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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19668/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/08/2021 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. stup.

Reato commesso il 12 agosto 2021.

Era disposta, inoltre, la confisca del denaro in sequestro.

2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, settimo comma, T.U. stup.), difetto di correlazione tra sentenza e richiesta di patteggiamento; mancanza di motivazione sulla confisca del denaro in sequestro.

La confisca del denaro in sequestro (euro 780,00) è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell'accordo per il patteggiamento nulla avevano previsto sulla confisca.

Il telefono, invece, è stato restituito. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava alla P.G. di aver acquistato due dosi di stupefacente dal ricorrente, per la somma di euro 150,00.

Conseguentemente la confisca di tutto il denaro in sequestro si appalesa errata e senza motivazione.

Solo la somma di euro 150,00, pagata dall'acquirente, potrebbe ritenersi collegata al reato.

Nessun collegamento tra il delitto e tutta la somma sequestrata risulta in sentenza, con violazione dell'art. 240 cod. pen.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] i

4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca dell'intera somma in sequestro, senza alcuna motivazione.

Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27934801).

Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27586201).

Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca delle somme in sequestro; tuttavia, nello stesso ricorso in cassazione si rileva che 150,00 euro sono sicuramente relative al reato (profitto) per le dichiarazioni dell'acquirente della sostanza stupefacente.

La sentenza deve pertanto annullarsi, limitatamente alla confisca della somma ulteriore di euro 630,00, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 630,00 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/08/2021 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. stup. Reato commesso il 12 agosto 2021. Era disposta, inoltre, la confisca del denaro in sequestro. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, settimo comma, T.U. stup.), difetto di correlazione tra sentenza e richiesta di patteggiamento; mancanza di motivazione sulla confisca del denaro in sequestro. La confisca del denaro in sequestro (euro 780,00) è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell'accordo per il patteggiamento nulla avevano previsto sulla confisca. Il telefono, invece, è stato restituito. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava alla P.G. di aver acquistato due dosi di stupefacente dal ricorrente, per la somma di euro 150,00. Conseguentemente la confisca di tutto il denaro in sequestro si appalesa errata e senza motivazione. Solo la somma di euro 150,00, pagata dall'acquirente, potrebbe ritenersi collegata al reato. Nessun collegamento tra il delitto e tutta la somma sequestrata risulta in sentenza, con violazione dell'art. 240 cod. pen. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] i 4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca dell'intera somma in sequestro, senza alcuna motivazione. Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27934801). Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27586201). Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca delle somme in sequestro; tuttavia, nello stesso ricorso in cassazione si rileva che 150,00 euro sono sicuramente relative al reato (profitto) per le dichiarazioni dell'acquirente della sostanza stupefacente. La sentenza deve pertanto annullarsi, limitatamente alla confisca della somma ulteriore di euro 630,00, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 630,00 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso.
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