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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20183/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Cimarosa, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1), 2) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen., 6), 10), 11), 14), 17), 31), 32), )34, 38), 47), 50), 51), 55), 56), 57) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1. cod. pen.,62), 65) della imputazione provvisoria.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 416-bis cod. pen., 125, 192, 273, cod. proc. pen., apparenza della motivazione quanto all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente in qualità di capo e promotore all'associazione mafiosa di cui al capo 1), in assenza di un concreto esame da parte del Tribunale del riesame di tutti gli elementi a disposizione; in particolare non risultano adeguatamente valutate le dichiarazioni oggetto di captazione, che non dimostrano in alcun modo la condotta partecipativa; occorre che le dichiarazioni oggetto di intercettazione siano correttamente collocate rispetto al contesto indagato; ricorre di fatto una attività di auto evidente significazione del dato intercettivo, in mancanza di reale motivazione da parte del Tribunale, che ha equivocato il rapporto amicale intercorrente tra il Cimarosa e il suo interlocutore, così come i rapporti dello stesso con lo zio Carina; deve infatti essere esclusa l'idoneità di semplici relazioni di parentela a costituire anche semplice indizio di appartenenza ad associazione mafiosa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nonché in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.; non è stato rispettato l'obbligo di motivazione e gli elementi non sono stati valutati criticamente anche con riferimento alla contestazione elevata al capo 2), avendo il Tribunale esplicitato il proprio giudizio con argomentazioni e affermazioni del tutto apodittiche; manca qualsiasi reale elemento a supporto della ricorrenza di un'associazione; infatti è stata semplicemente richiamata la presenza di una rete di fornitori e la reiterazione delle condotte, elementi che potrebbero ben giustificare la presenza di un semplice concorso di persone nel reato, mentre la stabilità dei rapporti può trovare spiegazione nei collegamenti familiari tra gli imputati; la divisione dei compiti non risulta nemmeno affermata e non emerge dalla motivazione una ripartizione dei ruoli e una reiterazione delle condotte; non è neanche emerso alcun elemento in ordine alla stabile attività di spaccio.

3. Il Procuratore Generale, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata sostanzialmente dedotta apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde ritenere correttamente contestato al Cimarosa il ruolo di partecipe con funzione di organizzatore, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

2.1. Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Cimarosa, che si presenta organica, priva di illogicità o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, con vaglio specifico anche quanto alla considerazione dei legami parentali intercorrenti tra il Cinnoarosa e lo zio [OSCURATO:PERSONA], aspetto specificamente rimarcato anche in sede di ricorso per cassazione.

È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso contestati.

In sostanza, dunque, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato.

L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice del Cimarosa, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni rispetto all'esito delle attività di indagine espletate, con particolare riferimento a diverse attività di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente, alla gestione di attività varie a carattere estorsivo per mantenere il predominio della cosca di riferimento nelle attività di interesse della stessa al fine di ottenere ingenti profitti anche, ma non solo, dallo spaccio di sostanze stupefacenti.

Emerge in particolare dalla considerazione delle captazioni, analiticamente riportata dal Tribunale del riesame e dal giudice di prima istanza con riferimento alle singole contestazioni elevate, la decisa significatività delle condotte poste in essere dal Cimarosa, la costanza dei comportamenti indicativi della sua partecipazione all'associazione mafiosa di riferimento, la piena conoscenza dei meccanismi organizzativi dell'associazione anche al fine di emergere con maggiore potenza all'interno della stessa, il pieno inserimento con la cosca Nasone-Gaietti, gli innegabili legami familiari del Cimarosa con i vertici della stessa per assumere egli stesso un ruolo assai rilevante nella gestione delle estorsioni, delle piazze di spaccio, dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, del confezionamento e taglio degli stessi, della fornitura ai pusher con cadenza sostanzialmente quotidiana insieme ai fratelli e ad una serie di ulteriori soggetti come Caracciolo, Alvaro, Zito, Palermo ed altri.

In particolare, il Tribunale ha analiticamente richiamato lo sviluppo nel tempo e la progressione criminosa posta in essere dal Cimarosa, considerando molteplici intercettazioni e captazioni ambientali realizzate durante le indagini, precisando date e soggetti coinvolti, portata delle conversazioni, riscontro di quanto dichiarato sulla base delle attività di sequestro realizzate, violenza e pervicacia della condotta riferibile al Cimarosa anche mediante uso, acquisto e disponibilità di armi, l'effettiva attività di coordinamento e controllo svolta a tal fine, con direttive impartite in modo esplicito agli associati per l'approvvigionamento e vendita della sostanza stupefacente al dettaglio, con chiara ripartizione di ruoli e funzioni tra i singoli, con particolare riferimento ai fratelli dello stesso.Con tale motivazione, logica e del tutto priva di aporie, strutturata e puntuale anche nella specifica evidenza data ai singoli episodi oggetto di contestazione, il ricorrente non si confronta affatto.

2.2. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Cimarosa in concreto il ruolo di partecipe e organizzatore dell'associazione.

Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Annbroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; da ultimo v.

Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro).

Il ruolo centrale del Cimarosa, la sua continua attività in campi diversi anche a livello progettuale (attività volta ad ottenere con metodi estorsivi indebite concessioni per lo sfruttamento della spiaggia, il controllo di tutti i lavori edili avviati in modo da attivare le azioni estorsive, la predisposizione e organizzazione delle attività necessarie al rifornimento degli stupefacenti, di genere diverso, per gestirne lo spaccio) è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione e la conseguente valutazione del ruolo di deciso rilievo del Cimarosa nell'ambito della consorteria ‘ndranghetista di riferimento(Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01).

2.2. Sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso la difesa ha, seppure indirettamente e non specificamente, lamentato l'omessa motivazione quanto alla mancata realizzazione da parte del Cimarosa dei reati fine, tuttavia la motivazione dell'ordinanza non appare sul punto manchevole o apparente, avendo evidenziato come la complessiva descrizione delle condotte poste in essere dal Cimarosa fosse indicativa di una ampia progettualità criminale dello stesso, in alcuni casi anche a carattere estorsivo, con espletamento di funzioni di coordinamento e controllo nell'ambito della consorteria mafiosa in esame per la gestione, approvvigionamento, confezione e cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo.

Quanto a tale profilo occorre poi ricordare che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. (Sez. 3, n. 8459 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710-01, Sez.3, n. 40749 del 12/10/2015, Sabella, Rv. 264826-01, Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660-01, Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977-01), sicché l'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa di riferimento, oltre che del ruolo di vertice svolto dal Cimarosa, evidenziano la superfluità di una considerazione relativa ai reati fine.

La motivazione non difetta, dunque, di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico verificabile, e riscontrato anche quanto alla costante pervicacia e violenza delle condotte poste in essere anche con armi, ha dato conto dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice, riconoscibile e riconosciuto dai soggetti sottoposti, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno delle persone coinvolte nei diversi dialoghi captati (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Pg/ Abbinante, Rv. 271482-01).

2.3. In termini analoghi si presenta adeguata la considerazione complessiva posta alla base della misura applicata, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Sotto il primo profilo ricorre, infatti, una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare.

Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della qdL custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta.

Nessun elemento in tal senso risulta allegato o evidenziato dalla difesa ed, anzi, Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando le specifiche condanne che caratterizzano la posizione del Cimarosa.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale viene rilevata una contraddittorietà della motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo 2) di imputazione, occorre rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Cimarosa quanto alla violazione contestata relativa alla costituzione, organizzazione direzione di associazione ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

In tal senso occorre considerare come il motivo proposto si caratterizzi per assoluta aspecificità e genericità e si presenti come una mera petizione di principio in ordine alla ricorrenza di un mero concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e art. 73 del d.

P. R. n. 309 del 1990, senza in alcun modo confrontarsi con il portato e l'ampia argomentazione del Tribunale del riesame.

Con argomenti articolati ed approfonditi, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha richiamato una moltitudine di episodi legati alla realizzazione ed organizzazione di tale associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (con particolare riferimento alle captazioni effettuate in data 16/04/2020 quanto al capo 6) direttamente riscontrate dall'attività di sopralluogo e successivo sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria in data 17/04/2020 con particolare considerazione delle modalità di occultamento della sostanza stupefacente, nonché dalle successive conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA]; quanto al capo 10) con riferimento all'attività di sequestro effettuata dalla polizia giudiziaria in data 11/10/2019 e captazioni a riscontro effettuate in data 12/11/2019 tra Cimarosa e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al capo 11) come da captazione del 16/12/2019 dalla quale emergeva senza alcun dubbio la detenzione a fine di spaccio di notevole quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina (a solo titolo esemplificativo pag. 11 e seguenti dell'ordinanza del Tribunale del riesame).

A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non apparendo in tal senso risolutivo il richiamo alla presenza di familiari o nuclei familiari interi riferibili ai soggetti controllati, attesa la loro evidente vicinanza derivante dalla comune appartenenza ad un determinato contesto criminale, elemento comunque analizzato e specificamente confutato con motivazione priva di incongruenze dal Tribunale del riesame (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001-01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426-01), mentre ha di fatto riproposto, in modo generico e aspecifico, una lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame.

In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta, anche in considerazione della doppia presunzione ricorrente quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che alla considerazione della particolare consistenza degli elementi emersi, caratterizzanti la pericolosità del Cimarosa anche quanto alla contestazione di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Cimarosa, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1), 2) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen., 6), 10), 11), 14), 17), 31), 32), )34, 38), 47), 50), 51), 55), 56), 57) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis1. cod. pen.,62), 65) della imputazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 416-bis cod. pen., 125, 192, 273, cod. proc. pen., apparenza della motivazione quanto all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente in qualità di capo e promotore all'associazione mafiosa di cui al capo 1), in assenza di un concreto esame da parte del Tribunale del riesame di tutti gli elementi a disposizione; in particolare non risultano adeguatamente valutate le dichiarazioni oggetto di captazione, che non dimostrano in alcun modo la condotta partecipativa; occorre che le dichiarazioni oggetto di intercettazione siano correttamente collocate rispetto al contesto indagato; ricorre di fatto una attività di auto evidente significazione del dato intercettivo, in mancanza di reale motivazione da parte del Tribunale, che ha equivocato il rapporto amicale intercorrente tra il Cimarosa e il suo interlocutore, così come i rapporti dello stesso con lo zio Carina; deve infatti essere esclusa l'idoneità di semplici relazioni di parentela a costituire anche semplice indizio di appartenenza ad associazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nonché in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.; non è stato rispettato l'obbligo di motivazione e gli elementi non sono stati valutati criticamente anche con riferimento alla contestazione elevata al capo 2), avendo il Tribunale esplicitato il proprio giudizio con argomentazioni e affermazioni del tutto apodittiche; manca qualsiasi reale elemento a supporto della ricorrenza di un'associazione; infatti è stata semplicemente richiamata la presenza di una rete di fornitori e la reiterazione delle condotte, elementi che potrebbero ben giustificare la presenza di un semplice concorso di persone nel reato, mentre la stabilità dei rapporti può trovare spiegazione nei collegamenti familiari tra gli imputati; la divisione dei compiti non risulta nemmeno affermata e non emerge dalla motivazione una ripartizione dei ruoli e una reiterazione delle condotte; non è neanche emerso alcun elemento in ordine alla stabile attività di spaccio. 3. Il Procuratore Generale, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata sostanzialmente dedotta apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde ritenere correttamente contestato al Cimarosa il ruolo di partecipe con funzione di organizzatore, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.1. Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Cimarosa, che si presenta organica, priva di illogicità o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, con vaglio specifico anche quanto alla considerazione dei legami parentali intercorrenti tra il Cinnoarosa e lo zio [OSCURATO:PERSONA], aspetto specificamente rimarcato anche in sede di ricorso per cassazione. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso contestati. In sostanza, dunque, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice del Cimarosa, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni rispetto all'esito delle attività di indagine espletate, con particolare riferimento a diverse attività di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente, alla gestione di attività varie a carattere estorsivo per mantenere il predominio della cosca di riferimento nelle attività di interesse della stessa al fine di ottenere ingenti profitti anche, ma non solo, dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Emerge in particolare dalla considerazione delle captazioni, analiticamente riportata dal Tribunale del riesame e dal giudice di prima istanza con riferimento alle singole contestazioni elevate, la decisa significatività delle condotte poste in essere dal Cimarosa, la costanza dei comportamenti indicativi della sua partecipazione all'associazione mafiosa di riferimento, la piena conoscenza dei meccanismi organizzativi dell'associazione anche al fine di emergere con maggiore potenza all'interno della stessa, il pieno inserimento con la cosca Nasone-Gaietti, gli innegabili legami familiari del Cimarosa con i vertici della stessa per assumere egli stesso un ruolo assai rilevante nella gestione delle estorsioni, delle piazze di spaccio, dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, del confezionamento e taglio degli stessi, della fornitura ai pusher con cadenza sostanzialmente quotidiana insieme ai fratelli e ad una serie di ulteriori soggetti come Caracciolo, Alvaro, Zito, Palermo ed altri. In particolare, il Tribunale ha analiticamente richiamato lo sviluppo nel tempo e la progressione criminosa posta in essere dal Cimarosa, considerando molteplici intercettazioni e captazioni ambientali realizzate durante le indagini, precisando date e soggetti coinvolti, portata delle conversazioni, riscontro di quanto dichiarato sulla base delle attività di sequestro realizzate, violenza e pervicacia della condotta riferibile al Cimarosa anche mediante uso, acquisto e disponibilità di armi, l'effettiva attività di coordinamento e controllo svolta a tal fine, con direttive impartite in modo esplicito agli associati per l'approvvigionamento e vendita della sostanza stupefacente al dettaglio, con chiara ripartizione di ruoli e funzioni tra i singoli, con particolare riferimento ai fratelli dello stesso.Con tale motivazione, logica e del tutto priva di aporie, strutturata e puntuale anche nella specifica evidenza data ai singoli episodi oggetto di contestazione, il ricorrente non si confronta affatto. 2.2. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Cimarosa in concreto il ruolo di partecipe e organizzatore dell'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Annbroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; da ultimo v. Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro). Il ruolo centrale del Cimarosa, la sua continua attività in campi diversi anche a livello progettuale (attività volta ad ottenere con metodi estorsivi indebite concessioni per lo sfruttamento della spiaggia, il controllo di tutti i lavori edili avviati in modo da attivare le azioni estorsive, la predisposizione e organizzazione delle attività necessarie al rifornimento degli stupefacenti, di genere diverso, per gestirne lo spaccio) è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione e la conseguente valutazione del ruolo di deciso rilievo del Cimarosa nell'ambito della consorteria ‘ndranghetista di riferimento(Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). 2.2. Sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso la difesa ha, seppure indirettamente e non specificamente, lamentato l'omessa motivazione quanto alla mancata realizzazione da parte del Cimarosa dei reati fine, tuttavia la motivazione dell'ordinanza non appare sul punto manchevole o apparente, avendo evidenziato come la complessiva descrizione delle condotte poste in essere dal Cimarosa fosse indicativa di una ampia progettualità criminale dello stesso, in alcuni casi anche a carattere estorsivo, con espletamento di funzioni di coordinamento e controllo nell'ambito della consorteria mafiosa in esame per la gestione, approvvigionamento, confezione e cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo. Quanto a tale profilo occorre poi ricordare che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. (Sez. 3, n. 8459 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710-01, Sez.3, n. 40749 del 12/10/2015, Sabella, Rv. 264826-01, Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660-01, Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977-01), sicché l'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa di riferimento, oltre che del ruolo di vertice svolto dal Cimarosa, evidenziano la superfluità di una considerazione relativa ai reati fine. La motivazione non difetta, dunque, di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico verificabile, e riscontrato anche quanto alla costante pervicacia e violenza delle condotte poste in essere anche con armi, ha dato conto dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice, riconoscibile e riconosciuto dai soggetti sottoposti, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno delle persone coinvolte nei diversi dialoghi captati (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Pg/ Abbinante, Rv. 271482-01). 2.3. In termini analoghi si presenta adeguata la considerazione complessiva posta alla base della misura applicata, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo ricorre, infatti, una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della qdL custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. Nessun elemento in tal senso risulta allegato o evidenziato dalla difesa ed, anzi, Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando le specifiche condanne che caratterizzano la posizione del Cimarosa. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale viene rilevata una contraddittorietà della motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo 2) di imputazione, occorre rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Cimarosa quanto alla violazione contestata relativa alla costituzione, organizzazione direzione di associazione ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. In tal senso occorre considerare come il motivo proposto si caratterizzi per assoluta aspecificità e genericità e si presenti come una mera petizione di principio in ordine alla ricorrenza di un mero concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e art. 73 del d. P. R. n. 309 del 1990, senza in alcun modo confrontarsi con il portato e l'ampia argomentazione del Tribunale del riesame. Con argomenti articolati ed approfonditi, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha richiamato una moltitudine di episodi legati alla realizzazione ed organizzazione di tale associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (con particolare riferimento alle captazioni effettuate in data 16/04/2020 quanto al capo 6) direttamente riscontrate dall'attività di sopralluogo e successivo sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria in data 17/04/2020 con particolare considerazione delle modalità di occultamento della sostanza stupefacente, nonché dalle successive conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA]; quanto al capo 10) con riferimento all'attività di sequestro effettuata dalla polizia giudiziaria in data 11/10/2019 e captazioni a riscontro effettuate in data 12/11/2019 tra Cimarosa e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al capo 11) come da captazione del 16/12/2019 dalla quale emergeva senza alcun dubbio la detenzione a fine di spaccio di notevole quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina (a solo titolo esemplificativo pag. 11 e seguenti dell'ordinanza del Tribunale del riesame). A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non apparendo in tal senso risolutivo il richiamo alla presenza di familiari o nuclei familiari interi riferibili ai soggetti controllati, attesa la loro evidente vicinanza derivante dalla comune appartenenza ad un determinato contesto criminale, elemento comunque analizzato e specificamente confutato con motivazione priva di incongruenze dal Tribunale del riesame (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001-01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426-01), mentre ha di fatto riproposto, in modo generico e aspecifico, una lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame. In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta, anche in considerazione della doppia presunzione ricorrente quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che alla considerazione della particolare consistenza degli elementi emersi, caratterizzanti la pericolosità del Cimarosa anche quanto alla contestazione di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 20183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris