CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94/RG 27635 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibilq in quanto generici e meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che alle pagg. 5-7 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse comprovata da plurime circostanze (quantità e qualità dello stupefacente sequestrato, strumenti per la preparazione ed il confezionamento, un foglio imiti scritto con nomi, numeri e indicazioni), cui si era aggiunto il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione ie a pag. 8 ha dato conto delle ragioni volte ad escludere la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990 ovverosia le modalità collaudate dell'attività di spaccio rappresentate dai suoi acquirenti, quali il mancato utilizzo del telefono per concordare gli appuntamenti con i clienti, e i rilevanti profitti desunti dal foglio manoscritto sequestratogli, cioè elementi con i quali il ricorso non si confronta in modo specifico. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i