CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1958
Cassazione n. 23409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/1958 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 19 luglio 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e di vendita di prodotti contraffatti. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici - con i quali il ricorso non si confronta criticamente, limitandosi a riprodurli in maniera assertiva e apodittica - dalla Corte territoriale che, alle pagine da 2 a 4, ha evidenziato la sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, della ricettazione nonché la destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti, richiamando, in particolare, l'esisto delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza; considerato che ugualmente reiterativo è il secondo motivo di ricorso, relativo alla pena, avendo affermato la corte territoriale, con motivazione immune da evidenti vizi logici, che la quantità davvero rilevante di capi di abbigliamento, oggetto di contraffazione, non consentisse di ritenere la particolare tenuità della ricettazione o la speciale tenuità del danno causato alle aziende titolari dei marchi contraffatti; rilevato, con riferimento alla memoria del 4 aprile 2023 contenente motivi nuovi, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t A Il Presidente