Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:449
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0312_RES
Causa C‑312/24 [Darashev] (
i
)
CL
contro
[OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in materia penale – Regolamento (UE) 2016/679 – Direttiva (UE) 2016/680 – Ambiti di applicazione – Trattamento dei dati raccolti nel corso di un’indagine condotta contro un poliziotto in qualità di indagato di un reato – Registrazione dei dati relativi a tale indagine nel fascicolo personale del poliziotto – Liceità del trattamento – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale – Base giuridica del trattamento – Articolo 17 di detto regolamento – Diritto alla cancellazione»
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Ambito di applicazione – Trattamento di dati personali effettuato dalla direzione di un’autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale – Inclusione – Raccolta iniziale di tali dati effettuata da un’altra direzione di tale medesima autorità, autorizzata a condurre tale tipo di indagine – Irrilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 2, §§ 1 e 2, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/680, artt. 1, § 1, e 9, § 1]
(v. punti 67‑73, dispositivo 1)
Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata – Protezione dei dati personali – Limitazioni – Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, considerando 4 e 10 e art. 1, § 2)
(v. punti 83, 85)
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale incombente al titolare del trattamento – Nozione – Autorità pubblica, che agisce quale datore di lavoro di un agente di polizia – Conservazione da parte di tale autorità nel fascicolo personale di un siffatto agente dei dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, in assenza di azione penale – Inclusione – Presupposti – Base giuridica del trattamento dei dati in questione chiara, precisa e di applicazione prevedibile – Obbligo giuridico che risponde a un obiettivo di interesse pubblico e proporzionato a tale obiettivo
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, considerando 19 e 41 e artt. 5, § 1, e), 6, § 1, c), e 3, 10, 17, § 1, a) e d), e 3, b)]
(v. punti 87‑101, 104‑106, dispositivo 2)
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Diniego di avanzamento di carriera fondato sulla qualità di indagato di una persona che è stata assoggettata ad un’indagine penale alla fine sospesa – Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, § 1)
(v. punti 112, 113, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con una questione che si colloca à metà tra il RGPD (
1
) e la direttiva 2016/680 (
2
), la Corte si pronuncia sulla liceità di un trattamento di dati personali mediante il quale un’autorità pubblica, nella sua qualità di datore di lavoro, conserva nel fascicolo personale di un agente di polizia dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, senza che quest’ultimo sia stato imputato o accusato (in prosieguo: il «trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale»). Essa precisa altresì il fondamento e i presupposti di esercizio del diritto alla cancellazione dei dati oggetto di conservazione in siffatte circostanze.
Il ricorrente ha ricoperto diverse funzioni in qualità di funzionario di polizia nelle diverse direzioni del Ministero dell’Interno bulgaro. Nell’ambito di un’indagine penale avviata dalla direzione incaricata delle indagini di tale ministero, a carico di ignoti, per un reato di rapina, egli è stato assoggettato a fermo ed è stato sottoposto, nella sua qualità di indagato, a diverse attività di indagine. Le informazioni relative a tale indagine sono state raccolte da tale direzione e conservate dalla direzione presso la quale il ricorrente ricopriva le sue funzioni nel suo fascicolo personale, mentre tale indagine era stata sospesa, senza che l’interessato fosse stato imputato o accusato. Successivamente, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio affinché la [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] (procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) fosse condannata a versargli un risarcimento per il danno morale subito a causa delle attività a cui è stato assoggettato nell’ambito dell’indagine penale di cui trattasi e per le conseguenze che ne derivano, in particolare il fatto di non essere stato promosso all’interno dello stesso Ministero per il motivo della sua qualità di indagato nell’ambito di tale indagine.
Il giudice del rinvio chiede di stabilire se il trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del RGPD o della direttiva 2016/680. Esso chiede anche se il principio del «diritto all’oblio», previsto all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, possa applicarsi alla situazione del ricorrente.
Giudizio della Corte
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità del RGPD o della direttiva 2016/680 al trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte rileva che, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima si applica ai trattamenti dei dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione e di indagine, accertamento e perseguimento di reati. Per contro, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, se il trattamento è effettuato per finalità diverse da quelle summenzionate, si applica il RGPD. Tale regolamento si applica quindi all’attività svolta dalla direzione di un’autorità pubblica che consiste nel conservare, nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti, dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale, nella misura in cui tale trattamento è effettuato non già ai fini dell’indagine del ricorrente, bensì a fini di gestione delle risorse umane. È irrilevante al riguardo che tale direzione abbia ottenuto dati siffatti tramite un’altra direzione appartenente alla stessa autorità pubblica, autorizzata, quest’ultima, a condurre tale tipo di indagine.
In secondo luogo, pronunciandosi sulla liceità del trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ritiene, sotto un primo profilo, che tale trattamento possa essere necessario per adempiere obblighi legali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), RGPD, previsti dalla normativa nazionale in materia di gestione dei fascicoli personali degli agenti e di responsabilità disciplinare di questi ultimi e attuati dall’autorità pubblica titolare del trattamento in circolari aventi carattere regolamentare che costituiscono quindi la base giuridica di tale trattamento dei dati. La Corte rileva, inoltre, che l’articolo 6, paragrafo 3, RGPD non osta a che la base giuridica di un siffatto trattamento sia definita da tale autorità in un atto regolamentare volto ad attuare gli obblighi legali ad essa incombenti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento, a condizione che detta autorità sia autorizzata dal diritto nazionale ad adottare tale atto, che la base giuridica sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati.
Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’obbligo legale in questione, che impone il trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte precisa che il fatto di imporre criteri morali ed etici più elevati agli agenti di polizia per dimostrare che essi dispongono delle qualità professionali e umane necessarie all’esercizio delle loro funzioni, può essere considerato come rientrante in un obiettivo di interesse pubblico legittimo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, RGPD, vale a dire, in sostanza, quello di garantire la probità di un personale incaricato di preservare l’ordine pubblico e di proteggere la popolazione.
Sotto un terzo profilo, la Corte sottolinea che spetta al giudice del rinvio verificare la proporzionalità della normativa nazionale che impone il trattamento dei dati di cui trattasi nel procedimento principale. In particolare, per quanto riguarda la conservazione di tali dati, l’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), RGPD deve essere interpretato nel senso che, qualora il periodo di conservazione di detti dati ecceda quello necessario all’adempimento dell’obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, l’interessato può riacquistare il suo diritto alla cancellazione di tali dati, in particolare qualora essi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. La Corte precisa anche che i dati di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono dati personali «relativi alle condanne penali e di sicurezza», il cui trattamento è soggetto alle condizioni di liceità aggiuntive previste dall’articolo 10 RGPD, e ciò indipendentemente dal fatto che, nel corso dell’indagine penale, la commissione del reato per il quale la persona era indagata non sia stata accertata. Pertanto, la Corte conclude che il RGPD deve essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, a fini di gestione della carriera di quest’ultimo e di controllo del rispetto, da parte di tale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni, di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato né accusato né imputato, può essere considerata giustificata ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico cui l’autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale, a condizione che tale base giuridica sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati e che tale obbligo risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest’ultimo.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
, e rettifiche in
GU 2016, L 314, pag. 72
,
GU 2018, L 127, pag. 3
; in prosieguo: il «RGPD»).
(
2
) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (
GU 2016, L 119, pag. 89
).