CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14845/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 06/03/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e di lesioni aggravate dalla futilità dei motivi. 2. Ha proposto ricorso Saladino, tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria dell'improcedibilità per difetto di querela del delitto di lesioni, aggravato solo in relazione alla futilità dei motivi. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Va infatti rilevato che l'aggravante dei futili motivi è prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen., che è richiamato dall'art. 577, comma primo, n. 4 cod. pen. Posto che l'art 577 cod. pen. è a sua volta richiamato dall'art 585 cod. pen., deve ritenersi che, ricorrendo un'ipotesi aggravata ai sensi di tale disposizione, il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. pen., che fa a tal fine eccezione solo per le ipotesi di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.