CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0591VBF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avvis-o—a~l-le-p-a-rt-i;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen, e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del reato contestato, dovendo il fatto contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Occorre premettere come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ordine alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, la doglianza non è meritevole di accoglimento, sebbene rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina richiamata (il cui regime è applicabile al caso in esame, in quanto l'accordo di patteggiamento è intervenuto successivamente all'entrata in vigore della L. 103/17). Deve infatti rammentarsi che nel procedimento di applicazione pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, anche a seguito dell'introduzione della I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidente dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619.-01). 4. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.