CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13109/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA /./•erEP-A sul ricorso iscritto al n. 2317/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ,r-dià_TILA210 - _Elisabetta Baldo/J dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrenti - e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.6135/4/2016 depositata il 27 giugno 2016, e che non risulta dagli atti notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato sia l'appello principa- le proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., sia l'appello incidentale propo- sto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.352/1/2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della società avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad II.DD. e IVA 2005. 2. In particolare, l'atto impositivo veniva emesso in via di autotutela sostitutiva previo annullamento di precedente avviso adottato sul presupposto di indebita deduzione di elementi negativi e positivi di reddito, in ragione della mancata corretta indicazione dell'aliquota IRES applicabile. Il giudice di prime cure riteneva fondate le deduzioni di perdite su crediti esteri, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre riteneva illegittima la deduzio- ne della perdita sul credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e confermava le riprese anche circa le sopravvenienze attive, decisione interamente confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affida- to a tre motivi, notificato alla società in liquidazione e ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; resi- stono con due distinti controricorsi, da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da ul- timo l'Agenzia deposita memoria illustrativa. Considerato che: 4. Dev'essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibili- tà del ricorso, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]- naldo per essere il ricorso per Cassazione stato indirizzato nei con- fronti di una società estinta per cancellazione dal Registro delle im- prese senza che alcuna somma fosse stata riscossa dai soci, sulla base del bilancio di liquidazione. 5. Per decidere della questione è necessario fare riferimento all'art.28 del d.lgs. n.175 del 21 novembre 2014, rilevante ratione temporis, in quanto pubblicato in G.U. n.277 del 28 novembre 2014 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie dal momento che la cancellazione della società è avvenuta il 30.9.2015, il quale dispone: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha ef- fetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.». 6. Siffatta previsione di legge è stata interpretata dalla giurispruden- za della Sezione nel senso che l'«L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e de- gli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusi- vamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differi- mento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.» (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 - 01; conformi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.15648 del 28/07/2015, Rv. 636038 - 01; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.4536 del 21/02/2020, Rv. 657323 - 01). 7. La costituzionalità della richiamata previsione di legge è stata con- fermata dalla sentenza della Consulta n.142 del 2020 la quale ha espressamente preso in considerazione anche profili non sostanziali, nei seguenti termini: «Occorre considerare, poi, che la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto non più esi- stente si presenta coerente con il sistema tributario complessivamen- te considerato, in quanto l'art. 65, quarto comma, del d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), permette, con riguardo alle persone fisiche, che "la notifica degli atti intestati al dante causa [possa] essere effet- tuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domici- lio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma"». 8. In presenza di tale mutato quadro, si ritiene necessario rimettere la controversia alla pubblica udienza, per la rilevanza sistematica del- la questione. P.Q.M. La Corte rimette la controversia alla pubblica udienza. Così deciso in Roma in data 26 gennaio