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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1989

Cassazione n. 37028/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1989 avverso la sentenza del 31/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza Otrottgrain epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità.

La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche.

Peraltro, le doglianze oggetto di ricorso sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, con consentita in sede di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così decisi in oma il 8 aprile 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1989 avverso la sentenza del 31/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza Otrottgrain epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Peraltro, le doglianze oggetto di ricorso sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, con consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decisi in oma il 8 aprile 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 37028/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris