CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 25923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8628/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso, edelettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i d all'avv . [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliatiin Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n.157, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 556/2019 , depositata il 25/07/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Il notaio dottor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,avverso la sentenza n. 556/2019 pubblicata il 25 luglio 2019, della Corte d'Appello di Potenza, che respingeva l'appello da lui proposto avverso la sentenza del 12 maggio 2009 pronunciata dal Tribunale di Matera, Sezione Distaccata di Pisticci, che lo condannava al risarcimento dei danni in favore degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La corte territoriale, come già il tribunale in prime cure, rilevava quanto segue: a) che in data 24 ottobre 1989, con atto pubblico rogato dal notaio Petrosini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato un appezzamento di terreno sito in agro in Tursi; b) che nell'atto di vendita si dava atto che il cespite compravenduto risultava gravato da quattro iscrizioni ipotecarie con la specificazione che tutte le garantite posizioni debitorie risultavano estinte; c) che gli attori venivano immediatamente immessi nel possesso del cespite acquistato, ma nel mese di maggio del 1999, dieci anni dopo, venivano a conoscenza della pendenza dell'espropriazione immobiliare numero 34/81 del Tribunale di Matera, iniziata ad istanza della Cassa rurale e artigiana dell'Icona di Tursi, con atto di pignoramento del 14 novembre 1981 ritualmente trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Matera, ove risultavano staggite anche alcune particelle oggetto della vendita; d) che per evitare l'espropriazione dell'immobile, gli acquirenti avevano dovuto corrispondere alla creditrice procedente delle somme nonché effettuare esborsi per spese e competenze relative alla formalità di cancellazione del pignoramento. 2.1 La corte territoriale, come già il tribunale, sebbene il notaio Petrosini si fosse costituito in entrambi i gradi di giudizio di merito contestando e resistendo, riconosceva la sua responsabilitàprofessionale e lo condannava al risarcimento dei danni. 3. Si costituiscono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 numero 4 per avere la corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale . 1.1. Il motivoè inammissibile. In primo luogo perché deduce vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. che tuttavia, secondo costante orientamento di questa Corte, è configurabile esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto per vizi di motivazione (Cass., 05/07/2016, n. 13716; Cass., 18/03/2013, n. 6715; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), peraltro non sussistenti nel caso di specie, in quanto si evince dalla motivazione della sentenza impugnata che la richiesta di integrazione istruttoria è stata implicitamente rigettata con la decisione nel merito del gravame. 1.2 Inoltre il motivo difetta di specificità in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dato che il ricorrente non trascrive e non riporta il contenuto delle prove che non sarebbero state ammesse. 2. Con il secondo motivo il ri corrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 e 2236 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 e/o in via alternativa in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello di Potenza,in contrasto con i principi giurisprudenziali della Suprema Corte,erroneamente affermato che il notaio avrebbe omesso di rilevare nel corpo dell'atto la presenza della procedura esecutiva numero 34/81 e quindi l'esistenza di un pignoramento . 2.1 In disparte la sua inammissibilità nella misura in cui, evidenziando l’omessa considerazione nel corpo dell’atto pubblico di compravendita della presenza della procedura esecutiva n. 34/81, sollecita un riesame dei fatti di causa precluso nella presente sede di legittimità, ilmotivo è infondato. In plurimi passaggi motivazionali la corte territoriale ha espressamente evidenziato (v. pp. 8 e 10 della sentenza impugnata ) che nel rogito manca qualsivoglia riferimento all'esistenza della suddetta procedura esecutiva, argomentando quindi conseguentemente che ciò che deve imputarsi al notaio rogante è il non aver rilevato nel corpo dell'atto la presenza della summenzionata procedura, avendone menzionate solo quattro e tra le quattro non essendo compresa la procedura del 1981 … proprio per questo motivo, il non aver rilevato in occasione dell'atto pubblico di compravendita del 24 ottobre 1989 l'esistenza di un pignoramento trascritto sul bene implica una imprecisa e non completa prestazione contrattuale,che di conseguenza è fonte di un inadempimento contrattuale . Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, l'opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita, senza che rilevi la circostanza che tali adempimenti non siano stati specificatamente richiesti dalle parti, deve informarne le parti stesse, quand’anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art.1176, comma 2 , cod. civ. e della buona fede (Cass., 13 / 02/2020, n. 3694; Cass., 08/04/2020, n. 7746; Cass., 29/08/2019, n. 21775). 2.2Nel caso di specie la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, altresì richiamando l’ulteriore orientamento di questa Corte (Cass., 10/01/2019, n. 13592), secondo cui non è esigibile dal cliente alcun controllo sull'operato del prestatore d'opera, quali che siano le sue competenze professionali; in tale rapporto infatti il cliente stesso ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione eseguita a regola d'arte e perciò non è tenuto a controllarne la corretta esecuzione tecnica; pertanto in presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali non è configurabile nemmeno il concorso colposo del danneggiato. 3. In conclusione, il ricorso è infondato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono l a soccombenza, con distrazione a favore dell'avvocato dei controricorrenti che si dichiara antistatario. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore deldifensore dei controricorrenti chesi dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13