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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03520/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Corte di appello di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città pronunciata in data 25/05/2015 assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.) perché il fatto non sussiste.

2. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso articolato in diverse censure.

La parte civile ricorrente ha evidenziato la ricorrenza di violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché manifestamente illogica, contraddittoria, apparente e mancante.

In tal senso ha evidenziato: - che la Corte di appello ha basato la propria decisione sulla divergenza delle dichiarazioni rese in dibattimento dal Ciola rispetto alla querela, senza considerare che la querela era stata acquisita solo al fine di verificare la procedibilità e non a fini probatori; - che la Corte di appello non ha tenuto in alcuna considerazione gli elementi evidenziati dal Ciola durante il proprio esame dibattimentale, tra l'altro riscontrarti dalla documentazione prodotta ad esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza; - la Corte di appello ha omesso di considerare che il Ciola aveva riconosciuto la propria firma solo ed esclusivamente con riferimento al contratto con n. 180176, senza trarne le dovute conseguenze; - la Corte di appello non ha tenuto in adeguata considerazione le emergenze documentali che chiarivano come in favore del Ciola fosse stata erogata esclusivamente la somma richiamata nel primo contratto di finanziamento, sebbene le rate contenute nel cedolino dello stipendio evidenziassero il non autorizzato prelievo di una seconda rata da riferire al secondo finanziamento, con conseguente danno in capo alla parte civile ad esito del raggiro posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di appello non ha in alcun modo motivato il proprio convincimento e il sopravvenire di un dubbio circa la portata delle sottoscrizioni apposte sui contratti doveva eventualmente determinare un supplemento istruttorio a mezzo ctu.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Premessa l'intangibilità delle statuizioni penali, attesa la proposizione del ricorso ai soli fini civili, occorre rilevare come effettivamente ricorra il vizio motivazionale denunciato con riferimento alle diverse e puntuali censure evidenziate dalla parte civile.

In tal senso occorre premettere che la previsione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di legittimità relativo a sentenza di assoluzione resa in grado d'appello promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla "regiudicanda" penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato (Sez. 5, n. 19917 del 09/04/2021, Daniele, Rv. 281179-01).

2. Per come rilevato dalla difesa diversi sono i profili di censura che sostanzialmente portano a ritenere ricorrente nel caso in esame il vizio lamentato di apparenza della motivazione.La sentenza impugnata, per motivare l'assoluzione dell'imputato, si è limitata ad affermare che "le dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte civile, che risultano divergenti rispetto al contenuto dell'atto di querela del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non consentono di ritenere riscontrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta di truffa ascritta all'imputato, che risulta peraltro estinta per prescrizione", senza altro aggiungere.

Tuttavia, il mero richiamo al fatto materiale di una diversa caratterizzazione dell'atto di querela, tra l'altro acquisito ai soli fini di procedibilità, non essendone stata dichiarata espressamente la sua utilizzabilità per eventuale acquisizione con il consenso delle parti, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto di tale atto e della deposizione testimoniale in modo puntuale ed analitico, ed alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di esclusione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ha già affermato e ribadito che: "sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc .pen. sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorché il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, senza che risultino invece indicati ne' valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisiti al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice ( Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01), con principio che chiaramente deve caratterizzare il giudizio e la valutazione di merito anche in caso di assoluzione, tra l'altro in presenza di opposte e corpose deduzioni sul punto della parte civile costituita, mancando qualsiasi possibilità di valutare il percorso logico argomentativo che ha effettivamente condotto la Corte di appello ad escludere la responsabilità del soggetto ritenuto dalla parte civile autore nel caso in esame di una articolata condotta artificiosa in danno della stessa.

L'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata degli elementi di prova, tanto più laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova non sia stato neppure reso manifesto.

Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale deve inoltre essere rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Corte di appello di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città pronunciata in data 25/05/2015 assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.) perché il fatto non sussiste. 2. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso articolato in diverse censure. La parte civile ricorrente ha evidenziato la ricorrenza di violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché manifestamente illogica, contraddittoria, apparente e mancante. In tal senso ha evidenziato: - che la Corte di appello ha basato la propria decisione sulla divergenza delle dichiarazioni rese in dibattimento dal Ciola rispetto alla querela, senza considerare che la querela era stata acquisita solo al fine di verificare la procedibilità e non a fini probatori; - che la Corte di appello non ha tenuto in alcuna considerazione gli elementi evidenziati dal Ciola durante il proprio esame dibattimentale, tra l'altro riscontrarti dalla documentazione prodotta ad esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza; - la Corte di appello ha omesso di considerare che il Ciola aveva riconosciuto la propria firma solo ed esclusivamente con riferimento al contratto con n. 180176, senza trarne le dovute conseguenze; - la Corte di appello non ha tenuto in adeguata considerazione le emergenze documentali che chiarivano come in favore del Ciola fosse stata erogata esclusivamente la somma richiamata nel primo contratto di finanziamento, sebbene le rate contenute nel cedolino dello stipendio evidenziassero il non autorizzato prelievo di una seconda rata da riferire al secondo finanziamento, con conseguente danno in capo alla parte civile ad esito del raggiro posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di appello non ha in alcun modo motivato il proprio convincimento e il sopravvenire di un dubbio circa la portata delle sottoscrizioni apposte sui contratti doveva eventualmente determinare un supplemento istruttorio a mezzo ctu. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Premessa l'intangibilità delle statuizioni penali, attesa la proposizione del ricorso ai soli fini civili, occorre rilevare come effettivamente ricorra il vizio motivazionale denunciato con riferimento alle diverse e puntuali censure evidenziate dalla parte civile. In tal senso occorre premettere che la previsione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di legittimità relativo a sentenza di assoluzione resa in grado d'appello promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla "regiudicanda" penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato (Sez. 5, n. 19917 del 09/04/2021, Daniele, Rv. 281179-01). 2. Per come rilevato dalla difesa diversi sono i profili di censura che sostanzialmente portano a ritenere ricorrente nel caso in esame il vizio lamentato di apparenza della motivazione.La sentenza impugnata, per motivare l'assoluzione dell'imputato, si è limitata ad affermare che "le dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte civile, che risultano divergenti rispetto al contenuto dell'atto di querela del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non consentono di ritenere riscontrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta di truffa ascritta all'imputato, che risulta peraltro estinta per prescrizione", senza altro aggiungere. Tuttavia, il mero richiamo al fatto materiale di una diversa caratterizzazione dell'atto di querela, tra l'altro acquisito ai soli fini di procedibilità, non essendone stata dichiarata espressamente la sua utilizzabilità per eventuale acquisizione con il consenso delle parti, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto di tale atto e della deposizione testimoniale in modo puntuale ed analitico, ed alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di esclusione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha già affermato e ribadito che: "sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc .pen. sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorché il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, senza che risultino invece indicati ne' valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisiti al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice ( Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01), con principio che chiaramente deve caratterizzare il giudizio e la valutazione di merito anche in caso di assoluzione, tra l'altro in presenza di opposte e corpose deduzioni sul punto della parte civile costituita, mancando qualsiasi possibilità di valutare il percorso logico argomentativo che ha effettivamente condotto la Corte di appello ad escludere la responsabilità del soggetto ritenuto dalla parte civile autore nel caso in esame di una articolata condotta artificiosa in danno della stessa. L'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata degli elementi di prova, tanto più laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova non sia stato neppure reso manifesto. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale deve inoltre essere rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra