CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 28791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto di rigettare il ricorso;letta la memoria della difesa del ricorrente depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro dichiarava inammissibile l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali e delladetenzione domiciliare.Rilevava che è in esecuzione il provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte diappello di Catanzaro per l’espiazione della pena complessiva di anni 7, mesi 4 egiorni 20 di reclusione, parte dei quali già espiata, con pena residua di anni 2,mesi 3 e giorni 26 di reclusione; che taluni dei reati ricompresi nelprovvedimento in questione rientrano tra i c.d. reati ostativi; che la porzione dipena espiata era da riferire ai reati di cui alla prima sentenza avente ad oggettoreati comuni; che, pertanto, rimaneva da espiare solo la porzione di pena residuarelativa ai reati c.d. ostativi, circostanza che rendeva l’istanza inammissibile eche non avrebbe ammesso la sospensione dell’esecuzione; che, in ogni caso, nelmerito, non sussistevano i presupposti per la concessione della misuraalternativa alla luce della spiccata pericolosità sociale del condannato qualedesumibile: dai precedenti penali (furto nel 2014 e detenzione abusiva dimunizioni nel 2015); dai carichi pendenti (falsità in gratuito patrocinio del 2018);dalle pessime informazioni della Autorità di [OSCURATO:PERSONA] che riferivano inordine a deferimenti per altri reati non evincibili dal certificato penale e difrequentazioni con pregiudicati; dal fatto che il condannato è stato destinatario diavviso orale nel 2016 ed è stato sottoposto alla misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno nel 2024 per anni due; che la famiglia diprovenienza ha avuto problematiche giudiziarie (il padre è attualmentedetenuto); che egli si dichiara innocente in relazione al reato di detenzione diarmi; che pare persona che tende a minimizzare i fatti e che, pur vantandoesperienza professionale nel lavoro di cura di animali, attualmente non lavora;che l’UEPE ha concluso con parere positivo alla misura alternativa, ma conprescrizioni rigide. Alla luce di tali elementi riteneva che il profilo personologicoemerso non consentiva di ritenere avviata una revisione critica degli agiti e nonsussisteva alcuna prospettiva lavorativa, sicché, comunque, nel merito nonsussistevano i presupposti per la misura alternativa richiesta.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale abbiaritenuto che la pena da espiare sia relativa ai reati c.d. ostativi, intal modo disattendendo sia quanto argomentato dal Procuratoregenerale nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,laddove ha affermato che la carcerazione sofferta, compresa laliberazione anticipata concessa in relazione alla sentenza sub 1),“può essere interamente imputata sulla pena comminata per lasentenza sub 2) (reati ostativi) per complessivi anni due, mesi 10giorni 21; sia quanto certificato dalla Corte di appello di Catanzarocon il provvedimento con il quale, in data 22 dicembre 2024,rimetteva in libertà il ricorrente “in quanto la pena prevista per ilreato ostativo era interamente espiata in fase cautelare”; sia,infine, i principi consolidati di questa Corte secondo la quale lenorme concernenti il cumulo non si possono mai risolvere in undanno per il condannato.2.2. Con il secondo motivo, contesta l’argomentazionesulla base della quale il Tribunale ha ritenuto insussistenti ipresupposti per la concessione della invocata misura alternativa.Obietta che i precedenti menzionati risalgono ad oltre dieci anniorsono, che le informazioni dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] sonorelative a deferimenti che non hanno condotto ad alcunacondanna, che l’avviso orale risale al 2016. Sottolinea che l’UEPEha fornito parere favorevole alla misura alternativa, così come ilProcuratore generale, e che la valutazione circa la mancatarevisione critica è stata emessa in violazione dei principi espressida questa Corte, la quale ritiene sufficiente che dai risultatidell’osservazione sulla personalità emerga che un processo criticosia stato almeno avviato. Inoltre, rileva che il Tribunale non hatenuto in considerazione gli elementi positivi ovvero il correttocomportamento tenuto durante la lunga detenzione, il fatto che ilcondannato, appena scarcerato, si sia subito messo alla ricerca diun lavoro, incontrando, tuttavia, difficoltà in ragione del fatto che illuogo di residenza è economicamente depresso; che, per questo,ha preso contatti con una associazione di volontariato che ha datodisponibilità alla presa in carico; che un eventuale residuo dipericolosità sociale può ritenersi contenuto dalla misura diprevenzione di sorveglianza speciale cui è sottoposto il ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4. La difesa del ricorrente in data 8 maggio 2026 ha depositato memoriadi replica reiterando le argomentazioni esposte in ricorso, aggiungendo cheanche nel corso dell’udienza avanti il Tribunale di sorveglianza, il Procuratoregenerale nulla aveva obiettato sulla ammissibilità della domanda, che ilprovvedimento, ingiusto, aveva determinato il rientro in carcere dell’interessatocosì troncando il suo tentativo di reinserimento sociale. Ai fini dell’autosufficienzaha allegato la requisitoria del Procuratore generale del 14.4.2026 e il verbale diudienza del 12.2.2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, pur fondato relativamente al primo motivo, è, tuttavia, darespingere, essendo infondata la censura sollevata con il secondo motivo eddetenzione.2. Quanto al primo motivo, questa Corte, con orientamento consolidato,ha affermato che «Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deveintendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenzache, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo allafruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere distampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso. (Conf. Cortecost. 27 luglio 1994 n. 361)».Nel caso in esame, nei confronti dell’odierno ricorrente è in espiazione lapena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 15gennaio 2025 dalla Procura generale di Catanzaro, nel quale sono inserite lecondanne inflitte con due sentenze, una delle quali avente ad oggetto reati c.d.ostativi in quanto compresi nella previsione dell'art. 4-bis, comma 1, della legge26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nonabbia ancora scontato la porzione di pena relativa ai reati ostativi, tantodeducendo dal fatto che il medesimo Tribunale aveva deciso sulla domandaavanzata dal reo come libero in sospensione, pronunciando con ordinanza del3.3.2022, tanto che a seguito del rigetto, la condanna era stata espiata incarcere.La decisione del Tribunale non può superare il vaglio di legittimità in quantoespressa in violazione del principio consolidato di questa Corte, secondo cui «Nelcaso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per primaquella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare unapena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari(nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata vaimputata innanzi tutto ad esso» (Sez. 1, n. 613 del 25/01/1999, Ruga, Rv.212738; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 40846 dei 20/09/2004, Ara, Rv.230122, secondo cui «In tema di esecuzione, l'interesse del condannato arichiedere il provvedimento di cumulo materiale di pene concorrenti non vienemeno soltanto perché la parte più rilevante della pena complessiva da espiarederiva da reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto ilprincipio secondo il quale deve intendersi scontata per prima la pena più gravosaper il reo impone di ritenere tale quella inflitta per il reato in relazione al qualenon sono concedibili i benefici penitenziari. Ne consegue che l'eventuale residuafrazione di pena da scontare a seguito del provvedimento di cumuloconsentirebbe per contro l'applicazione dei detti benefici»).Ne consegue che, nel caso in esame, la pena già espiata, conformemente aquanto ritenuto dal Procuratore generale nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti è da imputare ai reati c.d. ostativi, con la conseguenza che nonsussiste la causa di inammissibilità ritenuta dal Tribunale.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è subordinata a trecondizioni: il limite di pena detentiva non superiore ai quattro anni (anche comepena residua da espiare); l’idoneità della misura ad evitare condotte recidivanti;la possibilità concreta che l’affidamento in prova favorisca la prognosi dirisocializzazione. L’esistenza dei presupposti deve essere valutata sulla basedell’osservazione della personalità del condannato svolta dall’equipe diosservazione e trattamento, ove questi sia recluso o dall’UEPE ove sia in libertà.L’osservazione di personalità deve essere svolta tenendo in considerazione ilquadro giudiziario ovvero la gravità dei reati, l’entità della pena in espiazione, iprocedimenti pendenti e il comportamento successivo alla condotta criminosa, alfine di accertare la presenza di elementi positivi che consentano un giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione della recidiva. QuestaCorte ha affermato che «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova alservizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità deireati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenzadell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazionedella condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabilel'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza diaccertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza dielementi positivi consentano un giudizio prognostico di buone esito della prova edi prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020, Rv.278174-01). Si è anche osservato che, nella valutazione della personalità, noncostituisce una ragione ostativa alla concessione della misura alternativa, lamancata ammissione degli addebiti, occorrendo, invece, verificare sel’interessato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nellaprospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Rv. 274993-01). Si è, infatti, affermato che «In tema di affidamento in prova alservizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delleprospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigettodell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, iprecedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, inpositivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione criticadel proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione dellapersonalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Inmotivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale disorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedentipenali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condottacarceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture diosservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che faccianoragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valorisocialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vitarisocializzante).» (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; cfr.anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258402).4. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha enunciato le condottedel ricorrente relative ai precedenti penali, ai carichi pendenti nonché alla misuradi prevenzione applicata, alla frequentazione con soggetti pregiudicati ed hariferito che il ricorrente è privo di attività lavorativa, circostanza negativa in unaprospettiva di risocializzazione. Ha, inoltre, evidenziato che scarsa è laconsapevolezza della gravità dei propri agiti e il grado di elaborazione critica,avendo il ricorrente mantenuto ritrosia sui fatti più gravi per i quali è statocondannato, così non fornendo spiragli per ritenere anche solo avviata unarevisione critica del pregresso.La difesa, d’altro canto, non ha contestato tali circostanze (se nonsottolineando la scarsa significatività di taluni elementi negativi, quali iprecedenti, in quanto remoti e la circostanza che i deferimenti di Polizia nonhanno portato a sentenze definitive, non evincibili dal certificato penale),essendosi limitata a rappresentare le difficoltà incontrate nel reperire una attivitàlavorativa e il fatto che egli si è attivato per svolgere attività di volontariato, purnon deducendo di averla svolta.5. La motivazione del Tribunale di sorveglianza, nella parte relativa allainsussistenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alladetenzione deve, pertanto, essere confermata. Ne consegue il rigetto del ricorsocon conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]