CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oe difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.Trib.Reg. della Puglia - sez.dist. di Leccen. 1402/2019 depositata il 06/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato in data 23.07.2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi ilNumero registro generale 36732/2019Numero sezionale 3577/2026Numero di raccolta generale 13828/2026Data pubblicazione 12/05/2026provvedimento di diniego alla richiesta di definizione dei carichi di ruolo inmaniera agevolata.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 136/2/13 del23.04.2013 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dal contribuente veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione staccata di Lecceche accoglieva il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia n. 1402/2019 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce in data 03aprile 2017, depositata il giorno 06 maggio 2019, non notificata, l’Agenziadelle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi diricorso.4. Il contribuente, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia “violazione di normeprocessuali, in particolare degli artt. 36, comma 2 e 61 de d.lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 132, comma 2 n. 4 e dell’art. 118 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità dellasentenza per mera apparenza della sua motivazione” poichè nellasentenza gravata non erano state esplicitate le ragioni per le quali si eraritenuto che il contenuto del provvedimento di diniego impugnato fosselacunoso e quindi inidoneo a far comprendere al contribuente i motivi postia fondamento dello stesso.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., poiché i giudici regionaliavevano stigmatizzato la condotta dell’Ufficio che aveva notificato ilprovvedimento di diniego dopo più di 6 anni dalla data dei pagamentieffettuati dal contribuente, laddove l’omesso versamento del saldo avevadeterminato la decadenza dai benefici della sanatoria.Numero registro generale 36732/2019Numero sezionale 3577/2026Numero di raccolta generale 13828/2026Data pubblicazione 12/05/20262. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso che censura lasentenza impugnata per motivazione apparente.Occorre muovere dalla considerazione che secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte Regolatrice che ha trovato la suaespressione nomofilattica con l’arresto delle sezioni unite n. 22232/2016:“…si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, explurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n.11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).Nel solco tracciato dalle sezioni unite si è consolidato - diventando cosìgranitico - l’orientamento di questa giurisprudenza di legittimità che hasancito i confini del vizio della motivazione apparente nei seguenti termini:“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonNumero registro generale 36732/2019Numero sezionale 3577/2026Numero di raccolta generale 13828/2026Data pubblicazione 12/05/2026potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio ladecisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesivadell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logicoseguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicareil criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo èstato indicato unicamente nel dispositivo) (cfr. da ultimo Cass. n.1986/25, Cass. n. 6758/22).Nel caso in esame non appare ravvisabile il profilo della motivazioneapparente come denunciato, poiché i giudici regionali, sebbene conmotivazione che non è condivisa dalla parte ricorrente, esplicitano i motiviper i quali hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente, inriforma della decisione di primo grado.Non sembra, quindi che non sia stato rispettato quel minimo costituzionaledella motivazione idoneo a far percepire alla parte soccombente i motiviper i quali sia stato sovvertito il giudizio rispetto alla decisione della CTP.A fronte di un tessuto argomentativo piuttosto scarno e succinto,comunque il collegio regionale ha esplicitato i motivi per i quali nonriteneva adeguatamente motivato l’impugnato provvedimento di diniegodell’amministrazione.Non sembra ultroneo ricordare un arresto della Cassazione a sezioni uniten. 8053 del 2014 che ha escluso categoricamente che il sindacato dellaCorte possa estendersi alla sufficienza della motivazione soprattutto aseguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), prevista dald.l. n. 83 del 2012, art. 54: “mentre al compito assegnato alla Corte dicassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza edella razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichiun raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio delgiudice di merito”.Numero registro generale 36732/2019Numero sezionale 3577/2026Numero di raccolta generale 13828/2026Data pubblicazione 12/05/20263. Di contro, va accolto il secondo motivo di impugnazione, con il qualel’amministrazione censura la sentenza impugnata che non avrebbecorrettamente applicato quanto previsto ex art. 12 della legge n. 289 del2002 che condiziona l’accesso all’istituto di natura premiale a determinatipresupposti che non erano stati soddisfatti dal contribuente.Parte ricorrente ha insistito nel dedurre che l'Amministrazione finanziarianel prospetto contabile allegato al provvedimento di diniego impugnatoaveva riportato, in relazione a ciascuno dei ruoli di cui si chiedeva ladefinizione agevolata, la locuzione "versamento insufficiente", ritenendolaquindi idonea a rendere edotto il soggetto destinatario dell'atto medesimodella circostanza che il "condono" fiscale non potesse essere ritenutogiuridicamente perfezionato in ragione dell'accertata omissionedell'integrale versamento degli importi, nella misura prescritta dalla legge,quale condizione fondamentale ai fini del perfezionamento dell'istituto inparola.In buona sostanza, era stato ampiamente chiarito che il condono fiscalenon si poteva perfezionare giuridicamente in difetto del versamentointegrale degli importi nella misura prescritta per legge.Siffatta valutazione veniva eseguita dai giudici di primo grado cheavevano fatto specifico riferimento al predetto prospetto contabile conindicazione dell’importo contabile, dell’importo pagato e di quello iscritto aruolo.A fronte di tale chiaro decisum di primo grado, al contrariol’interpretazione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto non rispettatol’obbligo motivazionale - pretermettendo la disamina delladocumentazione contabile a cui faceva riferimento l’Ufficio per palesarel’insufficienza del versamento onde godere degli effetti del condono - nonappare rispettosa del dettato dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, conla conseguenza che in accoglimento di tale secondo motivo la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 36732/2019Numero sezionale 3577/2026Numero di raccolta generale 13828/2026Data pubblicazione 12/05/2026di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederàaltresì, a liquidare le spese di questo grado di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Puglia in diversa composizione, che dovrà decidere anche sullespese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026Il Presidente