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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07760/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è estremamente generico se non del tutto indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è estremamente generico se non del tutto indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/0
Sentenza Cassazione n. 07760/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris