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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23732/2026

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tante della [OSCURATO:SOCIETA]., difesodall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calceal controricorso;- controricorrente -nonchéMANPOWER S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] DI- intimati -Numero registro generale 22621/2025Nu2m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso la SENTENZA N. 1204/2025 della CORTE D’APPELLO DIANCONA, depositata il 7/10/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1.1.

Il tribunale di Fermo, su ricorso della Manpowers.r.l., ha, con sentenza del 6/8/2021, dichiarato il fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporata in [OSCURATO:PERSONA] LLC (società di diritto statunitense).1.2. [OSCURATO:PERSONA] LLC ha proposto reclamo, a normadell’art. 18 l.fall., avverso tale sentenza.1.3.

La corte di appello di Ancona, con sentenzapubblicata il 27/12/2021, ha dichiarato la nullità della sentenzaimpugnata ed ha rimesso il procedimento innanzi al tribunale.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione ditale sentenza.1.5.

Questa Corte, con la sentenza n. 18261/2024, haaccolto il ricorso proposto dal Fallimento ed ha, pertanto,cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello.1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto di citazione notificatotra il 2 e il 7/10/2024 e depositato presso la corte d’appello indata 8/10/2024, ha provveduto alla riassunzione del giudizio anorma dell’art. 392 c.p.c., chiedendo di respingere il reclamo edi confermare la reclamata sentenza dichiarativa di fallimento diToolk s.r.l..1.7.

Si sono costituiti il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto dei reclami.1.8.

Si è costituito altresì [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,che ha insistito nella richiesta di rigetto dell’istanza di fallimento.Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 22621/2025Nu3m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/20261.9. [OSCURATO:PERSONA], con le note depositate il 20/6/2025, ha,tra l’altro, sollevato la questione concernente la tardività dellariassunzione effettuata mediante atto di citazione e non conricorso.2.1.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, hadichiarato l’estinzione del procedimento.2.2.

La corte, al riguardo, ha, innanzitutto, rilevato che:- il giudizio di rinvio è assoggettato alle regole del rito cameraleche disciplinano l’originario procedimento ex art. 18 l.fall., di cuirappresenta una fase ulteriore, e dev’essere, di conseguenza,introdotto con ricorso e non con atto di citazione; - latempestività della riassunzione del giudizio, in relazione altermine di decadenza fissato dall’art. 392, comma 1°, c.p.c., paria tre mesi con decorso dalla pubblicazione della decisione dellaSuprema Corte, dev’essere, pertanto, riscontrata avendoriguardo alla data di deposito dell’atto nella cancelleria delgiudice del rinvio.2.3.

La corte, quanto al caso in esame, dopo averevidenziato che: - la sentenza della Corte di cassazione era statapubblicata il 3/7/2024; - l’atto di citazione in riassunzione erastato depositato solo in data 8/10/2024; ha, in sostanza,ritenuto che: - l’atto di riassunzione, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inseguito alla sentenza della Corte di cassazione pubblicata il3/7/2024, fosse tardivo; - il giudizio in esame non era, infatti,assoggettato, a norma degli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969 edell’art. 92 l. ord.giud., alla sospensione dei termini processualinel periodo feriale; - doveva essere, pertanto, dichiarata, anorma dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione del procedimento.2.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il28/10/2025, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dellasentenza.Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 22621/2025Nu4m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/20262.5.

Ha resistito, con controricorso depositato il20/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della Toolks.r.l..2.6.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorsodepositato il 27/11/2025, ha invece aderito al ricorso propostodal Fallimento.2.7.

Sono rimasti intimate la [OSCURATO:SOCIETA]., la WallSystem LLC, la Procura generale della Repubblica presso la Corted’appello di Ancona e la Procura della Repubblica presso iltribunale di Fermo.2.8.

Le parti costituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1.

Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 392,comma 2°, c.p.c., con riferimento all’art. 18 l.fall., nonchédell’art. 156 c.p.c. e del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio dirinvio sul rilievo che lo stesso, introdotto con atto di citazionedepositato oltre il termine di tre mesi dalla sentenza della Cortedi cassazione, era stato riassunto tardivamente, senza, tuttavia,considerare che, in caso di errata scelta del rito ordinario inluogo di quello speciale, il giudizio è correttamente instaurato sel’atto di citazione è stato notificato, come nel caso in esame,tempestivamente, producendo la stessa gli effetti sostanziali eprocessuali che le sono propri.3.2.

Il motivo è infondato.3.3.

Intanto, deve escludersi ogni rilievo alla normastabilita dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, lì dove haprevisto che, nei procedimenti disciplinati (appunto) dal d.lgs. n.150 cit., per i quali la domanda dev’essere proposta nelle formedel ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, ilRic. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re5gis tro generale 22621/2025Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sianotificata tempestivamente, la quale, pertanto, produce glieffetti sostanziali e processuali, che sono riconducibili all’attointroduttivo, sulla scorta della forma da questo in concretoassunta e non di quella che avrebbe dovuto avere (Cass.

SU n.758 del 2022; Cass. n. 13724 del 2024, in motiv.).3.4.

Tale norma, infatti, per la sua specialità, non puòessere estesa oltre l’ambito di applicazione espressamenteprevisto (Cass.

SU n. 927 del 2022; Cass. n. 21157 del 2025).3.5.

Quanto al resto, non può che ribadirsi che: - l’art.392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti algiudice di rinvio “può essere fatta … non oltre tre mesi dallapubblicazione della sentenza della Corte di cassazione” e “si facon citazione”, la quale è notificata personalmente a norma degliart. 137 e ss. c.p.c.; - tale disposizione dev’essere, tuttavia,adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, adesempio, nel caso dell’opposizione allo stato passivo, che aisensi dell’art. 99 l.fall. si propone con ricorso, non v’è dubbioche la riassunzione dev’essere effettuata con ricorso e non conl.fall., che del pari è introdotto con ricorso (art. 18, comma 1°,cit.), dev’essere, pertanto, riassunto, dinanzi al giudicedel rinvio, con ricorso e non con atto di citazione (Cass. n. 8980del 2021); - trova, tuttavia, applicazione anche “la regolagenerale della fungibilità delle forme processuali”, quando lastessa non sia impedita dallo spirare di un termine di decadenza,per cui “resta soltanto da constatare … che, depositatal’ordinanza di cassazione con rinvio …, il giudizio è statoriassunto, ed era perciò ormai già pendente, con citazione nonsoltanto notificata, ma anche depositata … entro il terminetrimestrale previsto dall’articolo 392 c.p.c.” (Cass. n. 12668 del2022, in motiv.).Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 22621/2025Nu6m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/20263.6.

Ne consegue che, quando, a seguito del rinviodisposto ai sensi dell’art. 383, comma 1°, c.p.c., il giudiziodev’essere riassunto innanzi al giudice di rinvio e taleriassunzione (come nel caso del reclamo previsto dall’art. 18l.fall.) dev’essere fatta con ricorso e sia stata, invece, operatacon atto di citazione, la tempestività della riassunzione ai finiprevisti dall’art. 393 c.p.c. dev’essere valutata avendo esclusivoriguardo al momento in cui l’atto di citazione, che in forza delprincipio di conversione produce gli effetti del ricorso, sia statodepositato presso la cancelleria del giudice di rinvio.3.7.

Nel caso in esame, come incontestatamenteaccertato dalla corte d’appello: - la sentenza della Corte dicassazione è stata pubblicata in data 3/7/2024; - l’atto dicitazione è stato, invece, depositato presso il giudice di rinvio indata 8/10/2024.3.8.

Nel consegue che, in difetto di sospensione deltermine tra il 1° agosto e il 31 agosto 2024 (trattandosi di causain materia di revoca di fallimento: artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969,in relazione a quanto previsto dall’art. 92 l. ord.giud.), lariassunzione del giudizio innanzi al giudice di rinvio è stataoperata, con ogni evidenza, oltre il termine di tre mesi dallapubblicazione della sentenza di cassazione con rinviopronunciata da questa Corte.3.9.

Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 157 e393 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello hadichiarato l’estinzione del giudizio di rinvio sul rilievo che lostesso, introdotto con atto di citazione depositato oltre il terminedi tre mesi dalla sentenza della Corte di cassazione, era statoriassunto tardivamente, senza, tuttavia, considerare chel’estinzione, pur operando di diritto, non può essere dichiarataRic. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re7gis tro generale 22621/2025Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026d’ufficio, ma dev’essere eccepita dalla parte che vi ha interessenel suo primo atto difensivo, laddove, nel caso in esame,l’eccezione è stata sollevata dal Gobbi solo nel corso del giudiziocon le note di trattazione del 20/6/2025.3.10.

Il motivo è infondato.

Il giudizio in questione è,infatti, assoggettato all’art. 307, comma 4°, c.p.c., nel testoconseguente alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 15, l.n. 69/2009, a norma del quale, com’è noto, “l’estinzione operadi diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio …” e non è, pertanto,impedita dal fatto che l’eccezione di estinzione sollevata dallaparte che ne abbia l’interesse sia, in ipotesi, tardiva.3.11.

La statuizione con la quale la corte d’appello ha,quindi, dichiarato l’estinzione del giudizio è, di conseguenza,corretta.4.

Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.5.1.

La Corte ritiene, tuttavia, che le spese del presentegiudizio debbano essere interamente compensate tra le parti.5.2.

Questa Sezione, infatti, ha, di recente, affermatoche, in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per ladichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede direclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell’art. 18l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto neltermine prescritto (o, può aggiungersi, è riassunto oltre iltermine di tre mesi, com’è accaduto nel caso in esame), nontrova applicazione l’art. 393 c.p.c. ma l’art. 310, comma 2°,c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo,mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento(Cass. n. 12708 del 2026).5.3.

Con tale pronuncia, la Corte ha inteso superare ildifferente principio (che il Fallimento ha, evidentemente,considerato quando ha proposto il ricorso per cassazione)affermato da Cass. n. 3022 del 2020 secondo cui, al contrario,Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re8gis tro generale 22621/2025Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per ladichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamocontro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia statacassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto neltermine prescritto, trova piena applicazione la regola generaledi cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancatariassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi,anche l’inefficacia della sentenza di fallimento.5.4.

Il mutamento di giurisprudenza in ordine a taledirimente questione impone, pertanto, l’integralecompensazione delle spese di lite, a norma dell’art. 92, comma2°, c.p.c.6.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa tra leparti le spese del giudizio; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, l’8 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante della [OSCURATO:SOCIETA]., difesodall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calceal controricorso;- controricorrente -nonchéMANPOWER S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] DI- intimati -Numero registro generale 22621/2025Nu2m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso la SENTENZA N. 1204/2025 della CORTE D’APPELLO DIANCONA, depositata il 7/10/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1.1. Il tribunale di Fermo, su ricorso della Manpowers.r.l., ha, con sentenza del 6/8/2021, dichiarato il fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporata in [OSCURATO:PERSONA] LLC (società di diritto statunitense).1.2. [OSCURATO:PERSONA] LLC ha proposto reclamo, a normadell’art. 18 l.fall., avverso tale sentenza.1.3. La corte di appello di Ancona, con sentenzapubblicata il 27/12/2021, ha dichiarato la nullità della sentenzaimpugnata ed ha rimesso il procedimento innanzi al tribunale.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione ditale sentenza.1.5. Questa Corte, con la sentenza n. 18261/2024, haaccolto il ricorso proposto dal Fallimento ed ha, pertanto,cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello.1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto di citazione notificatotra il 2 e il 7/10/2024 e depositato presso la corte d’appello indata 8/10/2024, ha provveduto alla riassunzione del giudizio anorma dell’art. 392 c.p.c., chiedendo di respingere il reclamo edi confermare la reclamata sentenza dichiarativa di fallimento diToolk s.r.l..1.7. Si sono costituiti il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto dei reclami.1.8. Si è costituito altresì [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,che ha insistito nella richiesta di rigetto dell’istanza di fallimento.Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 22621/2025Nu3m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/20261.9. [OSCURATO:PERSONA], con le note depositate il 20/6/2025, ha,tra l’altro, sollevato la questione concernente la tardività dellariassunzione effettuata mediante atto di citazione e non conricorso.2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, hadichiarato l’estinzione del procedimento.2.2. La corte, al riguardo, ha, innanzitutto, rilevato che:- il giudizio di rinvio è assoggettato alle regole del rito cameraleche disciplinano l’originario procedimento ex art. 18 l.fall., di cuirappresenta una fase ulteriore, e dev’essere, di conseguenza,introdotto con ricorso e non con atto di citazione; - latempestività della riassunzione del giudizio, in relazione altermine di decadenza fissato dall’art. 392, comma 1°, c.p.c., paria tre mesi con decorso dalla pubblicazione della decisione dellaSuprema Corte, dev’essere, pertanto, riscontrata avendoriguardo alla data di deposito dell’atto nella cancelleria delgiudice del rinvio.2.3. La corte, quanto al caso in esame, dopo averevidenziato che: - la sentenza della Corte di cassazione era statapubblicata il 3/7/2024; - l’atto di citazione in riassunzione erastato depositato solo in data 8/10/2024; ha, in sostanza,ritenuto che: - l’atto di riassunzione, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inseguito alla sentenza della Corte di cassazione pubblicata il3/7/2024, fosse tardivo; - il giudizio in esame non era, infatti,assoggettato, a norma degli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969 edell’art. 92 l. ord.giud., alla sospensione dei termini processualinel periodo feriale; - doveva essere, pertanto, dichiarata, anorma dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione del procedimento.2.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il28/10/2025, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dellasentenza.Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 22621/2025Nu4m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/20262.5. Ha resistito, con controricorso depositato il20/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della Toolks.r.l..2.6. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorsodepositato il 27/11/2025, ha invece aderito al ricorso propostodal Fallimento.2.7. Sono rimasti intimate la [OSCURATO:SOCIETA]., la WallSystem LLC, la Procura generale della Repubblica presso la Corted’appello di Ancona e la Procura della Repubblica presso iltribunale di Fermo.2.8. Le parti costituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 392,comma 2°, c.p.c., con riferimento all’art. 18 l.fall., nonchédell’art. 156 c.p.c. e del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio dirinvio sul rilievo che lo stesso, introdotto con atto di citazionedepositato oltre il termine di tre mesi dalla sentenza della Cortedi cassazione, era stato riassunto tardivamente, senza, tuttavia,considerare che, in caso di errata scelta del rito ordinario inluogo di quello speciale, il giudizio è correttamente instaurato sel’atto di citazione è stato notificato, come nel caso in esame,tempestivamente, producendo la stessa gli effetti sostanziali eprocessuali che le sono propri.3.2. Il motivo è infondato.3.3. Intanto, deve escludersi ogni rilievo alla normastabilita dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, lì dove haprevisto che, nei procedimenti disciplinati (appunto) dal d.lgs. n.150 cit., per i quali la domanda dev’essere proposta nelle formedel ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, ilRic. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re5gis tro generale 22621/2025Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sianotificata tempestivamente, la quale, pertanto, produce glieffetti sostanziali e processuali, che sono riconducibili all’attointroduttivo, sulla scorta della forma da questo in concretoassunta e non di quella che avrebbe dovuto avere (Cass. SU n.758 del 2022; Cass. n. 13724 del 2024, in motiv.).3.4. Tale norma, infatti, per la sua specialità, non puòessere estesa oltre l’ambito di applicazione espressamenteprevisto (Cass. SU n. 927 del 2022; Cass. n. 21157 del 2025).3.5. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: - l’art.392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti algiudice di rinvio “può essere fatta … non oltre tre mesi dallapubblicazione della sentenza della Corte di cassazione” e “si facon citazione”, la quale è notificata personalmente a norma degliart. 137 e ss. c.p.c.; - tale disposizione dev’essere, tuttavia,adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, adesempio, nel caso dell’opposizione allo stato passivo, che aisensi dell’art. 99 l.fall. si propone con ricorso, non v’è dubbioche la riassunzione dev’essere effettuata con ricorso e non conl.fall., che del pari è introdotto con ricorso (art. 18, comma 1°,cit.), dev’essere, pertanto, riassunto, dinanzi al giudicedel rinvio, con ricorso e non con atto di citazione (Cass. n. 8980del 2021); - trova, tuttavia, applicazione anche “la regolagenerale della fungibilità delle forme processuali”, quando lastessa non sia impedita dallo spirare di un termine di decadenza,per cui “resta soltanto da constatare … che, depositatal’ordinanza di cassazione con rinvio …, il giudizio è statoriassunto, ed era perciò ormai già pendente, con citazione nonsoltanto notificata, ma anche depositata … entro il terminetrimestrale previsto dall’articolo 392 c.p.c.” (Cass. n. 12668 del2022, in motiv.).Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero registro generale 22621/2025Nu6m ero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/20263.6. Ne consegue che, quando, a seguito del rinviodisposto ai sensi dell’art. 383, comma 1°, c.p.c., il giudiziodev’essere riassunto innanzi al giudice di rinvio e taleriassunzione (come nel caso del reclamo previsto dall’art. 18l.fall.) dev’essere fatta con ricorso e sia stata, invece, operatacon atto di citazione, la tempestività della riassunzione ai finiprevisti dall’art. 393 c.p.c. dev’essere valutata avendo esclusivoriguardo al momento in cui l’atto di citazione, che in forza delprincipio di conversione produce gli effetti del ricorso, sia statodepositato presso la cancelleria del giudice di rinvio.3.7. Nel caso in esame, come incontestatamenteaccertato dalla corte d’appello: - la sentenza della Corte dicassazione è stata pubblicata in data 3/7/2024; - l’atto dicitazione è stato, invece, depositato presso il giudice di rinvio indata 8/10/2024.3.8. Nel consegue che, in difetto di sospensione deltermine tra il 1° agosto e il 31 agosto 2024 (trattandosi di causain materia di revoca di fallimento: artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969,in relazione a quanto previsto dall’art. 92 l. ord.giud.), lariassunzione del giudizio innanzi al giudice di rinvio è stataoperata, con ogni evidenza, oltre il termine di tre mesi dallapubblicazione della sentenza di cassazione con rinviopronunciata da questa Corte.3.9. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 157 e393 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello hadichiarato l’estinzione del giudizio di rinvio sul rilievo che lostesso, introdotto con atto di citazione depositato oltre il terminedi tre mesi dalla sentenza della Corte di cassazione, era statoriassunto tardivamente, senza, tuttavia, considerare chel’estinzione, pur operando di diritto, non può essere dichiarataRic. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re7gis tro generale 22621/2025Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026d’ufficio, ma dev’essere eccepita dalla parte che vi ha interessenel suo primo atto difensivo, laddove, nel caso in esame,l’eccezione è stata sollevata dal Gobbi solo nel corso del giudiziocon le note di trattazione del 20/6/2025.3.10. Il motivo è infondato. Il giudizio in questione è,infatti, assoggettato all’art. 307, comma 4°, c.p.c., nel testoconseguente alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 15, l.n. 69/2009, a norma del quale, com’è noto, “l’estinzione operadi diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio …” e non è, pertanto,impedita dal fatto che l’eccezione di estinzione sollevata dallaparte che ne abbia l’interesse sia, in ipotesi, tardiva.3.11. La statuizione con la quale la corte d’appello ha,quindi, dichiarato l’estinzione del giudizio è, di conseguenza,corretta.4. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.5.1. La Corte ritiene, tuttavia, che le spese del presentegiudizio debbano essere interamente compensate tra le parti.5.2. Questa Sezione, infatti, ha, di recente, affermatoche, in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per ladichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede direclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell’art. 18l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto neltermine prescritto (o, può aggiungersi, è riassunto oltre iltermine di tre mesi, com’è accaduto nel caso in esame), nontrova applicazione l’art. 393 c.p.c. ma l’art. 310, comma 2°,c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo,mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento(Cass. n. 12708 del 2026).5.3. Con tale pronuncia, la Corte ha inteso superare ildifferente principio (che il Fallimento ha, evidentemente,considerato quando ha proposto il ricorso per cassazione)affermato da Cass. n. 3022 del 2020 secondo cui, al contrario,Ric. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re8gis tro generale 22621/2025Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 23732/2026Data pubblicazione 21/07/2026in tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per ladichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamocontro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia statacassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto neltermine prescritto, trova piena applicazione la regola generaledi cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancatariassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi,anche l’inefficacia della sentenza di fallimento.5.4. Il mutamento di giurisprudenza in ordine a taledirimente questione impone, pertanto, l’integralecompensazione delle spese di lite, a norma dell’art. 92, comma2°, c.p.c.6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa tra leparti le spese del giudizio; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, l’8 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2025, n. 22621 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026
Sentenza Cassazione n. 23732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris