CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 43974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, av- verso la sentenza con cui il 15/11/2022 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, riconosciutegli le circostanze atte- nuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché confisca del danaro, in quanto riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, illecitamente cedeva a ESPOSITO Maurizio nr. 1 involucro in cellophane tra- sparente contenente sostanza dalle caratteristiche organolettiche della marijuana, dal peso lordo complessivo di circa grammi 2; inoltre deteneva un involucro in cellophane con al suo interno nr. 6 ulteriori incartamenti in cellophane trasparente, lutti contenenti sostanza stupefacente dalle caratteristiche organolettiche della marijuana, dal peso lordo complessivo di gr. 14,38 (quattordici/38). Commesso in data 10/9/2021, in Milano, 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per sa/turi) ex , art. 569 cod. proc. pen. a questa Corte di legittimit,LviórazreThe di legge assumendo che manchi del tutto la motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione ex art. 131bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il ricorso deve intendersi legittimamente proposto per saltum, a norma dell'art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., giacché con esso si deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione, rientrante nella violazione di legge (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548). Il motivo proposto, tuttavia, è infon- dato, per cui va rigettato. Ed invero, il giudice milanese dà conto, in epigrafe, che la difesa, in via prin- cipale, ha chiesto assolversi l'imputato per particolare tenuità del fatto. Ed è anche vero che in motivazione non vi è uno specifico riferimento alla confutazione di tale richiesta. Tuttavia, pur non avendo il giudice milanese fornito alcuna risposta specifica alla richiesta, può ritenersi che, nel caso di specie, sia configurabile una motiva- zione implicita di rigetto. In ordine a tale profilo, infatti, questa Corte ha più volte ribadito come la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. debba ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura ar- gomentativa della sentenza richiami, anche in relazione ad altri profili, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex multis Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282097). Conf. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 in un caso in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena Nel caso di specie, dalla ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito e, in particolare, dal passaggio motivazionale in punto di pena in cui si rileva che «quanto alla gravità del reato deve essere valutata la non modesta quantità dello stupefacente detenuto con finalità di spaccio» è possibile evincere elementi dai quali poter desumere che vi sia stato un implicito rigetto della richiesta, avente riferimento proprio ai parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. pen, inerenti alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza da essdesumibile 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 26 sette