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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03577/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione pone una questione giuridica manifestamente infondata.

Come ricordato dal ricorrente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 7.0 reo del 3,22 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. [OSCURATO:PERSONA] dlele leggi ha, al riguardo, osservato che non è ravvisabile una ipotesi di "responsabilità penale d'autore" posto che il legislatore con la previsione della fattispecie incriminatrice ha, nell'esercizio della sua discrezionalità, comunque assoggettato a sanzione penale rgpLereffcomportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo, perché posti in essere da soggetti che, per essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, sono riconducibili ad una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e sono attualmente ed effettivamente pericolosi per la sicurezza pubblica/ 44.4 ati 41.4.ci..

Vr--`•

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dl 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione pone una questione giuridica manifestamente infondata. Come ricordato dal ricorrente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 7.0 reo del 3,22 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. [OSCURATO:PERSONA] dlele leggi ha, al riguardo, osservato che non è ravvisabile una ipotesi di "responsabilità penale d'autore" posto che il legislatore con la previsione della fattispecie incriminatrice ha, nell'esercizio della sua discrezionalità, comunque assoggettato a sanzione penale rgpLereffcomportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo, perché posti in essere da soggetti che, per essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, sono riconducibili ad una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e sono attualmente ed effettivamente pericolosi per la sicurezza pubblica/ 44.4 ati 41.4.ci.. Vr--`• 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dl 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7