impugnata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], attuali proprietari di [OSCURATO:PERSONA], i quali, con atto di citazione in appello notificato il 4 novembre 2015, convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere la reintegra nel possesso della piazzetta contesa ovvero, in subordine, la cessazione delle turbative e molestie nel possesso della stessa e, in entrambi i casi, affinché venisse ordinata la consegna ad essi di copia delle chiavi delle serrature del cancello apposto all'altezza del varco di ingresso alla pubblica via ovvero, in via del tutto subordinata, venisse disposta la rimozione delle opere realizzate all'altezza del varco alla pubblica via, con ripristino della situazione precedentemente esistente, o, comunque, decorso un breve termine, venissero autorizzati a provvedervi con spese a carico dell’appellata. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, chiese, invece, il rigetto dalla domanda. Con sentenza n. 42/2019, pubblicata il 11 gennaio 2019, La Corte d'Appello di Lecce rigettò l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1146, 1168 e 1170 cod. civ., 776 cod. proc. civ., e dei principi in materia di custodia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Lecce riconosciuto il compossesso dei ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari di [OSCURATO:PERSONA], sulla piazzetta privata [OSCURATO:PERSONA], con diritto di accesso (anche con mezzi meccanici) per tutte le necessità derivanti dalla gestione dell'immobile di loro proprietà, come esercitato dal genitore e dal loro avo, ma illegittimamente impedito da [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito avevano errato sia quando avevano valorizzato l’assetto proprietario della piazzetta (in virtù della sentenza n. 1425/2002, che la attribuiva alla controparte, ancorché non passata in giudicato, e il verbale di immissione in possesso dal custode dei beni, che la menzionava solo per direche da essa si accedeva a [OSCURATO:PERSONA]), benché rilevasse il solo possesso della stessa - esercitato ininterrottamente dal proprio avo (che, negli anni ’60, vi aveva eseguito uno scavo onde rendere possibile l’accesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla piazzetta), direttamente e per il tramite dei propri conduttori e del custode fino al 30/4/2004, e loro spettante per successione in quanto eredi, senza che questo potesse essere inibito dal custode giudiziario in quanto mero detentore -, sia quando avevano ritenuto sciolta la comunione ereditaria in base alla sentenza n. 1425/2002 del Tribunale di Lecce, benché questa, siccome impugnata, non fosse ancora passata in giudicato, sicché la piazzetta costituiva ancora bene indiviso e non pertinenza del palazzo attribuito alla controparte. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1146, 1168 e 1170 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano concesso la tutela possessoria, senza considerare che il proprio dante causa, quand’anche il custode avesse immesso nel possesso la controparte col verbale del 6/11/2002, aveva comunque continuato a far sostare i propri veicoli anche nel periodo successivo, come arguibile sia dalla lettera di diffida inviata il 24/11/2003 dalla controparte, sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti. 3. Col terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito reso una sentenza contenente considerazioni contraddittorie e insufficienti, allorché avevano evidenziato il verbale di consegna del bene, nel quale la piazzetta veniva considerata rientrare, quale pertinenza, nel bene assegnato alla controparte, benché si desse parimenti atto della funzione da essa svolta di accesso al palazzo Franco; l’assenza di prova dell’esercizio del possesso da parte del proprio dante causa e la residenza a Roma di quest’ultimo; il riconoscimento, da parte della controricorrente, del solo diritto di parcheggio del conduttore e la tolleranza dello stesso all’utilizzo del bene, aspetto quest’ultimo non conciliabile con la durata pluriennale della causa successoria. Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione era, dunque, solo formale. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi generali sulla prova e, in particolare, sulla percezione della prova, come precettati dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Lecce tenuto conto dei principi generali che attengono alle prove, fondando la decisione su presupposti non corretti e indimostrati (la sentenza n. 1425/2002 del Tribunale di Lecce mai passata in giudicato, con conseguente permanenza della comunione ereditaria; la valenza del verbale di consegna degli immobili del 6/11/2002, il quale nulla conteneva in merito alla consegna della piazzetta, indicata come mero luogo di passaggio per accedere a [OSCURATO:PERSONA]; il richiamo alla tolleranza espressa dalla controparte nel primo atto difensivo, benché in questo la tolleranza fosse stata dalla stessa limitata al mero transito pedonale e non a quello carrabile), così da incorrere in un errore di percezione. 5. Col quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sull'onere della prova, nonché dell’art. 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il transito e la sosta di mezzi meccanici fossero avvenuti per mera tolleranza della controparte, come evidenziato dalla stessa nel primo atto difensivo, benché questa non potesse essere rilevata d’ufficio (i giudici ne avevano parlato per la prima volta nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e fosse stata formalmente eccepita solo in comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente (la comparsa di costituzione e risposta faceva, infatti, riferimento alla sola tolleranza al passaggio pedonale). 6. La terza censura, da analizzare prioritariamente in quanto pregiudiziale alle altre, è inammissibile. Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall' art. 54 del d.l. del 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis , presupponente l’esame, da parte del giudice, della questione oggetto di doglianza e la totale pretermissione di uno specifico fatto storico (Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828), si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (in tal senso, Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20721), dovendosi la norma così come riformulata interpretare alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ([OSCURATO:PERSONA]., sez, U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8053). Come affermato da questa Corte, infatti, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, 03/11/2016, n. 22232), dovendosi detta modifica essere interpretata nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487). Orbene, le segnalate (peraltro, in modo non sempre perspicuo) contraddittorietà della sentenza impugnata non sono ravvisabili nella specie, avendo i giudici di merito compiutamente e chiaramente evidenziato il percorso logico seguito per addivenire alla pronuncia di rigetto della domanda, allorché hanno circoscritto al periodo successivo al 6/11/2002, data del verbale di consegna, da parte dell’ufficiale giudiziario, dei beni risultanti dalla divisione stabilita dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1425/2002, il periodo utile perché potesse dirsi configurabile, se provato, un possesso tutelabile con l’esercitata azione di reintegrazione nel possesso, considerando irrilevanti gli atti posti in essere in periodo precedente e reputando indimostrato il possesso asseritamente esercitato in detto periodo dal ricorrente, sia direttamente, stante la sua residenza a Roma fin dagli anni ‘70, sia mediatamente per il tramite dei propri conduttori, gestori della scuola all’interno del palazzo Franco, considerate l’assenza di qualsivoglia richiamo, nel contratto di locazione, all’area contesa e l’irrilevanza delle condotte poste in essere dai relativi alunni, in quanto non detentori qualificati, e da qualsiasi terzo estraneo al rapporto con il ricorrente stesso. Né può ravvisarsi alcuna contraddittorietà nell’avere i giudici di merito evidenziato, per un verso, la mancata inclusione della piazza nel verbale di consegna redatto dall’ufficiale giudiziario e, per altro verso, la qualificazione di tale bene in termini di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], costituendo quest’ultima considerazione una mera conseguenza delle disposizioni contenute nella sentenza di scioglimento della comunione ereditaria n. 1425/2002, che aveva appunto qualificato in tal modo il rapporto tra fabbricato e piazza. Deve, dunque, escludersi che, indipendentemente dalla correttezza o meno di tali considerazioni, possa configurarsi la dedotta nullità della sentenza in ragione della sua asserita contraddittorietà. 7. I restanti motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parimenti infondati. Va, innanzitutto, premesso che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod. civ. - che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi -, così come l'erede, ex art. 1146 cod. civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione, e che, di conseguenza, costituisce atto di spoglio, tutelabile con l’azione di reintegrazione, la condotta del coerede che, in entrambi i casi, impedisca agli altri, una volta instauratasi la situazione di compossesso dei beni ereditari, di partecipare al godimento del cespite, siccome manifestazione di una pretesa possessoria esclusiva sul bene (Cass., Sez. 2, 28/1/2005, n. 1741). Il principio della successione, che consente il subentro nel possesso senza necessità di materiale apprensione, non può tuttavia che cessare nel momento in cui, in esito alla divisione del compendio comune, ciascuno dei comunisti consegua, in proprietà esclusiva, la porzione a lui attribuita, subentrando nel relativo possesso (sul diverso caso dell’unione del compossesso acquisito per successione e del possesso esclusivo derivante dallo scioglimento della comunione ai fini dell’usucapione, vedi Cass., Sez. 2, 27/2/1989, n. 1049; Cass., Sez. 2, 24/2/2009, n. 4428), con la conseguenza che l’esercizio dell’azione ex art. 1168 cod. civ. impone a chi, tra essi, intenda tutelare il proprio possesso sulla quota degli altri l’onere di dimostrare, secondo il principio generale, di avere effettivamente esercitato, con carattere diattualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass., Sez. 2, 24/1/2019, n. 2032). L’efficacia costitutivo-traslativa (e non dichiarativa) dello scioglimento della comunione, compatibile con l’effetto retroattivo che lo connota (in questi termini Cass., Sez. U, 7/10/2019, n. 25021), ridonda, infatti, necessariamente sull’aspetto fattuale proprio del possesso, il quale, identificandosi, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale, prosegue in capo al condividente-assegnatario, in virtù del titolo divisorio e non più per successione, venendo a cessare, correlativamente, in capo al condividente-non assegnatario. Ne consegue che, se, prima della divisione, i coeredi erano nel possesso dei beni relitti in ragione della sola, loro, predetta qualità, pur in assenza della materiale apprensione dei beni comuni, o perando la fictio iuris costituita dalla successio possessionis, viceversa, dopo l’attribuzione in proprietà esclusiva delle quote, ciascuno dei coeredi, nell'invocare giudizialmente la tutela possessoria, è tenuto a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso (risultando, a tal fine, la mera esibizione del titolo di acquisto un elemento idoneo soltanto a rafforzare, ad colorandam possessionis, la prova stessa), ovvero della immissione di fatto nel possesso del bene da parte del precedente possessore (onde invocare l'istituto di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ.), potendo lo ius possidendi di fatto non coincidere con lo ius possessionis(sotto questo profilo, Cass., Sez. 2, 3/7/1998, n. 6489). Orbene, i giudici di merito, nel ritenere che la situazione in fatto rilevante in causa fosse quella « verificatasi successivamente all’immissione di [OSCURATO:PERSONA] nel possesso dei beni a lei assegnati con la sentenza del tribunale di Lecce n. 1425/2002, con cui le fu attribuito, inter alia, il [OSCURATO:PERSONA] con la piazzetta antistante, costituente sua pertinenza», e nel verificare le prove acquisite a dimostrazione del possesso esercitato dal ricorrente-non assegnatario su quest’ultima porzione, non hanno fatto altro che attenersi ai predetti principi, non rilevando la situazione fattuale antecedente allo scioglimento della comunione, in quanto ormai superata dalla pronuncia giudiziale sul punto. Né la questione della non definitività della sentenza di scioglimento della comunione del 2002 – che la renderebbe insuscettibile di esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. 3, 30/1/2019, n. 2537; Cass., Sez. 6-2, 18/11/2021, n. 35210), può essere sollevata in questa sede siccome nuova, non essendo stata prospettata in appello, attesa l’assenza di indicazioni sul punto nella sentenza impugnata e il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell’onere, gravante sugli stessi onde evitare di incorrere nella inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta sua deduzione dinanzi al giudice di merito (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804). E neppure può dirsi che il provvedimento impugnato sia stato erroneamente reso per avere tenuto conto dell’assetto proprietario relativo al bene conteso in luogo della situazione possessoria, non considerando i ricorrenti la propedeuticità delle considerazioni svolte dai giudici in ordine all’assegnazione alla loro controparte della piazza, siccome incidente sul regime probatorio applicabile (qualità di erede in caso di compossesso pro indiviso dei beni ereditari e possesso effettivo in seguito alla divisione). Peraltro, sotto quest’ultimo profilo la doglianza non attinge neppure la ratio decidendi della sentenza, la quale, dopo essersi concentrata sul lasso temporale interessato dalla situazione possessoria e dalla sua dedotta lesione nei termini sopra detti, ha ampiamente valutato le prove acquisite sul possesso esercitato dai ricorrenti e dal proprio dante causa, ritenendoche quelle riguardanti il periodo successivo alla divisione del compendio relitto non dimostrassero che [OSCURATO:PERSONA], di persona o attraverso i detentori degli immobili locati alla scuola, avessero esercitato un potere corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale, sia in quanto il primo risiedeva a Roma, sia in quanto il contratto di locazione non contemplava anche la piazza, ed evidenziando come non potesse costituire possesso l’utilizzo della stessa da soggetti estranei ai richiedenti tutela. Una volta esclusa la prova del possesso, la considerazione secondo la quale l’eventuale utilizzo sporadico della piazza da parte dei ricorrenti era stato meramente tollerato dalla loro controparte non può che costituire mera argomentazione resa ad abundantiam perché priva di effetti sulla decisione concretamente adottata, sicché, rispetto ad essa, deve trovare applicazione il principio secondo il quale "è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta 'ad abundantiam' e, pertanto, non costituente una 'ratio decidendi' della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse" (per tutte, Cass., Sez. 5, 17/6/2021, n. 17244). 8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Eu
Sentenza Cassazione n. 14829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris