CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona del 30 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Macerata in ordine al reato di furto semplice (art.624 cod.pen.) così derubricata la originaria contestazione di furto aggravato, (artt.624 e 625 n.2 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità, - è manifestamente infondato, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Il motivo non si confronta peraltro con la sentenza impugnata che specifica che la prova incriminatrice non si fonda tanto sui fotogrammi estrapolati dal filmato, quanto sull'attendibile riconoscimento effettuato dall'agente di P.G. che ha operato l'identificazione sulla diretta visione delle immagini di registrazione, certo dell'identificazione grazie alla pregressa conoscenza che ha dell'imputato in ragione di due precedenti fotosegnalannenti. Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pagg. 3 e 4: pur in presenza di elementi favorevoli al reo come la giovane età ed il presumibile disagio socio-economico, il diniego delle attenuanti generiche si giustifica alla luce della personalità delinquenziale dell'imputato, provata dai suoi plurimi precedenti che denotano un'accentuata predisposizione dello stesso a commettere delitti contro il patrimonio). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.