CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16836/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 8469/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 73 sc. B int. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/11/2015; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bari con ordinanza del 10 novembre 2015 - nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'opposizione alla stima dell'indennità determinata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Comune di Andria in euro 1.044,78, per l'espropriazione di una porzione di mq. 109 di un fondo di loro proprietà, sito nell'abitato di Andria - ha determinato le indennità loro dovute nella misura di euro 32.316,09, come indennità di esproprio e di euro 4.061,64, come indennità di occupazione, oltre interessi dal decreto di esproprio al deposito. 2.La Corte d'appello aveva espletato una c.t.u., non contestata da entrambe le parti del giudizio, dalla quale era emerso che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal settore pianificazione del territorio del comune di Andria il 17.7.2015, relativo al fondo in questione attestava che dal confronto con lo stralcio planimetrico e con la planimetria del P.R.G., la particella in oggetto ricadeva in zona per la viabilità, per la quale si applicavano le norme tecniche di esecuzione di cui agli articoli 2.19 del P.R.G., approvato con delibera di Giunta regionale n. 2951 del 1995. Tali norme "riprendendo il disposto del d.m. 1 aprile 1968 (distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nelle edificazioni fuori dal perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 I. n. 765 del 1967), andavano rispettate nell'intero territorio comunale." Dal che, ha concluso la Corte "deriva necessariamente la destinazione edificatoria del suolo oggetto di causa". Pertanto, continua l'ordinanza impugnata, secondo le disposizioni della legge finanziaria del 2008 (art. 2 comma 89), l'indennità di espropriazione per il suolo in oggetto deve determinarsi in misura pari al valore venale del bene, senza decurtazione prevista per i procedimenti espropriativi finalizzati all'adozione di interventi definiti di "riforma economico-sociale". Tale valore è conforme a quello ritenuto dalla c.t.u. che aveva calcolato con il metodo sintetico comparativo, in euro 296,48 al mq. il valore di mercato del bene in relazione alla superficie espropriata, pari a complessivi euro 32.316,09 al tempo dell'immissione in possesso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Ha quantificato, pertanto, l'indennità di occupazione, considerato il tasso legale in vigore nel periodo tra il 18 gennaio 2000 (data di pronuncia del decreto definitivo di esproprio e di occupazione permanente) ed il 9 aprile 2004, in euro 4.061,64, con gli interessi dalla data dell'esproprio fino al deposito. 4. Avverso la predetta ordinanza, notificata il 29.1.2016, ha proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 29.3.2016), il Comune di Andria con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico complesso motivo il Comune ricorrente, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 37, 1° e 3° comma c.p.c. del d.P.R. n. 327 del 2001 e all'art. 2.19 delle [OSCURATO:PERSONA] di Esecuzione del P.R.G. approvato il 26 giugno 1995, nonché violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, censura la statuizione della corte territoriale in relazione alla ritenuta natura edificatoria dell'area oggetto di causa, poiché in contrasto, oltre che con le norme sopra menzionate, anche con la giurisprudenza costante della Corte di cassazione sul tema dei presupposti necessari perché in un'area possa essere ritenuta edificabile. Il ricorrente, inoltre, censura la determinazione dell'indennità di esproprio sotto altro profilo di violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011. 2. I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso sotto due profili: a) violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. per non avere il ricorrente indicato la sede processuale nella quale sono rinvenibili gli atti e i documenti ai quali il ricorso si riferisce; b) violazione del principio di autosufficienza per non avere il ricorrente indicato dove la corte territoriale avrebbe motivato in modo insufficiente e contraddittorio, non tenendo conto, peraltro, che nella nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non è più censurabile la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 3.Le eccezioni non sono fondate. Come affermato dalla Corte Cedu nella sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, va interpretato in modo da rendere compatibile il diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità con il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.Nella specie il ricorrente ha fatto richiamo agli stessi documenti indicati nella sentenza impugnata, alcuni dei quali anche depositati in questa sede e pertanto sarebbe non solo ultroneo ed eccessivamente formalistico ma anche lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione, garantito dall'art 6 CEDU, pretenderne anche l'indicazione della parte grafica del provvedimento impugnato nella quale l'indicazione dei documenti è contenuta. Quanto alla censura, formulata con riferimento ex art. 360 n. 5 c.p.c., ancor prima di valutarne l'eventuale assorbimento, deve effettivamente ritenersi inammissibile perché ai sensi del nuovo testo della norma invocata, da un lato, l'omissione di motivazione sarebbe censurabile solo in caso di mancanza grafica o di assoluta incomprensibilità, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e, dall'altro lato, non è più censurabile la contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti. 4. Nel merito le censure relative all'affermazione dell'edificabilità dell'area di cui è causa sono fondate. Risulta dall'ordinanza impugnata che all'area oggetto del provvedimento ablativo si applicano le [OSCURATO:PERSONA] di Esecuzione di cui all'art. 2.19 del P.R.G. del Comune di Andria approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il 26 giugno 1995 trattandosi di area destinata, insieme ad altre, alla conservazione, ampliamento o creazione di spazi destinati a pedoni e veicoli. Conseguentemente nella certificazione di destinazione urbanistica del 17 luglio 2015, puntualmente indicata dalla corte territoriale, si afferma che la particella catastale di cui è causa ricade in zona per la viabilità. Ora, come questa Corte ha più volte, e anche recentemente, affermato, ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Cass.n. 7454/2020; n. 13172/2016; n. 11503/2014). E' vero, come affermano i controricorrenti, che la non edificabilità è irrilevante, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, nel caso in cui deriva dall'apposizione di un vincolo di natura non conformativa ma "lenticolare", ma tale aspetto non ha formato oggetto di dibattito davanti al giudice di merito e pertanto costituisce questione nuova che questa Corte non può esaminare. 5. In conclusione, va accolto il motivo di ricorso limitatamente al profilo evidenziato e la sentenza impugnata va cassata rinviando alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d'Appello di Bari, in altra co