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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02479/2023

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13707/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Fregene, 67, il tutto come da procura in collegato atto; - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 2605/2020, depositata il 16 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso (a) che il contribuente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10 per cento applicatagli ai sensi dell'art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, con riferimento all'anno d'imposta 2014, a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. (sostituto d'imposta); (b) che, avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione, lo stesso proponeva ricorso alla CTP, eccependo come la [OSCURATO:SOCIETA], dalla quale aveva percepito un bonus RSU/LFI, operava esclusivamente quale consulente, e quindi non rientrava nel settore finanziario; (c) che la CTP rigettava il ricorso introduttivo; (d) che la CTR, invece, accoglieva l'appello del Samaja; (e) che l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione al quale il contribuente resisteva con controricorso.

Rilevato (a) che la vertenza d'inserisce in un "filone" che è in corso di fissazione in apposita pubblica udienza tematica di prossima celebrazione (Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 978 del 2023); (b) che la Corte di cassazione, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale; per tali motivi, RINVIA a nuovo ruolo per trattazione congiunta in pubblica udienza tematica unitamente a RG n.: 22607/21; 35268/19; 2848/20; 3460/20; 3486/20; 6979/20; 18189/19.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13707/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Fregene, 67, il tutto come da procura in collegato atto; - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 2605/2020, depositata il 16 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso (a) che il contribuente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10 per cento applicatagli ai sensi dell'art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, con riferimento all'anno d'imposta 2014, a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. (sostituto d'imposta); (b) che, avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione, lo stesso proponeva ricorso alla CTP, eccependo come la [OSCURATO:SOCIETA], dalla quale aveva percepito un bonus RSU/LFI, operava esclusivamente quale consulente, e quindi non rientrava nel settore finanziario; (c) che la CTP rigettava il ricorso introduttivo; (d) che la CTR, invece, accoglieva l'appello del Samaja; (e) che l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione al quale il contribuente resisteva con controricorso. Rilevato (a) che la vertenza d'inserisce in un "filone" che è in corso di fissazione in apposita pubblica udienza tematica di prossima celebrazione (Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 978 del 2023); (b) che la Corte di cassazione, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale; per tali motivi, RINVIA a nuovo ruolo per trattazione congiunta in pubblica udienza tematica unitamente a RG n.: 22607/21; 35268/19; 2848/20; 3460/20; 3486/20; 6979/20; 18189/19. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 02479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris