CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1982
Cassazione n. 44249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1982 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20272/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-5 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis