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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 07570/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/9/2019 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza resa dalla Corte di cassazione, n. 1632 del 2021 e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte d'appello per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Avino, con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha comunicato che il proprio assistito è deceduto il 27 maggio 2021 e, quindi, prima della celebrazione dinanzi a questa Corte, all'udienza del 1 giugno 2021, del processo n. 15542/2020 che vedeva imputato il D'Avino per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Il processo si è concluso con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 settembre 2019 che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado.

Orbene, in ragione del certificato di morte dell'imputato, acquisito agli atti e da cui risulta effettivamente quanto dedotto dal difensore, deve procedersi alla revoca della sentenza di questa sezione n. 1632 pronunziata all'udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, pochi giorni dopo la morte dell'imputato e ciò in quanto il decesso del soggetto nei cui confronti si è esercitata l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essersi il reato estinto per morte del reo. (Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372).

Alla revoca della sentenza consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/9/2019 per essersi i reati estinti per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 1632/2021 di questa Quinta Sezione penale e, provvedendo sul ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/9/2019 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza resa dalla Corte di cassazione, n. 1632 del 2021 e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte d'appello per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Avino, con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha comunicato che il proprio assistito è deceduto il 27 maggio 2021 e, quindi, prima della celebrazione dinanzi a questa Corte, all'udienza del 1 giugno 2021, del processo n. 15542/2020 che vedeva imputato il D'Avino per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il processo si è concluso con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 settembre 2019 che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado. Orbene, in ragione del certificato di morte dell'imputato, acquisito agli atti e da cui risulta effettivamente quanto dedotto dal difensore, deve procedersi alla revoca della sentenza di questa sezione n. 1632 pronunziata all'udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, pochi giorni dopo la morte dell'imputato e ciò in quanto il decesso del soggetto nei cui confronti si è esercitata l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essersi il reato estinto per morte del reo. (Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372). Alla revoca della sentenza consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/9/2019 per essersi i reati estinti per morte dell'imputato. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 1632/2021 di questa Quinta Sezione penale e, provvedendo sul ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore
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