CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0440K6B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 12.03.2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 1.07.2020 del Gip/tribunale di Firenze, appellata da ABESADZE Ili1A, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, co. 2, TU Stup., in relazione ai reati sub c) ed e) della rubrica, rideterminava la pena al medesimo inflitta in 7 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole, oltre che del reato associativo di cui all'art. 74, TU Stup., anche di numerosi reati- fine di cessione e detenzione, in tempi e luoghi diversi, di sostanza stupefacente del tipo ecstasy, ketamina, cocaina, hashish, marijuana ed anfetamina, ex artt. 73, TU Stup., fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 74, TU Stup., agli artt. 111 Cost., 192, co. 1, 2 e 3, 546, co. 1, lett.e), c.p.p. e correlato vizio motivazionale; 2) con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt.133 e 62-bis, c.p.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, il primo, costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, laddove, tutti, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto al primo motivo, afferente sia la configurabilità del reato associativo che la consapevole partecipazione al sodalizio, le pagine da 9 a 15 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale si sofferma analiticamente ad individuare gli elementi probatori a sostegno del delitto associativo, richiamando alcuni stralci di conversazioni oggetto di intercettazione significative al fine di dimostrare la sussistenza di un sodalizio strutturato e stabile, soffermandosi, infine, sulle singole posizioni processuali degli associati, tra cui l'attuale ricorrente, individuando gli elementi probatori in termini di partecipazione al programma criminoso e confutando le argomentazioni difensive fondate su alcune conversazioni telefoniche nonché sulla collocazione successiva ai fatti di alcune condotte delittuose contestate ad un sodale; v., ancora, quanto al secondo motivo, quanto argomentato a pag. 17 della sentenza impugnata circa le ragioni del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo di appello, nonché, infine, con riferimento alle doglianze sulla dosimetria della pena, quanto argomentato alle pagg. 17/18 della sentenza impugnata, in cui viene rideterminata la pena finale secondo i criteri di cui all'art. 133, c.p.); Ritenuto che si tratta comunque, quanto alle doglianze di cui al primo motivo, di censure manifestamente infondate, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori; Ritenuto, peraltro, quanto ad entrambi i motivi, che gli stessi si appalesano manifestamente infondati perché afferenti alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare, quanto alla configurabilità del sodalizio in base ai dialoghi intercettati, cfr.: Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015 - dep. 20/03/2015, Rv. 262981; v., ancora, quanto al tema della dosimetria della pena, nel senso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019 - dep. 31/07/2019, Rv. 276932; v., infine, quanto ai criteri di valutazione giudiziali relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi valutabili pro-reo: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281590); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] c cella V