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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30054/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e le conclusioni scrittedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili,parti civili, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e nellaqualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXXRITENUTO IN FATTO1 Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia del 12 dicembre 2024 con la quale il G.U.P. delTribunale di Roma, procedendo ai sensi degli artt. 438 e ss. cod. proc. pen., haaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai delitti di rissa e di tentato omicidio descritti ai capi a) e b) dellarubrica e, previa esclusione dell’aggravante dei futili motivi quanto al secondo diessi, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla penacomplessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione, così ridotta per effettodella scelta del rito, oltre alle pene accessorie come per legge ed al risarcimentodei danni in favore delle costituite parti civili.1.1.

Secondo la ricostruzione, peraltro incontroversa, operata dallaCorte territoriale anche mediante un rinvio per relationem all’analitica disaminafattuale offerta dal Giudice di primo grado, le coordinate fattuali della vicendaoggetto del presente procedimento, per quanto rileva direttamente in questasede, possono essere così riassunte:- nelle ore serali del 23 settembre 2023 XXXXXXXXXXXXXXXX si erarecato, insieme al fratello XXXXXX e ad un gruppo di amici, presso il ristorante«XXXXXXXX», sito in [OSCURATO:PERSONA] per ivi trascorrere laserata;- all’atto in cui essi avevano fatto ingresso nel locale, il XXXXXXXXavevasin da subito notato la presenza di due giovani dai quali erano statiinsistentemente fissati («poi uno dei due aveva chiamato con il cellulare altrepersone» - pag. 3 della motivazione della sentenza di primo grado);- all’esito della cena, egli si era avveduto che ai due giovani si eranoavvicinati altri soggetti;- d’un tratto uno di essi si era mosso verso di loro e si era con fareprovocatorio impossessato del berretto indossato da un suo amico;- nel corso della violenta rissa che si era originata, il XXXXXXXXavevanotato che uno dei giovani dai quali erano stati provocati aveva estratto uncoltello con il quale aveva tentato di colpire i suoi amici prima di scagliarsi controla sua persona («aveva brandito l’arma verso di lui senza riuscire a colpirlo» -pag. 3 della motivazione della sentenza di primo grado);- solo nel momento in cui gli aggressori si erano dati alla fuga («essendointervenute delle persone» - pag. 3 della motivazione della sentenza di primogrado) il XXXXXXXXsi era avveduto che il fratello XXXXXX era stato attinto acolpi di coltello all’altezza del torace e della spalla sinistra;- quest’ultimo, immediatamente condotto presso il pronto soccorso delPoliclinico Umberto I di Roma, era stato sottoposto ad urgente interventochirurgico (il primo dei fendenti sopra menzionati aveva, infatti, perforato lacavità pleurica);- l’intero svolgersi degli accadimenti era stato ripreso dal sistema ditelecamere poste a protezione del locale;- l’autore materiale del fatto, anche alla luce del riconoscimento operatodalla persona offesa, era stato individuato nell’odierno ricorrente.1.2.

Ciò premesso, la Corte, nel ritenere infondate le doglianzeveicolate a mezzo dell’atto di appello, ha formulato un giudizio di integralecondivisione dell’apparato argomentativo della sentenza di primo grado.

Ha,anzitutto, ritenuto che l’azione delittuosa ascritta all’imputato integri appieno gliestremi di una condotta idonea ed univocamente rivolta a cagionare la mortedella persona offesa, non potendosi, a contrario, argomentare dall’entità dellelesioni che quest’ultima aveva in concreto patito (pag. 7 della motivazione:«sono prive di pregio le considerazioni del difensore...relative al fatto che lapersona offesa non abbia corso pericolo di vita e che le lesioni riportate nonsiano state talmente gravi»), pena la radicale mortificazione del criterio dellaprognosi postuma che, secondo l’ incontroverso insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, deve guidare l’interprete nell’accertamento delrequisito dell’idoneità dell’atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 cod. pen.Ha, poi, reputato incensurabili le valutazioni cui il giudice di primo grado hafatto ricorso per ritenere sussistente, in capo all’imputato, l’elemento soggettivoproprio del delitto di cui all’art. 575 cod. pen.Richiamata la prospettazione attraverso la quale la difesa ha intesocontrastare dette conclusioni (pag. 7 della motivazione: «attraverso larivisitazione del filmato…la difesa ha prospettato una situazione concreta secondola quale l’imputato si sarebbe sentito sopraffatto dal gruppo dei corrissanti edavrebbe ripetutamente agitato il coltello verso di loro al solo fine di intimorire gliavversari»), la Corte ne ha ribadito la manifesta inverosimiglianza, evidenziandocome proprio la visione delle immagini riprese dalla telecamera collocata inprossimità della scena del crimine conducesse a risultati opposti a quelli offertidalla difesa, permettendo, in specie, di cogliere l’atteggiamento aggressivoassunto dall’imputato nel corso della rissa (pag. 8 della motivazione: «la visionedel filmato… evidenzia come l’imputato si avvicini liberamente al gruppo, pernulla apparendo sopraffatto o intimorito rispetto ad essi…egli estrae il coltellodalla tasca e che, così armatosi e cominciando a colpire ripetutamente, si pone –egli sì – in una posizione dominante rispetto agli avversari, nessuno dei quali èarmato») e di confinare nel novero delle proposte irricevibili quella che intendeascrivere uno dei fendenti subiti dalla persona offesa ad un «mero accidente,causato da un’ipotetica spinta» sofferta dallo XXXXXX nel corso dellacolluttazione.Ha, infine, ritenuto immeritevole di apprezzamento la doglianza difensivaformulata in punto di dosimetria della pena, qualificando la sanzione inflitta inprimo grado, già mitigata per effetto del riconoscimento delle circostanze di cuiall’art. 62-bis cod. pen., pienamente adeguata alla gravità dei fatti per i quali siprocede.2 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi, diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sotto il profilodella illogicità e del travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.) in punto di qualificazione giuridica del fatto descritto al capo b) dellarubrica.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che lacondotta ascritta al ricorrente integri gli estremi di un tentativo di omicidio e nongià la meno grave fattispecie di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen.Rappresenta che le connotazioni oggettive dell’azione, desumibili dall’analisi delleriprese video che hanno registrato il succedersi degli accadimenti oggetto delprocedimento, conducano, piuttosto, in termini univoci, ad escludere che l’azionedel ricorrente sia stata sorretta dall’elemento soggettivo proprio del delitto di cuiall’art. 575 cod. pen., quand’anche nella sua forma alternativa.

Lamenta che laCorte, nel rigettare detta prospettazione, già posta a fondamento dell’atto diappello, ne abbia palesemente equivocato il senso («la Corte, nell’escludere laricostruzione della difesa, ha attribuito alla medesima una circostanza nonveritiera, ossia che l’imputato, sentendosi sopraffatto dal gruppo dei rissanti,avrebbe fatto ricorso al coltello per fini difensivi.

Ebbene, tale assunto non trovaalcun riscontro nelle deduzioni difensive») ed abbia su detto errore sviluppato unpercorso argomentativo in radice viziato.

Sostiene, così, che la Corte abbiatrascurato di considerare che il gesto posto in essere dal ricorrente registratodalle telecamere (quello di muovere il coltello dall’alto verso il basso) non avevacostituito l’espressione di un tentativo di aggressione, bensì un atto avente meravalenza intimidatrice e fosse in tal modo incorsa in un vero e propriotravisamento della prova.La sentenza appare, ancora, censurabile perché con essa la Corte non haconsiderato che il ricorrente ha avuto molteplici opportunità di colpire l’obiettivo,delle quali in concreto non si è avvalso, e che egli ha aggredito con un pugno ilfratello della vittima, pur essendo ancora armato di coltello.

Criticabile, su tutto,è il fatto che la Corte abbia omesso di valutare l’ipotesi che la più grave lesionecagionata alla persona offesa possa aver costituito la risultante di un’azioneinvolontaria («causata da una spinta ricevuta dall’imputato nella concitazionedella rissa»).

Censura che l’omessa considerazione di siffatti elementi,considerati singolarmente e nel loro complesso, concorra ad indeboliregravemente l’apparato motivazionale della sentenza, già fragile nella parte in cui,pur valorizzando le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni, non haproceduto ad armonizzare dette dichiarazioni con le risultanze obiettive restituitedalle ripese video.2.2.

Carenza, contradditorietà e manifesta illogicità, anche sotto ilprofilo del travisamento della prova, in relazione alla quantificazione della pena.Il difensore contesta che la Corte, nel ritenere congrua la pena inflitta dalGiudice di primo grado, non abbia offerto alcuna autonoma valutazione inrelazione ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

«limitandosi ad un’adesionemeramente assertiva alla decisione impugnata».

Evidenzia, peraltro, che la Corteha errato nel ritenere riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1cod. pen. posta a corredo del delitto di tentato omicidio di cui al capo b) dellarubrica, atteso che essa è stata, invece, espressamente esclusa dal G.U.P. delTribunale di Roma con la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, per l’effetto,dichiarato inammissibile.2.

Costituisce consolidato principio di diritto quello per il quale il vizio dimotivazione denunciato a mezzo del ricorso per cassazione non possa costituire,pena una declaratoria di genericità, mera riproposizione delle doglianze giàprecedentemente formulate nel giudizio di appello.Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti,all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice adquem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.3.

Orbene, proprio il limite appena rassegnato travolge nella sua interezzala prospettazione difensiva veicolata attraverso il presente ricorso.E’ agevole, infatti, osservare come l’asserito travisamento della prova nelquale i giudici di merito sarebbero incorsi, laddove avrebbero mal inteso ilmovimento dall’alto verso il basso che l’imputato avrebbe impresso all’armabianca, e le critiche formulate nei riguardi dell’apparato motivazionale delle loropronunce, nella parte in cui essi avrebbero trascurato di considerare la condottaposta in essere dallo XXXXXXnel corso della rissa, la fuga della quale si è resopoi protagonista e, da ultimo, l’ipotesi che la più grave ferita inferta alXXXXXXXXpossa aver costituito il frutto di un accadimento accidentale,costituiscano null’altro che la pedissequa reiterazione dei motivi di appello portatialla cognizione della Corte territoriale (cfr., in particolare, l’analitica illustrazionecontenuta alla pag. 3 della sentenza impugnata).

Dette doglianze sono state,però, già valutate e motivatamente rigettate attraverso un articolato apparatomotivazionale – costituito non solo dalle valutazioni offerte dalla Corteterritoriale, ma anche dal coerente impianto valutativo posto a fondamento dellapronuncia di primo grado che con le prime si salda sino a divenire un unico corpodecisionale – che appare immune da patenti aporie argomentative o da unapproccio gravato da un’erronea lettura delle norme di legge che il caso involge.Con detta motivazione la difesa ha, invero, omesso di operare il dovutoserrato confronto critico.

Più in particolare, quanto all’interpretazione di unspecifico gesto posto in essere dal ricorrente nel divenire della violentacolluttazione tra i due gruppi di giovani e, ancor prima, alla possibilità che lalesione al polmone patita dalla persona offesa possa non aver costituito larisultante di un’azione sorretta da coscienza e volontà, è sufficiente richiamarequanto dal Giudice di primo grado posto a premessa del proprio argomentare inpunto di diritto - e fatto poi, come detto, proprio dalla Corte territoriale - perapprezzare la fondatezza del giudizio appena espresso.

Il colpo con il quale loXXXXXX ha attinto il XXXXXXXXall’altezza del torace viene, infatti, descritto, conricostruzione non contrastata dalla difesa, come il primo atto aggressivo delquale il ricorrente si è macchiato nel momento in cui, estratto il coltello dallatasca destra dei pantaloni, si è scagliato verso la persona offesa (cfr. pag. 7 dellamotivazione della sentenza di primo grado); la visione dei filmati, cui la stessaCorte territoriale ha dato corso, ha permesso, ancora, di escludere che in dettospecifico contesto temporale l’imputato abbia subìto una spinta che possa averinvolontariamente originato il ferimento del XXXXXXXX (cfr. pag. 8 dellamotivazione della sentenza di secondo grado); il movimento dall’alto verso inbasso con il quale il ricorrente ha, d’un tratto, brandito l’arma bianca èintervenuto allorché questi era già riuscito ad attingere l’obiettivo una secondavolta, all’altezza della spalla (cfr. pag. 7 della motivazione della sentenza diprimo grado), circostanza fattuale, ancora una volta, non censurata dal difensoredel ricorrente, cui, con deduzione sostenuta da patente logicità, i giudici dimerito hanno attribuito la valenza di ulteriore tentativo, «questa volta andato avuoto», di attentare alla vita del XXXXXXXX.

Ancora, «le molteplici opportunità,deliberatamente non sfruttate, presentatesi all’imputato di colpire mortamente»la vittima e, in termini più generali, l’apprezzamento della condotta dallo stessoposta in essere in epoca successiva all’accoltellamento – dati dai quali la difesaha reputato di trarre la prova dell’assenza del dolo omicidiario e dei quali halamentato una carente valutazione – appaiono, al netto dell’assoluta genericitàche già inficia detta prospettazione difensiva, ridotta, in assenza di qualsivogliaallegazione, a mera asserzione labiale, muoversi su un piano di inaccettabileastrattezza.

Essi, infatti, non si confrontano con la diversa ricostruzione fattualeoperata nel corpo delle sentenze di merito nelle quali si dà atto, per un verso,che il pugno con il quale l’imputato ha colpito XXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averferito a colpi di coltello il di lui fratello XXXXXX, è stato a sua volta seguito da untentativo di attingerlo con la stessa arma bianca e si evidenzia, per altro verso,che l’allontanamento dalla scena del crimine del predetto e dei giovani ai quali siaccompagnava, ben lungi dall’aver rappresentato l’espressione di una volontariaresipiscenza, è stato determinato dal sopraggiungere sui luoghi di terze personeintervenute per sedare la rissa.4.

Patenti connotati di logicità, negletti in ricorso, qualificano, pertanto, lavalutazione della Corte territoriale quanto alla ricostruzione dell’elementosoggettivo che ha animato l’agire del ricorrente, nonché alla correlatainadeguatezza della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen. a conglobare il realedisvalore della condotta dallo stesso posta in essere.In specie, con riferimento al primo degli aspetti appena segnalati, sul quale,di fatto, si è concentrata la critica difensiva, è appena il caso di ribadirel’incensurabilità del percorso argomentativo offerto dal Giudice di primo grado, lecui analitiche considerazioni la Corte ha fatto proprie.Muovendosi nel solco dei consolidati canoni ermeneutici elaborati dallagiurisprudenza di legittimità con riguardo al discrimine che frappone il doloeventuale, inaccostabile ad ogni fattispecie tentata, al dolo alternativo, di controcompatibile con quest’ultima, ha infatti argomentato, attraverso un puntualerichiamo ai dati fattuali, come sopra sintetizzati, in ordine al fatto chel’atteggiamento psicologico dello XXXXXX sia sussumibile nella seconda dellecategorie appena delineate.5.

Privo del connotato di decisività appare il secondo dei motivi di ricorso.

E’pur vero che la Corte territoriale, nel confrontarsi con esso, ha reputatoriconosciuta, ad opera del Giudice di primo grado, la circostanza aggravante deifutili motivi che invece quest’ultimo ha ritenuto di escludere.

Trattasi, purtuttavia, di un errore cui non è possibile conferire alcun peso specifico posto chela stessa Corte ha comunque operato un incensurabile giudizio di congruità delquantum di pena determinato in primo grado – peraltro in misura pressochéprossima al minimo edittale previsto per il reato di tentato omicidio – rispettoall’effettivo disvalore dell’azione posta in essere.6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, anzitutto, lacondanna dello XXXXXX al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente deve essere poi condannato al versamentodella somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilitàconsegue, infine, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese dir a p p r e s e n t a n z a e d i f e s a s o s t e n u t e d a l l e p a r t i c i v i l i ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità digenitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Avuto riguardo alle conseguenze che la persona offesa ha patito per effettodell’azione criminale della quale è stata fatta segno, deve essere dispostal’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art.52 d.lgs. 196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità digenitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX,ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e glialtri dati identificativi a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dallalegge.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e le conclusioni scrittedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili,parti civili, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e nellaqualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXXRITENUTO IN FATTO1 Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia del 12 dicembre 2024 con la quale il G.U.P. delTribunale di Roma, procedendo ai sensi degli artt. 438 e ss. cod. proc. pen., haaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai delitti di rissa e di tentato omicidio descritti ai capi a) e b) dellarubrica e, previa esclusione dell’aggravante dei futili motivi quanto al secondo diessi, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla penacomplessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione, così ridotta per effettodella scelta del rito, oltre alle pene accessorie come per legge ed al risarcimentodei danni in favore delle costituite parti civili.1.1. Secondo la ricostruzione, peraltro incontroversa, operata dallaCorte territoriale anche mediante un rinvio per relationem all’analitica disaminafattuale offerta dal Giudice di primo grado, le coordinate fattuali della vicendaoggetto del presente procedimento, per quanto rileva direttamente in questasede, possono essere così riassunte:- nelle ore serali del 23 settembre 2023 XXXXXXXXXXXXXXXX si erarecato, insieme al fratello XXXXXX e ad un gruppo di amici, presso il ristorante«XXXXXXXX», sito in [OSCURATO:PERSONA] per ivi trascorrere laserata;- all’atto in cui essi avevano fatto ingresso nel locale, il XXXXXXXXavevasin da subito notato la presenza di due giovani dai quali erano statiinsistentemente fissati («poi uno dei due aveva chiamato con il cellulare altrepersone» - pag. 3 della motivazione della sentenza di primo grado);- all’esito della cena, egli si era avveduto che ai due giovani si eranoavvicinati altri soggetti;- d’un tratto uno di essi si era mosso verso di loro e si era con fareprovocatorio impossessato del berretto indossato da un suo amico;- nel corso della violenta rissa che si era originata, il XXXXXXXXavevanotato che uno dei giovani dai quali erano stati provocati aveva estratto uncoltello con il quale aveva tentato di colpire i suoi amici prima di scagliarsi controla sua persona («aveva brandito l’arma verso di lui senza riuscire a colpirlo» -pag. 3 della motivazione della sentenza di primo grado);- solo nel momento in cui gli aggressori si erano dati alla fuga («essendointervenute delle persone» - pag. 3 della motivazione della sentenza di primogrado) il XXXXXXXXsi era avveduto che il fratello XXXXXX era stato attinto acolpi di coltello all’altezza del torace e della spalla sinistra;- quest’ultimo, immediatamente condotto presso il pronto soccorso delPoliclinico Umberto I di Roma, era stato sottoposto ad urgente interventochirurgico (il primo dei fendenti sopra menzionati aveva, infatti, perforato lacavità pleurica);- l’intero svolgersi degli accadimenti era stato ripreso dal sistema ditelecamere poste a protezione del locale;- l’autore materiale del fatto, anche alla luce del riconoscimento operatodalla persona offesa, era stato individuato nell’odierno ricorrente.1.2. Ciò premesso, la Corte, nel ritenere infondate le doglianzeveicolate a mezzo dell’atto di appello, ha formulato un giudizio di integralecondivisione dell’apparato argomentativo della sentenza di primo grado. Ha,anzitutto, ritenuto che l’azione delittuosa ascritta all’imputato integri appieno gliestremi di una condotta idonea ed univocamente rivolta a cagionare la mortedella persona offesa, non potendosi, a contrario, argomentare dall’entità dellelesioni che quest’ultima aveva in concreto patito (pag. 7 della motivazione:«sono prive di pregio le considerazioni del difensore...relative al fatto che lapersona offesa non abbia corso pericolo di vita e che le lesioni riportate nonsiano state talmente gravi»), pena la radicale mortificazione del criterio dellaprognosi postuma che, secondo l’ incontroverso insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, deve guidare l’interprete nell’accertamento delrequisito dell’idoneità dell’atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 cod. pen.Ha, poi, reputato incensurabili le valutazioni cui il giudice di primo grado hafatto ricorso per ritenere sussistente, in capo all’imputato, l’elemento soggettivoproprio del delitto di cui all’art. 575 cod. pen.Richiamata la prospettazione attraverso la quale la difesa ha intesocontrastare dette conclusioni (pag. 7 della motivazione: «attraverso larivisitazione del filmato…la difesa ha prospettato una situazione concreta secondola quale l’imputato si sarebbe sentito sopraffatto dal gruppo dei corrissanti edavrebbe ripetutamente agitato il coltello verso di loro al solo fine di intimorire gliavversari»), la Corte ne ha ribadito la manifesta inverosimiglianza, evidenziandocome proprio la visione delle immagini riprese dalla telecamera collocata inprossimità della scena del crimine conducesse a risultati opposti a quelli offertidalla difesa, permettendo, in specie, di cogliere l’atteggiamento aggressivoassunto dall’imputato nel corso della rissa (pag. 8 della motivazione: «la visionedel filmato… evidenzia come l’imputato si avvicini liberamente al gruppo, pernulla apparendo sopraffatto o intimorito rispetto ad essi…egli estrae il coltellodalla tasca e che, così armatosi e cominciando a colpire ripetutamente, si pone –egli sì – in una posizione dominante rispetto agli avversari, nessuno dei quali èarmato») e di confinare nel novero delle proposte irricevibili quella che intendeascrivere uno dei fendenti subiti dalla persona offesa ad un «mero accidente,causato da un’ipotetica spinta» sofferta dallo XXXXXX nel corso dellacolluttazione.Ha, infine, ritenuto immeritevole di apprezzamento la doglianza difensivaformulata in punto di dosimetria della pena, qualificando la sanzione inflitta inprimo grado, già mitigata per effetto del riconoscimento delle circostanze di cuiall’art. 62-bis cod. pen., pienamente adeguata alla gravità dei fatti per i quali siprocede.2 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi, diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sotto il profilodella illogicità e del travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.) in punto di qualificazione giuridica del fatto descritto al capo b) dellarubrica.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che lacondotta ascritta al ricorrente integri gli estremi di un tentativo di omicidio e nongià la meno grave fattispecie di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen.Rappresenta che le connotazioni oggettive dell’azione, desumibili dall’analisi delleriprese video che hanno registrato il succedersi degli accadimenti oggetto delprocedimento, conducano, piuttosto, in termini univoci, ad escludere che l’azionedel ricorrente sia stata sorretta dall’elemento soggettivo proprio del delitto di cuiall’art. 575 cod. pen., quand’anche nella sua forma alternativa. Lamenta che laCorte, nel rigettare detta prospettazione, già posta a fondamento dell’atto diappello, ne abbia palesemente equivocato il senso («la Corte, nell’escludere laricostruzione della difesa, ha attribuito alla medesima una circostanza nonveritiera, ossia che l’imputato, sentendosi sopraffatto dal gruppo dei rissanti,avrebbe fatto ricorso al coltello per fini difensivi. Ebbene, tale assunto non trovaalcun riscontro nelle deduzioni difensive») ed abbia su detto errore sviluppato unpercorso argomentativo in radice viziato. Sostiene, così, che la Corte abbiatrascurato di considerare che il gesto posto in essere dal ricorrente registratodalle telecamere (quello di muovere il coltello dall’alto verso il basso) non avevacostituito l’espressione di un tentativo di aggressione, bensì un atto avente meravalenza intimidatrice e fosse in tal modo incorsa in un vero e propriotravisamento della prova.La sentenza appare, ancora, censurabile perché con essa la Corte non haconsiderato che il ricorrente ha avuto molteplici opportunità di colpire l’obiettivo,delle quali in concreto non si è avvalso, e che egli ha aggredito con un pugno ilfratello della vittima, pur essendo ancora armato di coltello. Criticabile, su tutto,è il fatto che la Corte abbia omesso di valutare l’ipotesi che la più grave lesionecagionata alla persona offesa possa aver costituito la risultante di un’azioneinvolontaria («causata da una spinta ricevuta dall’imputato nella concitazionedella rissa»). Censura che l’omessa considerazione di siffatti elementi,considerati singolarmente e nel loro complesso, concorra ad indeboliregravemente l’apparato motivazionale della sentenza, già fragile nella parte in cui,pur valorizzando le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni, non haproceduto ad armonizzare dette dichiarazioni con le risultanze obiettive restituitedalle ripese video.2.2. Carenza, contradditorietà e manifesta illogicità, anche sotto ilprofilo del travisamento della prova, in relazione alla quantificazione della pena.Il difensore contesta che la Corte, nel ritenere congrua la pena inflitta dalGiudice di primo grado, non abbia offerto alcuna autonoma valutazione inrelazione ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. «limitandosi ad un’adesionemeramente assertiva alla decisione impugnata». Evidenzia, peraltro, che la Corteha errato nel ritenere riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1cod. pen. posta a corredo del delitto di tentato omicidio di cui al capo b) dellarubrica, atteso che essa è stata, invece, espressamente esclusa dal G.U.P. delTribunale di Roma con la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, per l’effetto,dichiarato inammissibile.2. Costituisce consolidato principio di diritto quello per il quale il vizio dimotivazione denunciato a mezzo del ricorso per cassazione non possa costituire,pena una declaratoria di genericità, mera riproposizione delle doglianze giàprecedentemente formulate nel giudizio di appello.Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti,all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice adquem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.3. Orbene, proprio il limite appena rassegnato travolge nella sua interezzala prospettazione difensiva veicolata attraverso il presente ricorso.E’ agevole, infatti, osservare come l’asserito travisamento della prova nelquale i giudici di merito sarebbero incorsi, laddove avrebbero mal inteso ilmovimento dall’alto verso il basso che l’imputato avrebbe impresso all’armabianca, e le critiche formulate nei riguardi dell’apparato motivazionale delle loropronunce, nella parte in cui essi avrebbero trascurato di considerare la condottaposta in essere dallo XXXXXXnel corso della rissa, la fuga della quale si è resopoi protagonista e, da ultimo, l’ipotesi che la più grave ferita inferta alXXXXXXXXpossa aver costituito il frutto di un accadimento accidentale,costituiscano null’altro che la pedissequa reiterazione dei motivi di appello portatialla cognizione della Corte territoriale (cfr., in particolare, l’analitica illustrazionecontenuta alla pag. 3 della sentenza impugnata). Dette doglianze sono state,però, già valutate e motivatamente rigettate attraverso un articolato apparatomotivazionale – costituito non solo dalle valutazioni offerte dalla Corteterritoriale, ma anche dal coerente impianto valutativo posto a fondamento dellapronuncia di primo grado che con le prime si salda sino a divenire un unico corpodecisionale – che appare immune da patenti aporie argomentative o da unapproccio gravato da un’erronea lettura delle norme di legge che il caso involge.Con detta motivazione la difesa ha, invero, omesso di operare il dovutoserrato confronto critico. Più in particolare, quanto all’interpretazione di unspecifico gesto posto in essere dal ricorrente nel divenire della violentacolluttazione tra i due gruppi di giovani e, ancor prima, alla possibilità che lalesione al polmone patita dalla persona offesa possa non aver costituito larisultante di un’azione sorretta da coscienza e volontà, è sufficiente richiamarequanto dal Giudice di primo grado posto a premessa del proprio argomentare inpunto di diritto - e fatto poi, come detto, proprio dalla Corte territoriale - perapprezzare la fondatezza del giudizio appena espresso. Il colpo con il quale loXXXXXX ha attinto il XXXXXXXXall’altezza del torace viene, infatti, descritto, conricostruzione non contrastata dalla difesa, come il primo atto aggressivo delquale il ricorrente si è macchiato nel momento in cui, estratto il coltello dallatasca destra dei pantaloni, si è scagliato verso la persona offesa (cfr. pag. 7 dellamotivazione della sentenza di primo grado); la visione dei filmati, cui la stessaCorte territoriale ha dato corso, ha permesso, ancora, di escludere che in dettospecifico contesto temporale l’imputato abbia subìto una spinta che possa averinvolontariamente originato il ferimento del XXXXXXXX (cfr. pag. 8 dellamotivazione della sentenza di secondo grado); il movimento dall’alto verso inbasso con il quale il ricorrente ha, d’un tratto, brandito l’arma bianca èintervenuto allorché questi era già riuscito ad attingere l’obiettivo una secondavolta, all’altezza della spalla (cfr. pag. 7 della motivazione della sentenza diprimo grado), circostanza fattuale, ancora una volta, non censurata dal difensoredel ricorrente, cui, con deduzione sostenuta da patente logicità, i giudici dimerito hanno attribuito la valenza di ulteriore tentativo, «questa volta andato avuoto», di attentare alla vita del XXXXXXXX. Ancora, «le molteplici opportunità,deliberatamente non sfruttate, presentatesi all’imputato di colpire mortamente»la vittima e, in termini più generali, l’apprezzamento della condotta dallo stessoposta in essere in epoca successiva all’accoltellamento – dati dai quali la difesaha reputato di trarre la prova dell’assenza del dolo omicidiario e dei quali halamentato una carente valutazione – appaiono, al netto dell’assoluta genericitàche già inficia detta prospettazione difensiva, ridotta, in assenza di qualsivogliaallegazione, a mera asserzione labiale, muoversi su un piano di inaccettabileastrattezza. Essi, infatti, non si confrontano con la diversa ricostruzione fattualeoperata nel corpo delle sentenze di merito nelle quali si dà atto, per un verso,che il pugno con il quale l’imputato ha colpito XXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averferito a colpi di coltello il di lui fratello XXXXXX, è stato a sua volta seguito da untentativo di attingerlo con la stessa arma bianca e si evidenzia, per altro verso,che l’allontanamento dalla scena del crimine del predetto e dei giovani ai quali siaccompagnava, ben lungi dall’aver rappresentato l’espressione di una volontariaresipiscenza, è stato determinato dal sopraggiungere sui luoghi di terze personeintervenute per sedare la rissa.4. Patenti connotati di logicità, negletti in ricorso, qualificano, pertanto, lavalutazione della Corte territoriale quanto alla ricostruzione dell’elementosoggettivo che ha animato l’agire del ricorrente, nonché alla correlatainadeguatezza della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen. a conglobare il realedisvalore della condotta dallo stesso posta in essere.In specie, con riferimento al primo degli aspetti appena segnalati, sul quale,di fatto, si è concentrata la critica difensiva, è appena il caso di ribadirel’incensurabilità del percorso argomentativo offerto dal Giudice di primo grado, lecui analitiche considerazioni la Corte ha fatto proprie.Muovendosi nel solco dei consolidati canoni ermeneutici elaborati dallagiurisprudenza di legittimità con riguardo al discrimine che frappone il doloeventuale, inaccostabile ad ogni fattispecie tentata, al dolo alternativo, di controcompatibile con quest’ultima, ha infatti argomentato, attraverso un puntualerichiamo ai dati fattuali, come sopra sintetizzati, in ordine al fatto chel’atteggiamento psicologico dello XXXXXX sia sussumibile nella seconda dellecategorie appena delineate.5. Privo del connotato di decisività appare il secondo dei motivi di ricorso. E’pur vero che la Corte territoriale, nel confrontarsi con esso, ha reputatoriconosciuta, ad opera del Giudice di primo grado, la circostanza aggravante deifutili motivi che invece quest’ultimo ha ritenuto di escludere. Trattasi, purtuttavia, di un errore cui non è possibile conferire alcun peso specifico posto chela stessa Corte ha comunque operato un incensurabile giudizio di congruità delquantum di pena determinato in primo grado – peraltro in misura pressochéprossima al minimo edittale previsto per il reato di tentato omicidio – rispettoall’effettivo disvalore dell’azione posta in essere.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, anzitutto, lacondanna dello XXXXXX al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente deve essere poi condannato al versamentodella somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilitàconsegue, infine, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese dir a p p r e s e n t a n z a e d i f e s a s o s t e n u t e d a l l e p a r t i c i v i l i ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità digenitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Avuto riguardo alle conseguenze che la persona offesa ha patito per effettodell’azione criminale della quale è stata fatta segno, deve essere dispostal’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art.52 d.lgs. 196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità digenitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX,ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e glialtri dati identificativi a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dallalegge.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris