CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 14427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagini preliminari delTribunale di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2025 il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, haconcesso a [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze dicondanna, relativi a fatti di partecipazione ad associazioni dedite al traffico distupefacenti, applicando un aumento di pena, per i reati satellite, paricomplessivamente ad anni tre e mesi uno di reclusione.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualedenuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, inordine all'aumento di pena applicato per la continuazione.L'aumento per i reati ritenuti satellite è stato calcolato dal giudicesemplicemente sulla base della gravità dei fatti e dell'asserita scelta di vitacriminale da parte del ricorrente, elementi già valutati nel determinare le pene,mentre l'applicazione della continuazione in sede esecutiva «deve operare nelsenso più favorevole». Inoltre tale aumento è stato applicato senza criterinumerici né analisi concreta.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limitisotto precisati.2. La doglianza in merito all'entità dell'aumento è infondata.Il ricorrente lamenta, genericamente, che l'aumento applicato per i reatisatellite sia sproporzionato, perché individuato valutando la gravità dei fatti, lapersonalità del soggetto e la scelta di vita criminale, sostenendo che sarebbestato violato il principio del favor rei. L'asserita erroneità di tale valutazione èmanifestamente insussistente: il giudice, nell'individuare la pena congrua daapplicare, deve sempre fare riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133cod. pen., sia che debba calcolare la pena base, sia che debba calcolare gliaumenti per i reati satellite, trattandosi delle norme specificamente dirette adisciplinare la discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione (siveda, sul punto, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800).Nel caso di specie, inoltre, l'affermazione che il giudice non avrebbe operatoin senso favorevole al condannato è palesemente infondata, dal momento che lapena complessivamente applicata all'esito del riconoscimento della continuazionetra i reati giudicati dalle due sentenze, pari ad anni quattordici e mesi nove direclusione, è molto inferiore alla pena costituita dalla somma delle sanzioniseparatamente irrogate con le due sentenze, che ammonterebbe ad annidiciassette e mesi dieci di reclusione. La ratio dell'istituto della continuazioneconsiste nella valutazione della minore gravità di una serie di reati commessi inesecuzione di un unico disegno criminoso, rispetto ad una pluralità di condottepenalmente rilevanti tenute a seguito di rinnovate e distinte spinte criminose,effettivamente caratteristiche di una maggiore inclinazione criminale o di unavera e propria scelta di vita delinquenziale, e tale valutazione deve estrinsecarsianche nella individuazione della sanzione ritenuta congrua. Nel presente caso,però, tale ratio è stata rispettata, applicando una pena complessiva inferiore allasomma di quelle irrogate con le singole condanne.3. Il ricorso è fondato, invece, con riferimento al calcolo dell'aumento per ireati satellite.Il giudice dell'esecuzione ha individuato l'aumento da applicare motivandoche esso «deve attestarsi nella metà della pena complessivamente irrogata nellasentenza di cui al punto primo», e lo ha concretamente indicato nella metà dellapena irrogata con detta sentenza, che ha poi sommato alla pena complessivairrogata con l'altra sentenza. La sentenza di cui al punto primo, però, risultaemessa, secondo l'indicazione dell'ordinanza, invero generica e imprecisa, inrelazione a «partecipazione ad associazione a delinquere dedita al traffico distupefacenti … e alcuni reati scopo», quindi in relazione ad una pluralità di delitti.Il reato base, inoltre, è stato correttamente individuato nel delittoassociativo giudicato con la seconda sentenza, stante la più elevata pena iviapplicata, nel rispetto del disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., maanche tale sentenza risulta emessa giudicando sia tale delitto, sia «alcuni reatiscopo», che, evidentemente, sono stati posti in continuazione con il più gravedelitto associativo, rendendo quindi la pena finale irrogata costituita non solodalla pena base relativa al delitto più grave, ma anche dalle pene irrogate perciascuno dei reati satellite.Il calcolo della pena complessiva, effettuato solo sommando alla penairrogata da una delle due sentenze, relativa ad un reato base e ad alcuni reatisatellite, una percentuale della pena irrogata con l'altra sentenza, relativaanch'essa ad un reato base e ad alcuni reati satellite, è illegittimo, stantel'assenza di una specifica motivazione in relazione a ciascun reato, ed è incontrasto con i consolidati principi di questa Corte.La sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 hastabilito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite». Ciò significa che «Il giudice dell'esecuzione che ridetermini lepene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per unapluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., devescorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piùgrave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomiaumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazionecon il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024,Rv. 286261). Nell'individuare l'aumento congruo per ciascun reato satellite, poi,il giudice «deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametriindicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nellasentenza irrevocabile ... ma senza essere tenuto, in mancanza di elementiindicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione» (Sez.6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114).Egli, poi, è tenuto a motivare la sua decisione, anche se, in caso di aumentiesigui, tale motivazione può essere resa in modo sintetico (Sez. 5, n. 34379 del11/07/2025, Rv. 288800).L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto haeffettuato in modo erroneo il calcolo della pena complessivamente da applicareper i vari reati ritenuti uniti in continuazione, ed ha del tutto omesso sial'indicazione della pena ritenuta congrua per ciascuno dei reati satellite, sia lanecessaria motivazione in merito alla sua entità.4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere accolto, el'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio, da svolgersi con pienalibertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bologna.Così deciso il 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]