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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33209/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2 e 223 R.D. 267/1942, aggravati dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità, ed ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie inflitte all'imputato; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, il diniego delle circostanze generiche attenuanti ex art.. art. 62-bis cod. pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 8, penultimo ed ultimo capoverso della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto alla luce della straordinaria gravità del danno cagionato al ceto creditorio), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2 e 223 R.D. 267/1942, aggravati dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità, ed ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie inflitte all'imputato; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, il diniego delle circostanze generiche attenuanti ex art.. art. 62-bis cod. pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 8, penultimo ed ultimo capoverso della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto alla luce della straordinaria gravità del danno cagionato al ceto creditorio), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]