CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto della Procura generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e dichiararsi i ricorsi inammissibili nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte Militare di appello, che ha confermato la pronunzia, in data 17 settembre 2019, con cui il Tribunale militare di Roma, li aveva dichiarati colpevoli del reato di violata consegna e di abbandono di posto, con le aggravanti del grado rivestito, del servizio armato e, per il solo Vernarelli, di essere concorso nel reato quale responsabile del servizio con inferiore di grado. Per l'effetto, aveva condannati Pantaloni alla pena di mesi 8 di reclusione, Vernarelli a quella di mesi 9 con la concessione dei doppi benefici di legge. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito gli imputati, appartenenti al gruppo Guardia di Finanza di Pescara, comandanti di servizio di perlustrazione e controllo stradale e del territorio per il contrasto al contrabbando, in violazione della consegna ricevuta, avevano abbandonato il posto di servizio recandosi presso l'esercizio commerciale, denominato Agenzia di scommesse CIGABET, dove avevano giocato con le slot machine, intrattenendovi a più riprese dalle 00.33 alle 02.57. 2. I ricorrenti hanno depositato un unico atto di impugnazione a firma del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deducono vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione. Lamentano che la sentenza impugnata non abbia esaminato criticamente i motivi di appello, limitandosi a riportare il loro contenuto nonché a trascrivere la sentenza del Tribunale. Non sono state adeguatamente valutate le dichiarazioni rese dai testimoni diversi da quelli indicati dal pubblico ministero. Per superare l'evidente contrasto tra le prove orali si è attribuito senza alcuna giustificazione prevalenza a quelle confermative della prospettazione accusatoria. In quest'ottica, si è ritenuta inattendibile la versione dei fatti favorevole agli imputati fornita dal finanziere scelto Lopo solo ipotizzando a suo carico il reato di cui all'art. 372 cod. pen., senza nemmeno conoscere l'esito del procedimento penale iscritto a seguito della trasmissione degli atti e ignorando che, in sede di confronto con il testimone di accusa maggiore Toppetti, aveva resistito alle obiezioni sollevate. 2.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione con riferimento agli artt. 132, 133, 62 bis cod. pen. e 27 Cost.Evidenziano che la dosimetria della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono state fondate su considerazioni di natura morale e su inesistenti presupposti giuridici. Erroneamente si è attribuita rilevanza ad una precedente condanna sia pure non definitiva considerando gli imputati, che sono stati assolti dai reati contestati, alla stregua dei soggetti che vantano precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. Anziché denunziare specifiche criticità logiche errori giuridici del percorso motivazionale, i ricorrenti si limitano a proporre una diversa lettura delle prove contestando astrattamente il giudizio di maggiore attendibilità in favore del testimone Toppettí rispetto al testimone Lopo. Nulla di concreto è stato opposto alle argomentazioni della Corte militare di appello (pagg. 28 e segg.) che, in conformità con le valutazioni espresse dalla pronuncia emessa in esito al primo grado del giudizio, ha ritenuto, da un parte, più affidabile Toppetti, laddove aveva escluso, con dovizia di particolari ed in linea con le ulteriori evidenze probatorie, di avere avuto una riunione con Pantaloni, Vernarelli e Lopo nel corso della quale aveva offerto di anticipare dei soldi per giocare alle macchinette così da poter controllare i frequentatori della sala giochi e, dall'altra, oggettivamente inverosimili, oltre che privi di qualunque riscontro documentale, le dichiarazioni di Lopo, anche a prescindere dalla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche, è infondato. Se è vero, come rilevato non solo dai ricorrenti ma anche dal Procuratore Generale in sede di conclusioni, che la Corte militare di appello ha attributo rilevanza, nella quantificazione della pena e nel diniego del beneficio, ad una precedente condanna non definitiva e successivamente riformata con l'assoluzione degli imputati dai reati ipotizzati a loro carico, è altrettanto vero che il giudizio negativo è stato fondato anche su altri elementi non oggetto di specifiche censure nel ricorso. La sentenza impugnata ha fatto esplicito riferimento ad un precedente giudiziario diverso da quello definito con il proscioglimento, ancorché non definitivo (la richiesta di rinvio a giudizio per reati della stessa specie), legittimamente valutabile non solo ai sensi dell'art. 133 cod. pen. ma anche ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200 - 01) e, attraverso la conferma della sentenza di primo grado ed in continuità con quest'ultima, ha ribadito, sia pure implicitamente, l'incidenza negativa sia della particolare gravità del fatto sia della condotta successiva al reato tenuta da entrambi gli imputati (pag. 29 della sentenza del Tribunale militare). 4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe