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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 23430/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1478/2025 CC - 24/04/2025 R.G.N. 8169/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23430/2025 Roma, lì, 24/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la modifica del cumulo disposto dalla Procura generale che, nonostante la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con la condanna emessa in data 28 maggio 2021 e quelli giudicati con la condanna emessa in data 06 dicembre 2007, rideterminando la pena per questi ultimi in un anno e nove mesi di reclusione da aggiungere alla pena-base di sedici anni di reclusione, ha emesso il nuovo cumulo senza detrarre l’intero periodo della pena già sofferta in eccesso, ed ha determinato la pena residua da espiare ancora in sedici anni di reclusione, affermando di non poter scomputare la pena già espiata in eccesso dalla pena complessiva del titolo in esecuzione, stante il divieto posto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della data di commissione dell’ultimo reato, contestato fino al mese di luglio 2019.

La Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata l’istanza, in quanto avrebbe travisato sia l’ordinanza di accoglimento della continuazione, emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 12 settembre 2024, sia i principi giurisprudenziali citati.

Il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra i due reati associativi, non ha ritenuto sussistere un unico delitto permanente, bensì ha individuato due segmenti di partecipazione dell’istante al medesimo clan mafioso, essendo stato egli condannato dapprima per un delitto associativo commesso dal 2001 al 2003, e poi per un secondo delitto, commesso a partire dalla cessazione della detenzione subita per tale precedente delitto, e quindi commesso dal 10/12/2007 al 04/07/2019, tra l’altro tenendo una condotta che richiedeva necessariamente uno stato di libertà, dovendo egli sostituire gli apicali Franco e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della ditta Eurofish nei periodi in cui costoro erano detenuti.

La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto inapplicabile il principio della fungibilità, relativo solo alle pene espiate in eccesso dopo la commissione del reato: nel caso di reati permanenti il giudice dell’esecuzione deve prima individuare il momento di cessazione della permanenza di ogni reato, e poi correlare tale momento alle frazioni detentive per le quali si invoca la fungibilità, onde verificare l’eventuale credito di pena applicabile al reato commesso successivamente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen.

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della pena espiata dal 27/05/2004 al 10/12/2007, pari a tre anni, sei mesi e quindici giorni, in relazione alla condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 06 dicembre 2007, essendo stata la pena irrogata rideterminata in termini inferiori a seguito dell’applicazione della continuazione tra i relativi reati e quelli di cui alla condanna emessa in data 28 maggio 2021, per un delitto associativo permanente.

Il pubblico ministero, invece, ha emesso un nuovo ordine di esecuzione per l’intera pena complessiva, come rideterminata per i reati continuati, senza detrarre in alcuna misura la pena già espiata, affermando sussistere il divieto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., stante la data finale di consumazione del secondo reato, sino al luglio 2019.

Il giudice dell’esecuzione ha ribadito tale affermazione, ma entrambi non hanno valutato che il delitto associativo risulta commesso, in modo permanente, dal 28/11/2001 in poi, epoca a cui risalgono anche le altre condotte giudicate, ed è proseguito senza interruzioni sino alla data finale, essendo la partecipazione all’associazione ripresa alla cessazione della custodia cautelare, protrattasi dal 27/05/2004 al 10/12/2007, come ritenuto dal giudice che ha applicato la continuazione valutando l’unicità del disegno criminoso.

Il ragionamento dell’ordinanza sarebbe corretto se la continuazione fosse stata riconosciuta tra un reato associativo e un reato fine, o tra reati associativi diversi per contesti, per esistenza nel tempo, oppure relativi ad una medesima associazione, scioltasi e poi ricostituitasi.

In questo caso, invece, il clan Muto è sempre rimasto esistente e il ricorrente ne ha sempre fatto parte, cosicché il contesto temporale del reato giudicato con la seconda sentenza, quale reato- base, ingloba anche il reato satellite.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente sostiene l'unicità del delitto associativo, per il quale è stato giudicato con le due diverse sentenze i cui reati sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, ma l'ordinanza impugnata spiega in maniera chiara che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra detti reati ha individuato la sussistenza non di un unico reato protrattosi dal 28/11/2001 al 04/07/2019, bensì di due reati, definiti «due distinti segmenti di partecipazione alla medesima associazione mafiosa … intervallati da un periodo di detenzione».

La valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, e, prima di questi, dal giudice del merito, ha efficacia di giudicato, e non può essere modificata dall'ordinanza impugnata, attraverso una diversa valutazione dei medesimi elementi.

L'esistenza di due distinti reati associativi, peraltro, è evidenziata dal fatto che il giudice di merito del processo “Frontiera” non ha condannato il Forestiero per un unico delitto permanente, commesso a partire dal 28/11/2011, ma, secondo quanto riportato nell'ordinanza, per un separato delitto associativo, commesso solo a partire dal 10/12/2007, termine della sua carcerazione in espiazione della precedente condanna, motivando che il suo ruolo richiedeva necessariamente uno stato di libertà, dovendo egli gestire la ditta Eurofish durante la detenzione dei capi dell'associazione.

Il giudice del merito, pertanto, ha ritenuto non provata, o comunque non contestata, la sua partecipazione all'associazione criminosa anche durante il periodo di detenzione da lui subito, ed egli non è stato, in effetti, condannato per un delitto associativo commesso tra il maggio 2003, data finale del reato associativo per il quale ha riportato la prima condanna, e il 10/12/2007.

L'ordinanza impugnata, quindi, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, in relazione al computo della custodia cautelare subita "sine titulo", in caso di più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, deve aversi riguardo alla data di consumazione di ciascun reato ed alla corrispondente porzione di pena inflitta» (Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Rv. 282033).

Anche nel caso della pena già espiata a titolo di misura cautelare applicata per un reato continuato, si è precisato che «Allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Rv. 275327).

L'unificazione dei reati in continuazione, infatti, avviene solo ai fini del calcolo della pena, ma ogni reato mantiene la propria individualità.

L'applicazione ad un reato continuato dell'istituto della fungibilità di una pena espiata sine titulo, pertanto, richiede la scissione di questo nei singoli reati, non potendo la fungibilità essere riconosciuta in relazione ad una pena espiata prima della consumazione di uno di essi, sia pure ritenuto avvinto dalla continuazione con uno precedentemente commesso.

Questa Corte ha affermato, infatti, che «Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435) L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio e pertanto, non potendo modificare il giudicato sui due reati, ritenuti in continuazione tra loro ma commessi in momenti distinti, separati tra loro da un considerevole intervallo temporale, tale da confermarne la consumazione come due reati autonomi, il secondo dei quali iniziato solo a partire dal 10/12/2007, ha correttamente escluso la fungibilità della pena espiata sine titulo prima di tale data, in applicazione del divieto stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Deve inoltre evidenziarsi che, applicando il principio sostenuto dal ricorrente, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi comporta che l'inizio della sua consumazione deve essere collocato al 28/11/2001, cioè all'inizio del primo di essi, la fungibilità della pena espiata sine titulo in data successiva non potrebbe, ugualmente, essere riconosciuta.

Il divieto stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. comporta che tale pena deve essere stata espiata dopo la consumazione del reato, e non dopo l'inizio della sua commissione protratta nel tempo.

Pertanto il reato commesso, secondo i giudici di merito, a partire dal 10/12/2007, anche se dovesse essere considerato iniziato nel 2001, sarebbe stato ugualmente consumato in data 04/07/2019, quindi molto tempo dopo l'espiazione della pena sine titulo.

Se, infine, la continuazione riconosciuta dal giudice dell'esecuzione dovesse essere ritenuta dimostrativa della sussistenza di un unico delitto associativo, secondo l'affermazione del ricorrente (“essendo la condotta criminale oggetto ormai dell’unico titolo, iniziata e con decorrenza dal 28/11/2001”), quest'ultimo dovrebbe essere interpretato come un delitto permanente, la cui consumazione cessa con la cessazione della permanenza, con conseguente inapplicabilità della fungibilità della pena espiata sine titulo in precedenza.

Questa Corte ha infatti stabilito che «L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102) e «In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione. (Fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso)» (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Rv. 257600).

E' errata, perciò, la diversa affermazione del ricorrente, che si fonda sull'erronea convinzione che la fungibilità debba essere riconosciuta con riferimento ad una pena espiata sine titulo dopo l'inizio della consumazione di un reato, mentre l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce chiaramente che il reato deve essere stato interamente commesso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1478/2025 CC - 24/04/2025 R.G.N. 8169/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23430/2025 Roma, lì, 24/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la modifica del cumulo disposto dalla Procura generale che, nonostante la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con la condanna emessa in data 28 maggio 2021 e quelli giudicati con la condanna emessa in data 06 dicembre 2007, rideterminando la pena per questi ultimi in un anno e nove mesi di reclusione da aggiungere alla pena-base di sedici anni di reclusione, ha emesso il nuovo cumulo senza detrarre l’intero periodo della pena già sofferta in eccesso, ed ha determinato la pena residua da espiare ancora in sedici anni di reclusione, affermando di non poter scomputare la pena già espiata in eccesso dalla pena complessiva del titolo in esecuzione, stante il divieto posto dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della data di commissione dell’ultimo reato, contestato fino al mese di luglio 2019. La Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata l’istanza, in quanto avrebbe travisato sia l’ordinanza di accoglimento della continuazione, emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 12 settembre 2024, sia i principi giurisprudenziali citati. Il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra i due reati associativi, non ha ritenuto sussistere un unico delitto permanente, bensì ha individuato due segmenti di partecipazione dell’istante al medesimo clan mafioso, essendo stato egli condannato dapprima per un delitto associativo commesso dal 2001 al 2003, e poi per un secondo delitto, commesso a partire dalla cessazione della detenzione subita per tale precedente delitto, e quindi commesso dal 10/12/2007 al 04/07/2019, tra l’altro tenendo una condotta che richiedeva necessariamente uno stato di libertà, dovendo egli sostituire gli apicali Franco e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della ditta Eurofish nei periodi in cui costoro erano detenuti. La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto inapplicabile il principio della fungibilità, relativo solo alle pene espiate in eccesso dopo la commissione del reato: nel caso di reati permanenti il giudice dell’esecuzione deve prima individuare il momento di cessazione della permanenza di ogni reato, e poi correlare tale momento alle frazioni detentive per le quali si invoca la fungibilità, onde verificare l’eventuale credito di pena applicabile al reato commesso successivamente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della pena espiata dal 27/05/2004 al 10/12/2007, pari a tre anni, sei mesi e quindici giorni, in relazione alla condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 06 dicembre 2007, essendo stata la pena irrogata rideterminata in termini inferiori a seguito dell’applicazione della continuazione tra i relativi reati e quelli di cui alla condanna emessa in data 28 maggio 2021, per un delitto associativo permanente. Il pubblico ministero, invece, ha emesso un nuovo ordine di esecuzione per l’intera pena complessiva, come rideterminata per i reati continuati, senza detrarre in alcuna misura la pena già espiata, affermando sussistere il divieto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., stante la data finale di consumazione del secondo reato, sino al luglio 2019. Il giudice dell’esecuzione ha ribadito tale affermazione, ma entrambi non hanno valutato che il delitto associativo risulta commesso, in modo permanente, dal 28/11/2001 in poi, epoca a cui risalgono anche le altre condotte giudicate, ed è proseguito senza interruzioni sino alla data finale, essendo la partecipazione all’associazione ripresa alla cessazione della custodia cautelare, protrattasi dal 27/05/2004 al 10/12/2007, come ritenuto dal giudice che ha applicato la continuazione valutando l’unicità del disegno criminoso. Il ragionamento dell’ordinanza sarebbe corretto se la continuazione fosse stata riconosciuta tra un reato associativo e un reato fine, o tra reati associativi diversi per contesti, per esistenza nel tempo, oppure relativi ad una medesima associazione, scioltasi e poi ricostituitasi. In questo caso, invece, il clan Muto è sempre rimasto esistente e il ricorrente ne ha sempre fatto parte, cosicché il contesto temporale del reato giudicato con la seconda sentenza, quale reato- base, ingloba anche il reato satellite. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente sostiene l'unicità del delitto associativo, per il quale è stato giudicato con le due diverse sentenze i cui reati sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, ma l'ordinanza impugnata spiega in maniera chiara che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra detti reati ha individuato la sussistenza non di un unico reato protrattosi dal 28/11/2001 al 04/07/2019, bensì di due reati, definiti «due distinti segmenti di partecipazione alla medesima associazione mafiosa … intervallati da un periodo di detenzione». La valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, e, prima di questi, dal giudice del merito, ha efficacia di giudicato, e non può essere modificata dall'ordinanza impugnata, attraverso una diversa valutazione dei medesimi elementi. L'esistenza di due distinti reati associativi, peraltro, è evidenziata dal fatto che il giudice di merito del processo “Frontiera” non ha condannato il Forestiero per un unico delitto permanente, commesso a partire dal 28/11/2011, ma, secondo quanto riportato nell'ordinanza, per un separato delitto associativo, commesso solo a partire dal 10/12/2007, termine della sua carcerazione in espiazione della precedente condanna, motivando che il suo ruolo richiedeva necessariamente uno stato di libertà, dovendo egli gestire la ditta Eurofish durante la detenzione dei capi dell'associazione. Il giudice del merito, pertanto, ha ritenuto non provata, o comunque non contestata, la sua partecipazione all'associazione criminosa anche durante il periodo di detenzione da lui subito, ed egli non è stato, in effetti, condannato per un delitto associativo commesso tra il maggio 2003, data finale del reato associativo per il quale ha riportato la prima condanna, e il 10/12/2007. L'ordinanza impugnata, quindi, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, in relazione al computo della custodia cautelare subita "sine titulo", in caso di più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, deve aversi riguardo alla data di consumazione di ciascun reato ed alla corrispondente porzione di pena inflitta» (Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Rv. 282033). Anche nel caso della pena già espiata a titolo di misura cautelare applicata per un reato continuato, si è precisato che «Allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Rv. 275327). L'unificazione dei reati in continuazione, infatti, avviene solo ai fini del calcolo della pena, ma ogni reato mantiene la propria individualità. L'applicazione ad un reato continuato dell'istituto della fungibilità di una pena espiata sine titulo, pertanto, richiede la scissione di questo nei singoli reati, non potendo la fungibilità essere riconosciuta in relazione ad una pena espiata prima della consumazione di uno di essi, sia pure ritenuto avvinto dalla continuazione con uno precedentemente commesso. Questa Corte ha affermato, infatti, che «Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435) L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio e pertanto, non potendo modificare il giudicato sui due reati, ritenuti in continuazione tra loro ma commessi in momenti distinti, separati tra loro da un considerevole intervallo temporale, tale da confermarne la consumazione come due reati autonomi, il secondo dei quali iniziato solo a partire dal 10/12/2007, ha correttamente escluso la fungibilità della pena espiata sine titulo prima di tale data, in applicazione del divieto stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 3. Deve inoltre evidenziarsi che, applicando il principio sostenuto dal ricorrente, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi comporta che l'inizio della sua consumazione deve essere collocato al 28/11/2001, cioè all'inizio del primo di essi, la fungibilità della pena espiata sine titulo in data successiva non potrebbe, ugualmente, essere riconosciuta. Il divieto stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. comporta che tale pena deve essere stata espiata dopo la consumazione del reato, e non dopo l'inizio della sua commissione protratta nel tempo. Pertanto il reato commesso, secondo i giudici di merito, a partire dal 10/12/2007, anche se dovesse essere considerato iniziato nel 2001, sarebbe stato ugualmente consumato in data 04/07/2019, quindi molto tempo dopo l'espiazione della pena sine titulo. Se, infine, la continuazione riconosciuta dal giudice dell'esecuzione dovesse essere ritenuta dimostrativa della sussistenza di un unico delitto associativo, secondo l'affermazione del ricorrente (“essendo la condotta criminale oggetto ormai dell’unico titolo, iniziata e con decorrenza dal 28/11/2001”), quest'ultimo dovrebbe essere interpretato come un delitto permanente, la cui consumazione cessa con la cessazione della permanenza, con conseguente inapplicabilità della fungibilità della pena espiata sine titulo in precedenza. Questa Corte ha infatti stabilito che «L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102) e «In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione. (Fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso)» (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Rv. 257600). E' errata, perciò, la diversa affermazione del ricorrente, che si fonda sull'erronea convinzione che la fungibilità debba essere riconosciuta con riferimento ad una pena espiata sine titulo dopo l'inizio della consumazione di un reato, mentre l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce chiaramente che il reato deve essere stato interamente commesso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
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