CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14324/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha insistito per l'ammissibilità del motivo dedotto e per l'assegnazione del ricorso ad altra Sezione; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda la quinta pagina della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M