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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 ottobre 1980

Cassazione n. 21899/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1980 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 30 novembre 2021 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo 12).

2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, osservando che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi nell'assunzione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di captazioni ambientali riguardanti numerosi soggetti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata "clan Silenzio", i cui componenti (già intranei al "clan Formicola", e perciò da tempo inseriti nelle dinamiche criminali del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio) avevano costituito, dal dicembre 2017 - subito dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] - un gruppo criminale autonomo e ben organizzato, con puntuale ripartizione dei ruoli, stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti e al compimento di attività estorsive in danno di imprenditori, commercianti e soggetti vicini al "clan Formicola" che - quale sodalizio criminale antagonista - doveva essere allontanato dal c.d. quartiere "Bronx".

Secondo l'ordinanza impugnata, per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e - soprattutto - [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto "Piccolino") era coinvolto nei traffici di droga quale stabile acquirente, incaricato di gestire per conto della associazione determinate piazze di spaccio ed era quindi partecipe del sodalizio criminoso costituito per realizzare tali attività del quale condivideva gli scopi e al cui funzionamento collaborava stabilmente.

I giudici del riesame, pertanto, hanno ritenuto sussistente un quadro indiziarlo grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale.

3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo più motivi di doglianza.3.1.

Col primo motivo il difensore lamenta che, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, il G.i.p. non avrebbe espresso una propria autonoma valutazione del patrimonio indiziario, limitandosi ad elencare la trascrizione degli esiti delle operazioni di intercettazione ambientale disposte nelle indagini senza argomentare sulle conseguenze che dovevano essere tratte dalle stesse riguardo all'esistenza in capo al Pagano di gravi indizi di reità.

Osserva che era consentito al giudice ricorrere ad un'unica motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma sarebbe stato comunque necessario strutturare il tessuto argomentativo con riferimento alla specifica posizione di Pagano e tale argomentazione doveva essere compiuta autonomamente dal G.i.p. che non poteva limitarsi a richiamare il contenuto della richiesta del pubblico ministero, come invece ha fatto.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe risposto solo in apparenza a tale doglianza senza indicare in quali tratti della motivazione adottata dal G.i.p. potesse cogliersi una autonoma valutazione del quadro indiziario.

3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla partecipazione del Pagano al reato associativo sia dal punto di vista obiettivo che sotto il profilo dell'elemento psicologico atteso che egli era, al massimo, un acquirente stabile e nulla consente di sostenere che partecipasse attivamente alla realizzazione dell'accordo criminoso.

Il ricorrente rileva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico di Pagano sono generiche e non confortate da elementi di riscontro individualizzanti.

3.2. Col terzo motivo, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato sulla base di quali elementi Pagano risulterebbe aver agito con la volontà di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso o avrebbe fatto propria tale finalità.

3.3. Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente sostiene che i giudici del riesame avrebbero rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza compiere alcuna verifica concreta e attuale sulla capacità del Pagano di reiterare le condotte illecite che gli vengono contestate.

Lamenta, inoltre, che non sarebbe stata vagliata l'idoneità e adeguatezza di misure cautelari meno afflittive.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte/ chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Nel denunciare la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con le argomentazioni addotte dall'ordinanza impugnata per escludere la sussistenza del vizio (pag. 1 e 2 della motivazione) e non spiega per quali ragioni la mancata autonoma valutazione delle emergenze investigative avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. (Cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

A ciò deve aggiungersi che, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non sarebbe neppure tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).

Le considerazioni esposte sono sufficienti a ritenere inammissibile il ricorso senza necessità di approfondimenti ulteriori.

3. Con riferimento al secondo motivo, è opportuno ribadire che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato.

Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Ed infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio.

Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 4.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fornisce puntuale indicazione non solo degli elementi indiziari idonei a configurare la sussistenza di un sodalizio criminoso strutturalmente dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma anche del grave quadro indiziario dal quale desume la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale sodalizio.

Il Tribunale dei riesame si sofferma sulle chiamate in correità riguardanti il ricorrente.

Osserva che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico (la cui attendibilità è stata affermata in diversi provvedimenti giurisdizionali), essendo a capo dell'omonimo clan, ha avuto rapporti diretti con i componenti del gruppo Silenzio formatosi per scissione dal clan Formicola.

Tanto premesso, l'ordinanza impugnata riferisce che, secondo D'Amico, [OSCURATO:PERSONA], detto "Piccolino", amico di [OSCURATO:PERSONA], era il gestore di una delle piazze di spaccio controllate dai Silenzio ai quali versava a tal fine una quota di 300 euro alla settimana.

L'ordinanza sottolinea che sono coerenti con queste dichiarazioni quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, già intraneo al clan Silenzio, secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] dava a [OSCURATO:PERSONA] 1.000 euro settimanali per assicurarsi l'autonoma gestione di una piazza di spaccio.

Secondo il Tribunale, la diversa determinazione dell'importo della quota versata da Pagano (300 euro secondo D'Amico, 1.000 euro secondo Costante) non incide sulla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori che trovano riscontro nelle intercettazioni ambientali.

L'ordinanza impugnata richiama a tal fine il contenuto di alcune conversazioni che danno conto della stabilità dei rapporti commerciali esistenti tra Pagano e i vertici del clan.

Riferisce, infatti, che l'odierno ricorrente era costantemente menzionato nei conteggi come persona cui rivolgersi per recuperare denaro e fa ampio riferimento all'esito delle attività di captazione, riportandone ampi stralci.

Tra questi, si richiamano qui, a mero titolo esemplificativo, una conversazione nella quale Costabile, nel fare un rendiconto ad [OSCURATO:PERSONA] sul recupero crediti dice: «da Piccolino solo si deve andare...» (conversazione del 9 luglio 2019 progressivo n: 2851) e un'altra nella quale [OSCURATO:PERSONA] dice: «io e Piccolino, lo teniamo a [OSCURATO:PERSONA].., non lo tiene nessuno...» (conversazione del 3 agosto 2019 n. 3453).

L'ordinanza impugnata desume da quest'ultima frase che Pagano aveva una esclusiva nella gestione di determinate sostanze sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e la considera significativa dello stabile coinvolgimento del ricorrente nella attività della associazione.

5. In sintesi, il Tribunale illustra il contenuto delle chiamate in correità, delle numerose intercettazioni ambientali che le riscontrano, e ne spiega la rilevanza indiziaria secondo una chiave di lettura che, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, è, invece, altamente razionale e convincente.

Ne deduce l'indiziaria partecipazione del ricorrente all'associazione oggetto di imputazione con una motivazione che supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).

Va ricordato inoltre, che secondo una recente, condivisibile pronuncia, l'assenza di una «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, «essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una, sia pur minima, organizzazione» (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Napoli, Rv. 282677).

6. Anche la censura concernente la motivazione sulla riferìbilità al Pagano dell'aggravante mafiosa, appare infondata.

Dalla lettura dell'imputazione provvisoria emerge che l'aggravante è stata contestata: in primo luogo, perché l'associazione di cui all'art.74 d.p.r. 309/90 faceva affidamento, per i rifornimenti, per la lavorazione, per la distribuzione dello stupefacente e per il controllo delle piazze di spaccio, sul potere di approvvigionamento tipico delle organizzazioni di camorra, oltre che sulla forza di assoggettamento e di intimidazione del clan Silenzio; in secondo luogo, perché la associazione aveva la finalità di agevolare il clan consentendogli di percepire introiti stabili e di assumere il controllo del traffico di stupefacenti nel quartiere.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'aggravante possa essere ascritta a Pagano nella sua dimensione oggettiva di modalità di realizzazione dell'azione criminosa, perché il compendio indiziario delineato a carico del ricorrente, come illustrato nei paragrafi precedenti, fa ritenere che egli fosse consapevole dell'impego del metodo mafioso da parte dei sodali (sul carattere oggettivo della aggravante del metodo mafioso in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602).

Il Tribunale distrettuale è giunto ad analoghe conclusioni anche con riferimento all'aggravante della agevolazione della attività di tipo mafioso che ha carattere soggettivo (sul punto cfr. Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) e lo ha fatto ponendo l'accento sulla stabilità del legame che legava Pagano ad alcuni esponenti di spicco del clan e sul carattere fiduciario di quel legame, quale emerge dal contenuto delle intercettazioni ambientali.

Ancora una volta, dunque, il Tribunale ha motivato la propria decisione con argomentazione congrua e immune da vizi perché plausibile, logica e coerente.

7. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

Si osserva in proposito che, pur in presenza della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla estrema gravità della condotta, dal fattivo contributo offerto alla attività della associazione e dai precedenti specifici: significativi, secondo l'ordinanza impugnata, «di una precisa opzione delinquenziale, portata avanti con modalità ingravescenti per un lungo arco di tempo ed anche in tempi recenti».

La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare e non è dunque censurabile in questa sede di legittimità.

8. Per quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1980 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 30 novembre 2021 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo 12). 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, osservando che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi nell'assunzione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di captazioni ambientali riguardanti numerosi soggetti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata "clan Silenzio", i cui componenti (già intranei al "clan Formicola", e perciò da tempo inseriti nelle dinamiche criminali del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio) avevano costituito, dal dicembre 2017 - subito dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] - un gruppo criminale autonomo e ben organizzato, con puntuale ripartizione dei ruoli, stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti e al compimento di attività estorsive in danno di imprenditori, commercianti e soggetti vicini al "clan Formicola" che - quale sodalizio criminale antagonista - doveva essere allontanato dal c.d. quartiere "Bronx". Secondo l'ordinanza impugnata, per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e - soprattutto - [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto "Piccolino") era coinvolto nei traffici di droga quale stabile acquirente, incaricato di gestire per conto della associazione determinate piazze di spaccio ed era quindi partecipe del sodalizio criminoso costituito per realizzare tali attività del quale condivideva gli scopi e al cui funzionamento collaborava stabilmente. I giudici del riesame, pertanto, hanno ritenuto sussistente un quadro indiziarlo grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo più motivi di doglianza.3.1. Col primo motivo il difensore lamenta che, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, il G.i.p. non avrebbe espresso una propria autonoma valutazione del patrimonio indiziario, limitandosi ad elencare la trascrizione degli esiti delle operazioni di intercettazione ambientale disposte nelle indagini senza argomentare sulle conseguenze che dovevano essere tratte dalle stesse riguardo all'esistenza in capo al Pagano di gravi indizi di reità. Osserva che era consentito al giudice ricorrere ad un'unica motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma sarebbe stato comunque necessario strutturare il tessuto argomentativo con riferimento alla specifica posizione di Pagano e tale argomentazione doveva essere compiuta autonomamente dal G.i.p. che non poteva limitarsi a richiamare il contenuto della richiesta del pubblico ministero, come invece ha fatto. Sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe risposto solo in apparenza a tale doglianza senza indicare in quali tratti della motivazione adottata dal G.i.p. potesse cogliersi una autonoma valutazione del quadro indiziario. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla partecipazione del Pagano al reato associativo sia dal punto di vista obiettivo che sotto il profilo dell'elemento psicologico atteso che egli era, al massimo, un acquirente stabile e nulla consente di sostenere che partecipasse attivamente alla realizzazione dell'accordo criminoso. Il ricorrente rileva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico di Pagano sono generiche e non confortate da elementi di riscontro individualizzanti. 3.2. Col terzo motivo, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato sulla base di quali elementi Pagano risulterebbe aver agito con la volontà di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso o avrebbe fatto propria tale finalità. 3.3. Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente sostiene che i giudici del riesame avrebbero rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza compiere alcuna verifica concreta e attuale sulla capacità del Pagano di reiterare le condotte illecite che gli vengono contestate. Lamenta, inoltre, che non sarebbe stata vagliata l'idoneità e adeguatezza di misure cautelari meno afflittive. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte/ chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Nel denunciare la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con le argomentazioni addotte dall'ordinanza impugnata per escludere la sussistenza del vizio (pag. 1 e 2 della motivazione) e non spiega per quali ragioni la mancata autonoma valutazione delle emergenze investigative avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. (Cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). A ciò deve aggiungersi che, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non sarebbe neppure tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Le considerazioni esposte sono sufficienti a ritenere inammissibile il ricorso senza necessità di approfondimenti ulteriori. 3. Con riferimento al secondo motivo, è opportuno ribadire che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Ed infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 4. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fornisce puntuale indicazione non solo degli elementi indiziari idonei a configurare la sussistenza di un sodalizio criminoso strutturalmente dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma anche del grave quadro indiziario dal quale desume la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale sodalizio. Il Tribunale dei riesame si sofferma sulle chiamate in correità riguardanti il ricorrente. Osserva che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico (la cui attendibilità è stata affermata in diversi provvedimenti giurisdizionali), essendo a capo dell'omonimo clan, ha avuto rapporti diretti con i componenti del gruppo Silenzio formatosi per scissione dal clan Formicola. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata riferisce che, secondo D'Amico, [OSCURATO:PERSONA], detto "Piccolino", amico di [OSCURATO:PERSONA], era il gestore di una delle piazze di spaccio controllate dai Silenzio ai quali versava a tal fine una quota di 300 euro alla settimana. L'ordinanza sottolinea che sono coerenti con queste dichiarazioni quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, già intraneo al clan Silenzio, secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] dava a [OSCURATO:PERSONA] 1.000 euro settimanali per assicurarsi l'autonoma gestione di una piazza di spaccio. Secondo il Tribunale, la diversa determinazione dell'importo della quota versata da Pagano (300 euro secondo D'Amico, 1.000 euro secondo Costante) non incide sulla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori che trovano riscontro nelle intercettazioni ambientali. L'ordinanza impugnata richiama a tal fine il contenuto di alcune conversazioni che danno conto della stabilità dei rapporti commerciali esistenti tra Pagano e i vertici del clan. Riferisce, infatti, che l'odierno ricorrente era costantemente menzionato nei conteggi come persona cui rivolgersi per recuperare denaro e fa ampio riferimento all'esito delle attività di captazione, riportandone ampi stralci. Tra questi, si richiamano qui, a mero titolo esemplificativo, una conversazione nella quale Costabile, nel fare un rendiconto ad [OSCURATO:PERSONA] sul recupero crediti dice: «da Piccolino solo si deve andare...» (conversazione del 9 luglio 2019 progressivo n: 2851) e un'altra nella quale [OSCURATO:PERSONA] dice: «io e Piccolino, lo teniamo a [OSCURATO:PERSONA].., non lo tiene nessuno...» (conversazione del 3 agosto 2019 n. 3453). L'ordinanza impugnata desume da quest'ultima frase che Pagano aveva una esclusiva nella gestione di determinate sostanze sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e la considera significativa dello stabile coinvolgimento del ricorrente nella attività della associazione. 5. In sintesi, il Tribunale illustra il contenuto delle chiamate in correità, delle numerose intercettazioni ambientali che le riscontrano, e ne spiega la rilevanza indiziaria secondo una chiave di lettura che, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, è, invece, altamente razionale e convincente. Ne deduce l'indiziaria partecipazione del ricorrente all'associazione oggetto di imputazione con una motivazione che supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Va ricordato inoltre, che secondo una recente, condivisibile pronuncia, l'assenza di una «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, «essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una, sia pur minima, organizzazione» (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Napoli, Rv. 282677). 6. Anche la censura concernente la motivazione sulla riferìbilità al Pagano dell'aggravante mafiosa, appare infondata. Dalla lettura dell'imputazione provvisoria emerge che l'aggravante è stata contestata: in primo luogo, perché l'associazione di cui all'art.74 d.p.r. 309/90 faceva affidamento, per i rifornimenti, per la lavorazione, per la distribuzione dello stupefacente e per il controllo delle piazze di spaccio, sul potere di approvvigionamento tipico delle organizzazioni di camorra, oltre che sulla forza di assoggettamento e di intimidazione del clan Silenzio; in secondo luogo, perché la associazione aveva la finalità di agevolare il clan consentendogli di percepire introiti stabili e di assumere il controllo del traffico di stupefacenti nel quartiere. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'aggravante possa essere ascritta a Pagano nella sua dimensione oggettiva di modalità di realizzazione dell'azione criminosa, perché il compendio indiziario delineato a carico del ricorrente, come illustrato nei paragrafi precedenti, fa ritenere che egli fosse consapevole dell'impego del metodo mafioso da parte dei sodali (sul carattere oggettivo della aggravante del metodo mafioso in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602). Il Tribunale distrettuale è giunto ad analoghe conclusioni anche con riferimento all'aggravante della agevolazione della attività di tipo mafioso che ha carattere soggettivo (sul punto cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) e lo ha fatto ponendo l'accento sulla stabilità del legame che legava Pagano ad alcuni esponenti di spicco del clan e sul carattere fiduciario di quel legame, quale emerge dal contenuto delle intercettazioni ambientali. Ancora una volta, dunque, il Tribunale ha motivato la propria decisione con argomentazione congrua e immune da vizi perché plausibile, logica e coerente. 7. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Si osserva in proposito che, pur in presenza della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla estrema gravità della condotta, dal fattivo contributo offerto alla attività della associazione e dai precedenti specifici: significativi, secondo l'ordinanza impugnata, «di una precisa opzione delinquenziale, portata avanti con modalità ingravescenti per un lungo arco di tempo ed anche in tempi recenti». La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare e non è dunque censurabile in questa sede di legittimità. 8. Per quanto esposto, il ricorso non può essere accolto. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria