CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21454-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 21454 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 2090/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che l’assenza di indicazioni contributive nel quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra una condotta di occultamento doloso del debito, con conseguente inapplicabilità sia delle sanzioni amministrative più severe sia del regime della sospensione della prescrizione dettato dall’art. 2941, n. 8 c.c.; 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l'avvocato con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l'evoluzione processuale della controversia, atteso che i fatti salienti sono Ric. 2021 n. 21454 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi; 2. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 6 luglio 2016 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011 disposto dal D.P.C.M. 12 giugno 2011 in favore di tutte "le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca"; 3. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con numerose pronunce di questa Corte (cfr., tra le tante, ordinanze nn. 10273, 32467 del 2021 e nn. 20275, 23309 del 2022) pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c.; 4. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all'anno 2010 e la cui richiesta era stata avanzata dall'Istituto previdenziale con nota in data 22 giugno 2016, senza considerare il predetto differimento del termine; 5. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati Ric. 2021 n. 21454 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- elaborati gli studi disettore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021), affermando, altresì, che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021, Cass. n. 23309 del 2022), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nel controricorso; 6. inparticolare, come già osservato da questa Corte (ordinanza n. 10273 del 2021, cit.) occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene, quindi, in rilievo il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle Ric. 2021 n. 21454 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; 7. nel caso di specie, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] -Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che i soggetti "tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62- bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b); 8. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale, di cui alla nota del 22 giugno 2016, ricevuta dal professionista in data 6 luglio 2016, come indicato anche nel controricorso, atteso che il termine risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. cit., rimanendo insufficiente –ai fini della prescrizione -il profilo della mancata ricorrenza di una ipotesi di sospensione della decorrenza del credito come prevista dall’art. 2941 c.c.; 9. la questione della corretta individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi non è preclusa da alcun Ric. 2021 n. 21454 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- giudicato interno; invero, questa Corte ha già specificato che, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per inapplicabilità delle cause di sospensione della prescrizione, anche in sede di legittimità sì può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione: il principio iura novit curia può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno, e le cause di sospensione della prescrizione interferiscono con il decorso del termine e ne influenzano la complessiva durata (Cass. n. 31685 del 2022). 10. non essendosi la Corte territoriale uniformata ai principi di diritto innanzi richiamati, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Nap