CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1978
Cassazione n. 45270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione reato di estorsione, condotta aggravata ai sensi dell'articolo 416-bis.1. cod. pen.. 2 Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di differimento dell'udienza per la trattazione del riesame, avanzata dalla difesa del ricorrente al fine di esaminare gli elementi depositati dal pubblico ministero in data successiva alla notifica dell'avviso di deposito degli atti (verbali di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]); Si sarebbe verificata una violazione del diritto di difesa per mancata concessione del termine, richiesto sulla base di circostanze oggettive, che giustificavano l'istanza della difesa di effettuare un approfondimento del compendio indiziario posto a sostegno della misura ed allegato in modo frazionato. 2.2 Violazione di legge (art.309 cod. proc. pen.) e vizio di mol:ivazione: si deduceva che il riesame aveva un effetto integralmente clevolutivo, sicché l'ordinanza sarebbe illegittima poiché avrebbe esaminato solo il quadro cautelare. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari: non sarebbe stato identificato l'attributo della attualità delle esigenze cautelari, né sarebbe emerso alcun episodio indicativo del coinvolgimento del ricorrente nella consorteria dei Trapasso; inoltre la misura sarebbe sproporzionata, tenuto conto della risalenza nel tempo del fatto contestato e della mancata emersione di ulteriori condotte criminose attribuibili al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.11 collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione con la quale il Tribunale per il riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione, ovvero presenti una motivazione solo apparente (Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022, Manzoni, Rv. 283408). La Corte di cassazione ha peraltro precisato che il giustificato motivo di differimento dell'udienza, connesso all'esigenza difensiva di esaminare il materiale probatorio, non può essere circoscritto al deposito di nuovo materiale indiziario (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Ripani, Rv. 266189 - 01; Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207 - 01). Non si condivide, pertanto, l'approdo giurisprudenziale, invero isolato, secondo cui la decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di rinvio della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile perché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e il difetto di specifica motivazione non può essere fatto valere come causa di nullità non rientrando il decreto di diniego tra i provvedimenti richiamati dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27:3601 - 01). Si condivide invece la giurisprudenza secondo cui «la complessiva disciplina dei termini del riesame non consente di affermare che la mancata dilazione possa equivalere ad una automatica ragione di compressione della possibilità di difesa, come si desume dal fatto che la stessa legge non ha affatto inteso introdurre una regola di adeguamento dei termini alle effettive esigenze di difesa; basti considerare come il posponimento del termine di decisione per esigenze di difesa non sia previsto nella pur significativa ipotesi in cui il pubblico ministero depositi nuovo materiale probatorio in corso di udienza camerale. La regola generale che si ritiene di dovere affermare è, quindi, che di norma non vi è possibilità di impugnare la decisione erronea in tema di rigetto della richiesta di posponimento della udienza camerale», ferma restando la impugnabilità dell'ordinanza per carenza assoluta della motivazione, cui è assimilata la motivazione apparente. E' stato altresì chiarito, con interpretazione che si condivide, che la norma prevista dall'art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen. «integra una eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive» (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Ripani, cit.). Nel solco tracciato da tale giurisprudenza si ritiene pertanto che, a fronte di una richiesta di differimento effettuata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., il Tribunale debba (a) verificare la allegazione di ragioni che rientrino nei "giustificati" motivi, ovvero attinenti all'esercizio del diritto di difesa e non pretestuosi, che devono essere indicati dalla parte a sostegno del differimento, (b) in presenza di motivi qualificabili come "giustificati", decidere la ampiezza della dilazione che, secondo l'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. deve essere ricompresa tra i cinque ed i dieci giorni. La decisione in ordine al differimento riguarda infatti la trattazione di un procedimento ontologicamente "urgente" e funzionale alla rivalutazione di materiale probatorio già osteso al momento della applicazione della misura e, comunque, trasmesso al Tribunale nei termini indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.. L'area circoscritta delle valutazioni rimesse alla cognizione del Tribunale rispetto alla dilazione di un termine - la cui brevità è stata prevista dal legislatore a favore dell'imputato - implica la "contrazione" del sindacato sul rigetto, che può essere impugnato solo se immotivato o caratterizzato da motivazione apparente. 1.2.Nel caso in esame il differimento era stato richiesto al fine di consentire l'attività difensiva di indagine ovvero l'acquisizione di documenti bancari e di sommarie informazioni di persone informate.Tale richiesta è stata ritenuta non accoglibile, in quanto generica. Invero le esigenze difensive dedotte si risolvono nella richiesta di un allungamento dei termini per la trattazione del procedimento cautelare al fine di acquisire, non meglio specificati elementi utili a difesa e non in quello di approfondire gli elementi posti a fondamento della cautela contestata. Il Tribunale, nell'esercizio dei limitati poteri conferitigli dall'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. non ha rinvenuto alcun motivo "giustificato" a sostegno del differimento, tenuto conto che non era stata indicata con precisione l'attività da svolgere e la sua rilevanza rispetto alla decisione di riesame; rilevanza che non è stata specificata neanche con il ricorso per Cassazione. A ciò si aggiunge che la circostanza che il Tribunale per il riesame abbia indicato come rilevanti per la conferma della legittimità dell'ordinanza atti successivi alla data di emissione della stessa non incide sulla legittimità del provvedimento reiettivo, dato che nella richiesta di differimento non era stata indicata la necessità di prendere visione di questi ulteriori atti (ragionevolmente depositati nei termini). L. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. 2.1.Circa l'estensione degli oneri di motivazione del Tribunale, quando decide in sede di riesame, il collegio riafferma che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare. Tuttavia qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384). Dunque, in sede di giudizio di riesame, il fatto che si propongano contestazioni relative solo ad alcuni presupposti della misura, non elide, ma attenua l'onere di motivazione sui punti non censurati. A ciò si aggiunge che la mancata contestazione di uno degli elementi fondanti la decisione di applicazione della misura cautelare ha degli effetti significativi sullo sviluppo della progressione dell'incidente cautelare, dato che interrompe la catena devolutiva ed inibisce contestazioni successive. E' stato infatti affermato, con decisione che si condivide, che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). 2.2. Nel caso in esame la memoria del 24 maggio 2022 presentata dal ricorrente è generica sugli indizi, tanto che rinvia esplicitamente alla fase processuale per valutare le dichiarazioni di Greco: deve pertanto ritenersi che la valutazione della gravità indiziaria non sia stata devoluta, con conseguente attenuazione degli oneri rnotivazionali gravanti sul Tribunale ed interruzione della catena devolutiva sul tema della gravità indiziaria, che rendono il motivo non consentito. 3. L'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'attualità delle esigenze cautelari, è infondato. 3.1.Con riferimento alla identificazione delle caratteristiche dell'attributo dell'attualità del pericolo la giurisprudenza di legittimità ha mostrato qualche discontinuità interpretativa: (a) da un lato si interpretava il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprimesse la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dal momento della manifestazione di devianza fino a quello in cui veniva effettuato il giudizio sulla necessità della imposizione delle cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). (b) Dall'altro si valorizzava la necessità di individuare condizioni, "esterne" alla personalità dell'accusato, che avrebbero potuto favorire la ricaduta nel delitto e, dunque, giustificare un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, per il riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che consentano di prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. (c) Tale percorso interpretativo è stato portato all'estremo dalla giurisprudenza che ha ritenuto che, per integrare il requisito richiesto, occorra la previsione di una "specifica occasione" per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive, o di contesto, in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare.Si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni dell'attributo dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi", ricavabili invece da dati ambientali o di contesto. Devono essere invece prese in considerazione entrambe le dimensioni: il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato, anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi - contesto e personalità - che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione del requisito diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede, a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso l'effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare), fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. In sintesi: si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10„/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). 3.2.Nel caso in esame il Tribunale rilevava che, sebbene i fatti in imputazione risalissero al 2016, l'appartenenza e il supporto da parte del ricorrente alla cosca dei Trapasso permaneva non solo, e non tanto, per il vincolo di stretta parentela, ma anche in ragione degli elementi di prova dedotti dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori e dal fatto erano emersi indizi indicativi della prosecuzione dell'attività di taglieggiamento; segnatamente era stata rilevata una recente richiesta di somme per i carcerati che, per quanto mai rinvenuta la persona offesa ed effettuata per il tramite di terzi, integra comunque una condotta tipica molto simile a quella in imputazione. Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura. h. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., cori il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma-1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese