CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterneette le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica in data 26 marzo 2010, irrevocabile in data 7 maggio 2013. 2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 167 e 168, comma primo, n. 1 cod. pen. Lamenta la difesa che il delitto commesso nel quinquennio non è della stessa indole e che, pertanto, la revoca della sospensione condizionale della pena è stata erroneamente disposta. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione degli artt. 666, commi 3, 4 e 6, nonché 179, comma 1, cod. proc. pen. Osserva la difesa che il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del fatto che i reati di cui alla condanna a pena sospesa revocata erano stati dichiarati estinti con ordinanza del Tribunale di Pescara in data 7/09/2020 e che tale estinzione, in assenza di impugnazione con ricorso per cassazione, non poteva più essere messa in discussione, per cui erroneamente ha proceduto alla revoca di sospensione condizionale di una pena non eseguibile. In subordine si evidenzia che il difensore di quel procedimento esecutivo non ha ricevuto notifica del presente procedimento. Alla luce di tali motivi il ricorrente insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688; in senso conforme Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, P.M. in proc. Carulli, Rv. 260285). 1.2. Fondato è, invece, il rilievo sull'estinzione dei reati di cui alla prima parte del secondo motivo di ricorso, assorbito ogni altro profilo. Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione (con ordinanza non impugnata ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen.), dichiarava estinti, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., i reati (ex artt. 81, 477, 482 e 56, 640 cod. pen.) di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 26 marzo 2010, irrevocabile il 7 maggio 2013. Ne consegue che l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena, fondata su un presupposto errato quale l'eseguibilità della pena - mentre l'art. 167, comma secondo, cod. pen. prevede che nel caso di estinzione del reato non ha luogo l'esecuzione delle pene - deve essere annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così de