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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 1979

Cassazione n. 10870/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (CUI: 028X5KF) nato il 09/01/1979 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO '[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (si veda pag. 8 sull'assenza di spiegazioni sull'acquisizione della refurtiva da parte dell'imputato e sulla tipologia dei beni, della cui provenienza delittuosa l'imputato stesso non poteva non essere a conoscenza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha compiutamente motivato il diniego dell'attenuante della ricettazione di lieve entità valorizzando i precedenti penali, anche specifici, da cui si evince la personalità incline a delinquere dell'imputato; osservato inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (CUI: 028X5KF) nato il 09/01/1979 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO '[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (si veda pag. 8 sull'assenza di spiegazioni sull'acquisizione della refurtiva da parte dell'imputato e sulla tipologia dei beni, della cui provenienza delittuosa l'imputato stesso non poteva non essere a conoscenza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha compiutamente motivato il diniego dell'attenuante della ricettazione di lieve entità valorizzando i precedenti penali, anche specifici, da cui si evince la personalità incline a delinquere dell'imputato; osservato inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 10870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris