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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46903/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERBANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Verbania in funzione di giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena, nonché l'ordine di esecuzione per la carcerazione e il decreto di sospensione dello stesso, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, in data 16 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna irrevocabile alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa in data 2 settembre 2016 dal Tribunale di Novara. 1.1.11 Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha accolto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, nonché ha rilevato che l'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti della Hasanil non era corretto nella parte relativa alla entità della pena da eseguire, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 21 giugno 2018, in quanto questa era indicata come pari a mesi nove di reclusione invece di mesi sei di reclusione oltre alla multa.

Sicché il giudice ha pronunciato la revoca dell'ordine di carcerazione, già sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania rilevando inosservanza o erronea applicazione di legge.

Si deduce che non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione quello di revocare l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero, ma soltanto quello di sospenderne l'efficacia, richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1, n. 41592 del 13 ottobre 2009), sottolineando peraltro, che detto ordine di esecuzione, nella specie, risultava già sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Orsi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1.11 Collegio, invero, intende dare continuità all'indirizzo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, richiamato nel ricorso (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, elio Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, Kola, Rv. 213875), secondo il quale deve ritenersi non consentito al Giudice dell'esecuzione annullare o revocare l'ordine di esecuzione, emesso dal Pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi.

Ciò, in quanto lo spazio di verifica e d'intervento consentito al Giudice dell'esecuzione è confinato alla declaratoria di temporanea inefficacia del decreto del Pubblico ministero in modo tale da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

A fronte di tale orientamento, da applicare al caso di specie anche se relativo ad una fattispecie in cui risulta già sospeso l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la disposta revoca dell'ordine di esecuzione, rispetto al quale, peraltro, il condannato ha richiesto l'applicazione di una misura alternativa, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione che ha deciso in sede di revoca della sospensione condizionale della pena.

2. Ne deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto la revoca dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione emessi dalla Procura della Repubblica, in data 16 dicembre 2021, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso. 2.1.Non risulta, invero, espressamente impugnata l'ordinanza in questione nella parte in cui ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Hasani con la sentenza del Tribunale di Novara del 2 settembre 2016, né nella parte in cui ha disposto la correzione dell'iscrizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti quanto all'entità della pena irrogata con l'indicata sentenza, statuizioni che, dunque, devono considerarsi definitive.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, relativamente alla disposta revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e del decreto di sospensione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2021 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERBANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Verbania in funzione di giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena, nonché l'ordine di esecuzione per la carcerazione e il decreto di sospensione dello stesso, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, in data 16 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna irrevocabile alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa in data 2 settembre 2016 dal Tribunale di Novara. 1.1.11 Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha accolto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, nonché ha rilevato che l'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti della Hasanil non era corretto nella parte relativa alla entità della pena da eseguire, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 21 giugno 2018, in quanto questa era indicata come pari a mesi nove di reclusione invece di mesi sei di reclusione oltre alla multa. Sicché il giudice ha pronunciato la revoca dell'ordine di carcerazione, già sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania rilevando inosservanza o erronea applicazione di legge. Si deduce che non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione quello di revocare l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero, ma soltanto quello di sospenderne l'efficacia, richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1, n. 41592 del 13 ottobre 2009), sottolineando peraltro, che detto ordine di esecuzione, nella specie, risultava già sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Orsi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1.11 Collegio, invero, intende dare continuità all'indirizzo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, richiamato nel ricorso (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, elio Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, Kola, Rv. 213875), secondo il quale deve ritenersi non consentito al Giudice dell'esecuzione annullare o revocare l'ordine di esecuzione, emesso dal Pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi. Ciò, in quanto lo spazio di verifica e d'intervento consentito al Giudice dell'esecuzione è confinato alla declaratoria di temporanea inefficacia del decreto del Pubblico ministero in modo tale da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione. A fronte di tale orientamento, da applicare al caso di specie anche se relativo ad una fattispecie in cui risulta già sospeso l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la disposta revoca dell'ordine di esecuzione, rispetto al quale, peraltro, il condannato ha richiesto l'applicazione di una misura alternativa, non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione che ha deciso in sede di revoca della sospensione condizionale della pena. 2. Ne deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto la revoca dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione emessi dalla Procura della Repubblica, in data 16 dicembre 2021, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso. 2.1.Non risulta, invero, espressamente impugnata l'ordinanza in questione nella parte in cui ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Hasani con la sentenza del Tribunale di Novara del 2 settembre 2016, né nella parte in cui ha disposto la correzione dell'iscrizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti quanto all'entità della pena irrogata con l'indicata sentenza, statuizioni che, dunque, devono considerarsi definitive. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, relativamente alla disposta revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e del decreto di sospensione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2021 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Ve
Decreto Cassazione n. 46903/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris