CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rtù di procura rilasciata a margine delricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita incalce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LORELLAdell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144– controricorrente –Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2265 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 gennaio 2020 (R.G.N. 642/2016).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con esclusivo riguardoal motivo sulla sospensione della prescrizione.Udito, per la ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione,per delega verbale, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Udito, per il controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha accolto il gravame dell’INAIL e, in riforma della pronuncia delTribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta daC.I.A., società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione(d’ora innanzi, C.I.A.), contro la cartella esattoriale n. 014 201200055449 04, notificata il 30 gennaio 2012 per il pagamento dellasomma di Euro 28.940,20, a titolo di integrazione di premi assicurativi,sanzioni e interessi.La Corte territoriale ha disatteso, preliminarmente, l’eccezioned’inammissibilità del gravame, per inosservanza dei requisiti previstidall’art. 434 cod. proc. civ., e ha evidenziato che l’atto d’appelloindividua in modo univoco le questioni controverse e i punti contestatidella sentenza impugnata.Il credito dell’INAIL è comprovato dall’accertamento ispettivo del23 novembre 2009, che ha confermato «le omissioni salariali per lequali è stata richiesta l’integrazione del premio, oltre alle sanzioni civilie agli interessi di mora» (pagina 6 della pronuncia d’appello).- 2 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026La medesima Corte d’appello di Bari, con sentenza pronunciata il31 ottobre 2019, ha accolto il gravame dell’INPS contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede, pronuncia che la cooperativa invocaa supporto del rigetto dell’impugnazione e dell’infondatezza dellapretesa dell’INAIL.2.– Contro la sentenza d’appello C.I.A. ricorre per cassazione,articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’originariaadunanza camerale.3.– All’impugnazione l’INAIL resiste con controricorso.4.– La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 10 ottobre2025, è stata rimessa alla pubblica udienza del 12 maggio 2026.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso con esclusivo riguardo al profilo dellasospensione della prescrizione.6.– In vista dell’udienza pubblica, l’INAIL ha depositato memoriaillustrativa.7.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannosvolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, cheavrebbe rigettato con motivazione inesistente o comunque apparentel’eccezione d’inammissibilità del gravame.1.1.– Il motivo è infondato.1.2.– La Corte di merito ha diffusamente richiamato i princìpi didiritto che presiedono alla valutazione di ammissibilità del gravame(pagine 4 e 5 della pronuncia d’appello), in consonanza con gli approdipiù recenti della giurisprudenza di legittimità, e ha osservato che, nelcaso di specie, alla parte volitiva dell’atto d’appello si affiancaun’adeguata parte argomentativa.- 3 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026Lungi dal menzionare in termini indistinti i princìpi consolidati inpunto di specificità dell’atto d’appello, la Corte di merito prende lemosse da tali princìpi per applicarli, con ponderato apprezzamento, allaparticolarità della vicenda controversa.Le ragioni del convincimento espresso sono esternate in modocircostanziato e perspicuo, avulso da formule stereotipate e generiche,come hanno puntualmente rilevato tanto l’[OSCURATO:PERSONA] (pagine 3, 4 e 5 delcontroricorso) quanto il Pubblico Ministero (pagina 3 della memoriascritta).Ne consegue che la motivazione non è inficiata dalle anomalieradicali che, de iure condito, possono essere sindacate in sede dilegittimità (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014,n. 8053).La motivazione non solo sussiste come segno grafico, ma è scevradi aporie e di lacune e appare contraddistinta da un iter logico linearee coerente, che non si arresta a mere enunciazioni astratte.1.3.– In definitiva, quanto al rigetto dell’eccezioned’inammissibilità, non sussiste la violazione dell’obbligo di motivazionesancito dall’art. 111, sesto comma, Cost.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, in via gradata, la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in quanto la Corte di meritoavrebbe errato nel reputare ammissibile un atto di gravame carente diogni indicazione dei punti controversi, delle circostanze da cui deriva laviolazione di legge e della loro rilevanza.2.1.– Neppure tale critica coglie nel segno.2.2.– La motivazione sull’ammissibilità del gravame non solosoddisfa i requisiti essenziali prescritti dall’art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ. e ragguaglia in modo adeguato sulla ratiodecidendi, ma è anche conforme a diritto e non incorre negli errores inprocedendo denunciati.- 4 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026Questa Corte è costante nell’affermare che la specificità dei motividi gravame (artt. 342 e 434 cod. proc. civ.) non postula l’impiego diformule sacramentali né la redazione di un modello alternativo disentenza, ma presuppone che al percorso logico della pronunciaimpugnata siano contrapposti argomenti idonei a scalfirlo, enucleandole questioni controverse e il fondamento della soluzione alternativa chel’appellante propugna (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).In tal senso orienta la natura dell’appello, che non cessa di essererevisio prioris instantiae e differisce dalle impugnazioni a criticavincolata in senso stretto (Cass., S.U., 13 dicembre 2022, n. 36481).La specificità, che si riconnette pur sempre a un giudizio relazionalee comparativo, dev’essere esaminata alla stregua degli argomentiaddotti dalla pronuncia impugnata e non può essere, dunque, predicatain astratto.La specificità, in particolare, dev’essere valutata in correlazione conla dialettica processuale e non può essere sic et simpliciter negata solperché le doglianze reiterano gli argomenti già svolti nel giudizio diprimo grado (Cass., sez. VI-III, 8 febbraio 2018, n. 3115).Quel che rileva è che la riproposizione delle tesi difensive racchiudauna critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consentaal giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto dellecensure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice(Cass., sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2814).2.3.– A tali princìpi si è uniformata la sentenza d’appello, nelloscrutinare le eccezioni preliminari sollevate dalla società cooperativa, edevono essere condivisi, a tale riguardo, i rilievi illustrati nelcontroricorso (pagine 5, 6 e 7) e nella memoria scritta del PubblicoMinistero (la già richiamata pagina 3).La Corte territoriale ha ripercorso le argomentazioni illustrate dalTribunale (pagina 3 della sentenza), ha dato conto delle critichedell’[OSCURATO:PERSONA], incentrate sul rilievo probatorio delle particolareggiate- 5 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026risultanze del verbale ispettivo del 23 novembre 2009 e suscettibili diinfirmare la valutazione del giudice di prime cure sul mancatoassolvimento dell’onere della prova (pagine 3 e 4 della pronunciad’appello).Le questioni controverse sono state individuate in termini esaustivie, sui punti prospettati nell’atto di gravame, si è dispiegato in modopieno ed effettivo il contraddittorio delle parti, come la pronunciaimpugnata ampiamente attesta.Anche da questo punto di vista trova conferma la specificaidentificazione dei punti contestati, ritualmente veicolati nel dibattitoprocessuale del giudizio d’impugnazione, così da consentire allacontroparte di articolare appropriate difese e al giudice di delimitare ilthema decidendum.Alla valutazione della Corte di merito, ancorata alle risultanze dicausa e al contenuto di un’impugnazione che non si risolve in unacritica di mero stile, la ricorrente si limita a contrapporre in terminiassiomatici una lettura riduttiva dell’atto di gravame, stigmatizzandoneuna genericità che i richiami della sentenza d’appello al complessivodibattito processuale e le stesse notazioni del controricorrente edell’ufficio della Procura generale s’incaricano, in realtà, di contraddire.Peraltro, tale censura, nel richiamare le argomentazioni spese asupporto del primo motivo, fa leva unicamente sul contenuto dellamemoria difensiva depositata dalla C.I.A. nel giudizio d’appello.Anche nella memoria illustrativa depositata in vista dell’originariaadunanza camerale (pagina 2), la ricorrente non solo offre una visioneparziale del dibattito tra le parti, ma tende, in ultima analisi, dietro lesembianze della deduzione di un vizio processuale, a contestare ildiverso apprezzamento delle risultanze probatorie che ha compiuto laCorte territoriale, come il controricorrente ha da ultimo evidenziatonella memoria illustrativa.- 6 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/20263.– Con la terza critica la ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anzitutto per aver postoa fondamento della decisione una sentenza sprovvista di ogni efficaciadi giudicato e, in secondo luogo, per avere acriticamente richiamato levalutazioni formulate in tale sentenza, peraltro impugnata percassazione.3.1.– La censura è infondata, in entrambi i profili in cui si articola.3.2.– Non si ravvisa alcuna violazione delle norme sull’efficaciaoggettiva e soggettiva del giudicato, in quanto la Corte di merito nonha menzionato la sentenza d’appello resa nella causa promossadall’INPS contro la società per la sua vincolatività e per la sua efficaciadi res iudicata, come la ricorrente, anche nella memoria illustrativa(pagina 3), argomenta.La sentenza d’appello assurge a elemento di valutazione, che laCorte di merito non manca di soppesare unitamente ad altri elementi,idonei a sorreggere in modo plausibile il convincimento del giudice delgravame.3.3.– Tale dato destituisce di consistenza anche l’altro profilo dicensura sulla nullità della pronuncia impugnata, in quanto motivata, adire della ricorrente, solo per relationem.Giova ribadire, in primo luogo, che una motivazione per relationema un altro precedente non è di per sé preclusa e non integra di per séun vizio di nullità della sentenza, quando comunque consenta diricostruire l’iter logico della decisione. Il vizio di nullità sussiste nelladiversa ipotesi di un’acritica adesione ad un provvedimento soltantomenzionato, allorché difetti un’autentica valutazione delle ragioni- 7 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026esposte dalle parti (Cass., sez. III, 23 aprile 2026, n. 10809, e 3febbraio 2021, n. 2397).Tale evenienza non ricorre nel caso di specie, alla luce delleseguenti considerazioni.3.3.1.– Anzitutto, la ratio decidendi della pronuncia d’appello nonsi esaurisce nel richiamo all’altra pronuncia coeva, come emerge inmaniera nitida dal complesso delle argomentazioni della sentenza oggisottoposta al vaglio di legittimità (pagine 6 e seguenti).In prima battuta, la Corte territoriale, con autonomoapprezzamento, attribuisce peculiare forza persuasiva alle risultanzedel verbale del 23 novembre 2009, in quanto sorretto da evidenzeoggettive, attinenti alla discrepanza tra gl’importi annotati nell’archiviodell’INPS e quelli denunciati all’INAIL.I giudici d’appello, poste tali premesse, soggiungono che,nell’odierno giudizio, le evidenze oggettive non sono state avversate inmodo pertinente, in quanto le giustificazioni fornite in ordine al merodisallineamento tra i dati non sono decisive (pagina 6 della sentenza).È all’esito di tale più ampia e articolata valutazione che la Corte dimerito considera comprovate le «omissioni salariali per le quali è statarichiesta l’integrazione del premio» (cfr., in particolare, la giàrichiamata pagina 6).3.3.2.– Il richiamo all’altra sentenza d’appello si ripromette,dunque, di rafforzare una decisione che già s’incardina su una pluralitàdi elementi, fra i quali si annoverano gli argomenti illustrati dall’Istitutoa supporto del gravame e la carenza di repliche circostanziate edirimenti da parte della società.Tale richiamo è tutt’altro che acritico e apodittico ed è funzionalead avversare i rilievi critici della ricorrente, che valorizzano unapronuncia del Tribunale.- 8 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/2026A fronte di tali obiezioni, la Corte di merito pone in risalto lacircostanza che la pronuncia invocata dalla società è stata mediotempore riformata.Come l’[OSCURATO:PERSONA] rimarca nel controricorso (pagina 8), è in questocircoscritto e specifico contesto che s’inquadra, quale elemento dirincalzo, ad adiuvandum, il riferimento all’altra pronuncia d’appello,che non esaurisce una ratio decidendi più complessa.3.3.3.– Così ricostruito il percorso argomentativo che sorregge ladecisione impugnata, si deve escludere l’insanabile nullità dellamotivazione.Né a diverse conclusioni induce il riferimento, ribadito anche nellamemoria illustrativa (pagine 3 e 4), ai plurimi motivi di ricorso formulaticontro la sentenza d’appello menzionata nella pronuncia che oggi laricorrente sottopone allo scrutinio di questa Corte.Tali motivi, approfonditi nella memoria scritta del PubblicoMinistero, segnatamente per quel che concerne la sospensione dellaprescrizione, sono stati menzionati in questa sede al precipuo scopo dicorroborare la dedotta nullità e da quest’angolo visuale devono essereintesi.Le doglianze, peraltro riferite a un particolare e autonomocontenzioso, non denotano l’insanabile anomalia della sentenza oggiimpugnata.Tale sentenza rinviene il suo ubi consistam anche in altri elementie nell’apprezzamento dei dati probatori acquisiti nel presente giudiziocon particolare riguardo alla posizione dell’INAIL e ai premi oggirichiesti.3.3.4.– Si deve escludere, pertanto, il vizio di nullità perinsussistenza o apparenza della motivazione, specificamente dedottocon il terzo mezzo.4.– Dalle considerazioni esposte deriva il complessivo rigetto delricorso.- 9 -Numero registro generale 18876/2020Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 21787/2026Data pubblicazione 25/06/20265.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.6.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere lespese del presente giudizio alla parte controricorrente, nell’importo cheliquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltreal rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 10 -